N8 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 7, comma 2 della L.R. 05/08/2020, n. 24, così recitava:

“Art. 10 - Mini-aree di sosta

1. Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di cinque e un massimo di quindici piazzole che svolgono la propria attività integrata anche con le altre attività extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico.

2. Le mini-aree di sosta possono essere istituite nei comuni privi di campeggi.”

Dalla redazione