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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 27/02/2004, n. 2
L. R. Lazio 27/02/2004, n. 2
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 06/11/2019, n. 22
- L.R. 20/06/2017, n. 6
- L.R. 28/10/2016, n. 13
- L.R. 30/10/2008, n. 19
- L.R. 11/08/2008, n. 14
- L.R. 01/02/2008, n. 1
- L.R. 28/04/2006, n. 4
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Art. 1 - Art. 12 - Omissis
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Art. 13 - (Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui concessi per l'edilizia residenziale agevolata, in attuazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133 "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale")1. Le disposizioni previste dall'articolo 29 della l. 133/1999 e dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 marzo 2000, n. 110 (Regolamento recante disposizioni per la rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati) si applicano, ai sensi del citato articolo 29, com |
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Art. 14 - Art. 17 - Omissis
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Art. 18 - Iniziative per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni |
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Art. 19 - Omissis
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Art. 20 - (Modifiche alle leggi regionali contenenti disposizioni che attribuiscono la potestà regolamentare alla Giunta regionale e altre norme ai fini dell'adeguamento della normativa regionale agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 2003)1. Il presente articolo detta norme per l'adeguamento della normativa regionale agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 313 del 2003. 2. Omissis 3. Al comma 1 dell'articolo 40 bis, della legge regionale 11 dicembre 1998, n.53, (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche, le parole: "Entro il 31 dicembre 2003 la Giunta regionale adotta" sono sostituit |
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Art. 21 - Art. 31 - Omissis
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Art. 32 - (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 6/1996 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Tenuto conto delle compatibilità e delle priorità di intervento indicate dalle Autorità d'ambito nei rispettivi piani, previa consultazione con le stesse, le competenti strutture regionali, predispongono proposte di programmazione in materia di risorse idriche. |
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Art. 33 - Omissis
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Art. 34 - (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche)1. Alla l.r. 29/1997 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente: |
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Art. 35 - (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)", come modificata dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 e dalla legge regionale 10 maggio 2001, n. 10. Disposizioni transitorie concernenti il trasferimento all'ARPA dei beni e del personale delle aziende unità sanitarie locali destinati all'esercizio delle funzioni relative all'impiantistica)1. All'articolo 3 della l.r. 45/1998, come modificato dalla l.r. 12/2000, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera c) del comma 1 è inserita la seguente: "c-bis) verifiche, controlli e collaudi impiantistici, anche su richiesta dei soggetti pubblici e privati interessati, già di competenza dei dipartimenti di prevenzione delle aziende USL;"; b) la lettera e) del comma 1 è sostitu |
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Art. 36 - (Disposizioni transitorie relative alle concessioni demaniali di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche)1. I termini di durata delle concessioni di competenza regionale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a) numero 5), e lettera b) della l.r. 53/1998, rilasciate ai sensi della legge 11 luglio 1986, n. 390 (Disciplina dell |
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Art. 37 - (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183," come da ultimo modificata dalla legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2. Disposizioni transitorie)1. N3 2. Con provvedimento regionale da adottare entro novanta giorni dal |
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Art. 38 - (Modifica alla legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 "Riconoscimento del diritto delle piccole derivazioni di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroghe della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni")1. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 30/20 |
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Art. 39 - Art. 47 - Omissis
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Art. 48 - (Interventi a favore dei piccoli comuni. Modifiche alle leggi regionali 3 dicembre 1982, n. 51 "Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici", e successive modifiche; 9 marzo 1990, n. 27 "Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica-artistica ed archeologica" e 7 giugno 1999, n. 6 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999")1. Omissis 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 27/1990 e successive modifiche, sono inseriti i seguenti: "1-bis. I comuni di cui all'articolo 156, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.lgs. 267/2000 la cui popolazione è calcola |
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Art. 49 - (Modifiche alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 "Estensione del piano regionale della viabilità di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n. 60 e 26 febbraio 1987, n. 22", da ultimo modificata dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 8)1. Alla l.r. 67/1993 e successive modifiche so |
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Art. 50 - (Norme inerenti al trasferimento di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dichiarazione di pubblica utilità)1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), come modif |
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Art. 51 - Art. 52 - Omissis
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Art. 53 - (Disposizioni relative ai programmi di intervento previsti dalla legge regionale 17 settembre 1984 n. 53 "Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive")1. In applicazione della l.r. 53/1984 e successive modifiche ed al fine di dare attuazione al relativo programma d'intervento dell'anno 1999 concernente le domande di contributo pervenute dal 1° gennaio 1999 al 30 luglio 1999, si dispone che alle domande di contributo che sono ritenute ammissibili, i cui lavori risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso il solo contributo in conto capitale nella misura massima del 20 per cento da calcolare su una spesa massima complessiva di euro 500.000,00. Per la definizione di detto programma d'intervento è previsto lo stanziamento |
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Art. 54 - Art. 56 - Omissis
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Art. 57 - (Deroga alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 "Testo unico in materia di sport". Contributi ai centri bocciofili)1. Per l'anno 2004 in relazione agli impianti sportivi dei centri bocciofili, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 15/2002 e in particolare dall'articolo 31, la Regione concede contributi in conto capitale ai centri bocciofili degli enti locali e dei soggetti privati iscritti alla Federazione italiana |
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Art. 58 - (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 "Testo unico in materia di sport")1. Dopo la lettera b) del comma 2, dell'articolo 39 della l.r. 15/2002, sono aggiunte le seguenti: |
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Art. 59 - Art. 67 - Omissis
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Art. 68 - (Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali")1. Dopo l'articolo 17 della l.r. 4/2003 è inserito il seguente: |
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Art. 69 - (Disposizioni relative alle strutture di assistenza a pazienti psichiatrici)1. Le strutture assistenziali ospitanti, alla data del 15 gennaio 2003, pazienti psichiatrici sottoposti a valutazione ed autorizzaz |
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Art. 70 - Art. 73 - Omissis
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Art. 74 - (Spese di adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche)1. Nell'ambito della UPB H22, una quota di finanziamento per l'esercizio 2004, 2005 e 2006 è destinata alle spese di adeguamento delle st |
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Art. 75 - Art. 79 Omissis
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Art. 80 - Modifiche alla legge regionale 7 luglio 1989, n. 47 "Costituzione di centri per la promozione delle pietre ornamentali del Lazio" e successive modifiche1. Alla L.R. n. 47/1989 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 è inserita la seguente: "c-bis) il "Centro per la valorizzazione del travertino sabino" |
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Art. 81 - Omissis
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Art. 82 - (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 "Disciplina relativa al settore del commercio" e successive modifiche) |
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Art. 83 - (Modifica alla legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 "Impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti" e successive modifiche)1. Alla l.r. 8/2001 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 84 - Art. 85 - Omissis
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Art. 86 - (Finanziamenti per la riqualificazione e il recupero dei mercati al dettaglio su aree pubbliche) |
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Art. 87 - (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico" e successive modifiche)1. All'articolo 7 della l.r. 24/1998, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera c) del comma 8 è sostituita dalla seguente: "c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico."; b) la lettera c) |
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Art. 88 - (Fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia agevolata e relative modifiche all'articolo 82 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8)1. Le disposizioni relative alle finalità di intervento e di utilizzazione del fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia agevolata di cui all'articolo 82, comma 2, lettera b) della l.r. 8/2002, sono estese all'acquisto in proprietà, da parte degli inquilini assegnatari, di alloggi dell'ex INA, degli |
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Art. 89 - (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia edilizia" e successive modifiche)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 30/2002 e successive modifiche, è inserito il seguente: |
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Art. 90 - (Interventi per il recupero urbanistico nelle periferia urbane)1. La Regione, a norma dei principi statutari e delle competenze proprie o attribuite, promuove e contribuisce al recupero urbanistico nell |
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Art. 91 - (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 "Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni") |
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Art. 92 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione La |
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Quadro A - Omissis
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