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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Campania 25/02/2003, n. 4
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- L.R. 30/01/2008, n. 1
- L.R. 29/12/2005, n. 24
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CAPO I - DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione, ai fini di un ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, promuove ed attua, attraverso i Consorzi di Bonifica, la bonifica integrale quale attività pubblica permanente di conservazione, valorizzazione e tutela del territorio, di razionale |
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Art. 2 - Interventi pubblici di bonifica1. Ai fini della presente legge sono considerate opere pubbliche di bonifica, se realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel piano generale di bonifica, quelle concernenti: a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, la captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d'acqua a usi prevalentemente irrigui, nonché la |
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Art. 3 - Compiti dei Consorzi di Bonifica1. Gli interventi di cui alla presente legge, con priorità per quelli indicati all'articolo 2, sono realizzati dalla Regione con affidamento in concessione ai Consorzi di Bonifica, che provvedono alla gestione delle opere eseguite. 2. I Consorzi, in particolare, in applicazione di quanto disposto dalla legge n. 183/89, articoli 1 e 11 e dalla legge regionale n. 8/94, articoli 3 e 16 provvedono, su concessione dello Stato e della Regione, alla realizzazione di quegli interventi di cui |
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Art. 4 - Trasparenza ed informazione1. Nell'attività amministrativa, nonché nella esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi operano con modalità e pr |
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Art. 5 - Concertazione ed accordi di programma1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi di bonifica e gli enti locali |
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Art. 6 - Piano generale di Bonifica1. I Consorzi di Bonifica predispongono, con riferimento al comprensorio di rispettiva competenza, il Piano generale di bonifica che, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e provinciale vigenti, prevede: a) la possibilità di valorizzazione dei diversi ambiti del territorio comprensoriale, attraverso il raz |
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Art. 7 - Finanziamento ed esecuzione degli interventi1. La Regione e le Amministrazioni da essa comunque delegate, nell'ambito degli strumenti di intervento operanti nei diversi settori di cui alla presente legge, finanziano e affidano in concessione ai Consorzi di Bonifica l'esecuzione delle opere comprese ne |
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Art. 8 - Finanziamento degli interventi di competenza dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Settore Primario1. Per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 7, comma 5, la Giunta regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica in attuazione degli strumenti di programmazione regionale in vigore. 2. Una quota di risorse, di entità non superiore |
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Art. 10 - Sostegno alla gestione1. Ai Consorzi di Bonifica la Regione assegna annualmente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un contributo per sostenere le spese necessarie alla gestione delle opere e degli impianti realizzati e in esercizio. 2. Il riparto delle disponibilità tra i Cons |
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Art. 11 - Emergenza idrica1. Ai sensi della legge 36/1994, articolo 28, |
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Art. 12 - Contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica1. I proprietari dei beni immobili catastalmente classificati ad uso commerciale che conseguono benefici dalle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 2, contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle predette opere a norma del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n |
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Art. 13 - Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi1. In applicazione della legge 36/1994, articolo 27, comma 3, i Consorzi di Bonifica, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili. 2. Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto. 3. Non hanno l'obbligo |
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Art. 14 - Opere di competenza privata1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, assicurare la funzionalità delle opere irrigue |
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Art. 15 - Consulta Regionale per la Bonifica1. È istituita la Consulta regionale per la bonifica con compiti consultivi inerenti l'intervento pubblico in materia di bonifica integrale. 2. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale all'agricoltura o da un Suo delegato ed è composta da: |
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CAPO II - NORME DI CARATTERE GENERALE |
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Art. 16 - Personalità giuridica1. I Consorzi di Bonifica hanno personalità giuridica pubblica e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle legg |
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Art. 17 - Statuti consortili1. All'approvazione degli Statuti e delle loro variazioni, deliberati dai competenti organi dei Consorzi, si provvede con deliberazione della Giunta regionale che ha la facoltà di apportare modificazioni al testo deliberato dai Consorzi. 2. Lo Statuto, in conformità alle norme di cui ai successivi articol |
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Art. 18 - Costituzione dei Consorzi1. Nell'ambito delle competenze regionali, alla classificazione e alla declassificazione dei comprensori di bonifica integrale provvede, su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale con propria deliberazione. 2. Con deliberazione del Consiglio regionale si provvede, su proposta della Giunta regionale, alla costituzione, fusione e soppressione dei Consorzi di Bonifica integrale, nonché alla delimitazione dei perimetri consortili. |
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Art. 19 - Organi consortili1. Sono organi dei Consorzi di Bonifica: |
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Art. 20 - Assemblea1. L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati iscritti nel catasto consortile. |
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Art. 21 - Consiglio dei Delegati1. Il Consiglio dei Delegati è composto da membri di diritto e membri elettivi. 2. Sono membri di diritto: a) tre delegati, eletti da ciascuna Amministrazione Provinciale nel cui territorio ricade il perimetro consortile, dei qua |
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Art. 22 - Elezioni consortili1. Ai fini delle elezioni dei delegati i consorziati sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo. 2. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate. 3. Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla p |
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Art. 23 - Diritto al voto1. Ogni membro dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto. 2. Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella sezione in cui risulta maggior contribuente, può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega, da un altro consorziato iscritto nella stessa fa |
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Art. 24 - Ineleggibilità ed incompatibilità1. Non possono essere eletti nel Consiglio dei delegati: a) gli interdetti e gli inabilitati; b) i falliti; c) gli interdett |
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Art. 25 - Risultati delle votazioni - Ricorsi1. I risultati delle votazioni sono pubblicati, non oltre tre giorni dalla chiusura delle operazioni, all'albo consortile. 2. I relativi verbali sono inviati senza ritardo al Presidente della Giu |
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Art. 26 - Deputazione Amministrativa1. La Deputazione Amministrativa è costituita dal Presidente e da un numero di componenti stabilito dallo Statuto del Consorzio, co |
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Art. 27 - Presidente - Vicepresidente1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio dei delegati di cui all’articolo 21 tra i suoi membri elettivi. |
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Art. 28 - Collegio dei Revisori1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, che sono eletti dal Consiglio dei |
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Art. 29 - Deliberazioni1. Le deliberazioni degli Organi dei Consorzi sono affisse all'albo consortile entro cinque giorni dalla data di adozione, per quind |
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Art. 30 - Controllo di legittimità e merito1. Sono soggette al controllo di legittimità e di merito da parte della Giunta regionale le deliberazioni concernenti il piano di classifica del territorio per il riparto della contribuenza, nonché quelle di approvazione del bilancio preventivo. 2. Le deliberazioni di cui |
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Art. 31 - Controllo di legittimità1. Sono soggette al controllo di legittimità da parte della Giunta regionale le deliberazioni concernenti: |
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Art. 32 - Controllo successivo di regolarità1. La Giunta regionale può disporre, con motivato provvedimento, ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei Consorzi di Bonifica o la nomina di un Commissario ad acta per sanare ritardi e inadempienze non gravi nella gestione dei Consorzi stessi. |
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CAPO III - NORME TRANSITORIE |
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Art. 33 - Riordino e ridelimitazione dei comprensori di Bonifica1. Ai fini della razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni dei Consorzi di Bonifica in rapporto alle esigenze di unitarietà della programmazione e attuazione degli interventi di competenza, come definiti al Capo I, si provvede alla revisione delle aree classificate di bonifica integrale, alla loro ridelimitazione ed alla corrispondente ridefinizione dei perimetri consortili, tenendo conto degli ambiti di riferimento delle Autorità di Bacino individuate dalla legge 183/1989 e dalla legge regionale 8/1994. |
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Art. 34 - Riordino dei Consorzi di Bonifica1. Con Decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore al ramo e previo parere della competente commissione del Consiglio regionale da rendere nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, con riferimento a ciascuno dei comprensori di bonifica individuati all'articolo 33, si definisce la delimitazione, anche cartografica, dell'area comprensoriale procedendo, se occorre, alla revisione della classifica di bonifica integrale con conferma, ampliamento o riduzione dell'attuale class |
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Art. 35 - Fusione di Consorzi1. Nel caso della mancata costituzione dei consorzi di 2° grado previsti dall'articolo 34, comma 2, entro il termine ivi fissato, il Presidente della Giunta regionale, con apposito Decreto, dispone la fusione dei Consorzi di Bonifica interessati, di tutti o solo di alcuni di essi, con riguardo alla corrispondenza con uno o più bacini |
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Art. 36 - Amministrazione dei Consorzi di Bonifica con comprensorio variato1. I Consorzi di Bonifica il cui perimetro risulta ampliato per effetto del Decreto previsto all'articolo 34, adeguano il proprio Statuto entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e lo inviano alla Giunta regionale per l'approvazione ai sensi dell'articolo 17. 2. Entro lo stesso termine, i Consorzi stessi provvedono ad adeguare il piano generale di bonifica di cui all'articol |
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Art. 37 - Risanamento finanziario1. L'indagine prevista all'articolo 36, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, deve consentire di accertare, per ciascun Consorzio di Bonifica, alla data di entrata in vigore della presente legge: a) l'ammontare complessivo delle passività, precisando quelle eventualmente prodotte per l'esecuzione di opere e serv |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI |
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Art. 38 - Norme di principio1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al |
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Art. 39 - Norma finanziaria1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede per il corrente esercizio finanziario con la legge di Bilancio e le risorse assegnate all'Unità Previsionale di Base 1.73.171 dello stato di previsione della Spesa. |
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