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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 23/10/2003, n. 16
L. R. Abruzzo 23/10/2003, n. 16
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Art. 1 - Finalità1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti strutture ricettive all'aria aperta: a) villaggi turistici; |
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Art. 2 - Villaggi turistici1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti, costituite da unità abitative fisse singole o raggruppate, diffuse o concentrate, ubicate al massimo su due piani, quali appartamenti, bungalows, villette ed edifici destinati ad attività ricreative e di ristoro, dotate di tutti i servizi. |
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Art. 3 - Requisiti tecnici dei villaggi turistici1. Nei villaggi turistici le unità abitative fisse devono avere le seguenti caratteristiche: a) |
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Art. 4 - Campeggi1. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. 2. Nei complessi di cui al comma 1 con classif |
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Art. 5 - Requisiti tecnici dei campeggi1. Le piazzole destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi devono essere numerate con apposito contrassegno visibile e corri |
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Art. 5-bis - Marina Resort1. Sono Marina Resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto, proprie o con titolo di possesso, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture debbono possedere i requ |
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Art. 5-ter - Requisiti tecnici dei Marina Resort1. Tutti i Marina Resort della regione Abruzzo, al fine di essere riconosciuti e autorizzati, devono essere in possesso dei requisiti minimi previsti dal decreto del 6 luglio 2 |
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Art. 6 - Centro vacanze1. I campeggi e villaggi turistici, con classificazione minima di 3 stelle e superficie non inferiore a 20.000 mq. possono assumere |
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Art. 7 - Altre tipologie di campeggi1. Oltre alle strutture campeggistiche previste dall'art. 4, i campeggi possono, altresì, distinguersi nelle seguenti tipologie: |
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Art. 8 - Campeggi temporanei1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono usufruire, escl |
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Art. 9 - Campeggi liberi e isolati1. I Comuni, al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, possono individuare apposite "aree di sosta" al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica. |
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Art. 10 - Mini-aree di sosta |
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Art. 11 - Parco di campeggio, campeggio auto organizzato, campeggio itinerante1. Per i Parchi campeggio, i campeggi auto organizzati e per i campeggi itineranti vigono le norme di cui alla L.R. 14.3.2000, n. 33 |
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Art. 12 - Aree destinate a villaggi, campeggi e centro vacanze1. Nei comuni i cui strumenti urbanistici prevedono la destinazione di aree per insediamenti turistici ricettivi all'aria aperta in quantità insufficiente, gli ampliamenti degli insediamenti, anche su richiesta del gestore, possono essere autorizzati, nel rispetto della normativa regionale in materia urbanistica, con delibera del Consiglio Comunale e la stessa costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico. 2. N2 3. Tutto il perimetro del complesso ricettivo deve essere dotato di recinzione di altezza non inferiore a mt. 1,70 e l'ingresso dell'impianto deve essere munito di cancello e/o sbarra. Deve essere garantita per ogni area recintata, la presenza di un uscita di sicurezza ubicata in posizione tale da garantire una pronta ed agevole evacuazione dei turisti in caso di emergenza. 4. Il suolo su cui insistono le strutture ricettive all'aria aperta deve essere sistemato ed attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e consentire un'agevole percorribilità ai veicoli, anche con t |
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Art. 13 - Campeggi su aree demaniali gestite in regime di concessione1. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione ed alla gestione di campeggi e di villaggi turistici su aree demaniali, fa |
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Art. 14 - Norme generali1. L'apertura e la gestione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta sono subordinate alle normative igienico-sanitarie regionali vigenti. 2. Nei complessi turistici deve essere garantita una riserva di acqua potabile di almeno 20 litri a persona. 3. Nei Comuni che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti le strutture ricettive devono obbligatoriamente attivarsi con adeguate attrezzature nonché puntuale pubblicità per renderla efficace nel raggiungimento delle ottimali percentuali di rifiuti riciclati. 4. Le strutture, tranne quelle ad una sola stella, devono dotarsi di idonei gruppi elettrogeni che alimentino un sistema di sicurezza nei luoghi e negli spazi comuni, con particolare riguardo ai servizi essenziali. 5. Gli edifici adibiti a servizi igienici devono essere divisi per sesso. |
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Art. 15 - Classificazione delle strutture all'aria aperta1. I villaggi turistici vengono classificati a due, tre e quattro stelle secondo i requisiti di cui all'allegato A della presente legge. 2. I campeggi vengono classificati ad una, due, tre e quat |
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Art. 16 - Segnalazione Certificata Inizio Attività1. L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle strutture turistico ricettive all� |
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Art. 16 bis - Contenuto della SCIA1. La SCIA contiene: a) l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente; b) l’auto-dichiarazione della classificazione sulla base dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti; |
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Art. 17 - Esercizio dell’attività1. L’esercizio delle attività ricettive all’aria aperta comprende la gestione dell’impianto ed eventualmente le attività commerciali |
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Art. 18 - Certificazione di qualità |
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Art. 19 - Vigilanza |
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Art. 20 - Indicazioni per il pubblico1. È fatto obbligo di tenere esposte in modo ben visibile al pubblico, nelle zone di ricevimento degli ospiti, l'autorizzazione all’esercizio o la SCIA, il listino prezzi e una tabella contenente i seguenti dati: |
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Art. 21 - Sanzioni1. Chiunque esercita l’attività ricettiva di cui alla presente legge, anche in modo occasionale, senza aver ottenuto l’autorizzazione o avere presentato la SCIA ai sensi dell’art. 16, è soggetto al pagamento d |
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Art. 22 - Insediamenti occasionali.1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nel caso di insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di sog |
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Art. 23 - Norma transitoria1. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla presente legge deve avvenire entro 90 gg. dalla vigenza. In caso d'inerzi |
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Art. 24 - Abrogazione1. È abrogata la L.R. 16 novembre 1979, n. 57.
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Art. 25 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino U |
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Allegato A - Classificazione dei villaggi turistici1. I villaggi turistici vengono suddivisi in 3 categorie, a 2, 3 e 4 stelle. 2 I fattori oggettivi che caratterizzano l'attribuzione della categoria ad un villaggio turistico sono: a) la superficie lorda a disposizione per persona in ciascun bungalow; b) la dotazione dei servizi igienico-sanitari e di conforto del bungalow; c) la dotazione delle attrezzature sportive, ricreative e commerciali fruibili e la qualità dei servizi del villaggio. 3. Per superficie lorda a disposizione per persona in ciascun bungalow si intende la superficie coperta dal bungalow stesso compresa anche l'eventuale veranda o terrazza esterna coperta o scoperta, divisa per il numero dei posti letto. 4. Gli allestimenti mobili (caravan e case-mobili) sono considerate come quelli fissi ai fini della classificazione, si deroga sull'altezza interna, sulle superfici minime e sulla dotazione del bidet poiché sono parametri standard già presenti sul mercato. 5. Per attrezzature igienico-sanitarie di conforto di un bungalow si intendono tutte quelle attrezzature interne al bungalow stesso e di sua esclusiva pertinenza (sono considerati come fossero interni alle strutture mobili i servizi privati completi asserviti purché distanti non oltre 100 mt.). 6. Per le dotazioni delle attrezzature sportive, ricreative e commerciali si adottano i medesimi criteri esposti per la classificazione dei campeggi nella allegata tabella "B". 7. Tutte le prescrizioni indicate nelle tabelle allegate vanno intese come minimi necessari per l'attribuzione ad ogni singola categoria di ciascun villaggio turistico. 8. Nel caso di impianti misti, ovvero di campeggi con attrezzature di villaggi turistici e viceversa, dovranno verificarsi per ambedue i tipi di impianto le condizioni minime previste per la stessa categoria onde conseguire la medesima classificazione. La superficie minima totale, anche in strutture miste, rimane sempre di 10.000 mq. 9. Sono considerati inoltre requisiti obbligatori: strade interne di grande viabilità depolverizzate, piazzola lavaggio auto, parcheggio auto esterno, posta elettronica e sito internet.
Tabella annessa all'allegato "A"
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Allegato B - Classificazione campeggiServizi privati completi riservati al singolo equipaggio: camerino comprendente l'insieme minimo di WC, doccia e lavabo. Camerino di lavaggio singolo: locale chiudibile dotato di lavabo con acqua calda e specchio. Vuotatoio: apparecchio igienico atto allo scarico dei serbatoi di accumulo di acque luride dei mezzi mobili di pernottamento, collegato a sciacquone e dotato di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile. Camper Service: piazzola con pozzetto di scarico acque luride e manichetta con tubo flessibile e rubinetto di acqua potabile per rifornimento camper e simili. Baby room: camerino attrezzato per l'igiene dei bambini in locale chiudibile, dotato di sanitari (WC, vasca e lavabo) di dimensioni ridotte e posti ad altezza adeguata. Nursery room: camerino attrezzato per l'igiene dei bambini in locale chiudibile, attrezzato per l'igiene dei neonati. Kinderheim: locale attrezzato e organizzato con personale apposito per lo svago dei bambini. Kinderheim, Baby room e Nursery room sono servizi obbligatori per campeggi a 4 stelle, Baby e Nursery room nella misura di 1 ogni 1000 persone autorizzate.
Note: a) numero massimo di persone per apparecchio; b) percentuale minima ombreggiata della superficie totale; c) numero massimo di piazzole servite da una presa acqua; d) percentuale minima di piazzole servite da presa corrente; e) percentuale minima di apparecchi con acqua calda; f) le attrezzature possono essere interne ed esclusive del campeggio od esterne ma con una distanza massima di 500 metri dall'ingresso, nelle località oltre i 700 m. s.l.m. la predetta distanza è elevata a 5 km. Quelle interne possono anche essere fruite da utenti esterni.
Tabella annessa all'allegato "B"
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