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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 07/02/1994, n. 8
L. R. Campania 07/02/1994, n. 8
- L.R. 30/01/2008, n. 1
- L.R. 06/05/2013, n. 5
- L.R. 07/08/2014, n. 16
- L.R. 20/01/2017, n. 3
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Art. 1.1. In attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 Rrecante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», così come modificata ed integrata dalla legge 7 agosto 1990, n. 253, i bacini idrografici di interesse regionale sono quelli di seguito riportati: 1) Rio d'Auriva; 2) Savone; |
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Art. 2.1. Ai fini della elaborazione dei Piani di Bacino Regionale, ai sensi dell'art. 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183 così come modificato dalla legge 27 agosto 1990, n. 253, i bacini idrografici regionali sono raggruppa |
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Art. 3.1. Per ciascun complesso territoriale, di cui al precedente articolo 2, è istituita una autorità di bacino regionale. 2. La suddetta Autorità opera in conformità agli obiettivi della legge |
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Art. 4.1. Sono organi dell'Autorità di bacino regionale: |
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Art. 5.1. Il Comitato istituzionale è presieduto dal Presidente della Giunta regionale ovvero dall'Assessore delegato alla gestione della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed è composto dagli assessori regionali "o loro delegati" N1 aventi competenza in materia di Lavori pubblici, Acqua, Ecologia, Aree protette ai sensi della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33, Agricoltura e foreste, Beni culturali ed ambientali e dai Presidenti o loro delegati delle Amministrazioni provinciali e dell'Area metropolitana competente per territorio. |
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Art. 6.1. Il Comitato tecnico è organo di consulenza del Comitato istituzionale. Esso è presieduto dal Segretario generale ed è costituito da: a) un funzionario del Ministero dei lavori pubblici; b) un funzionario del Ministero dell'ambiente; c) nove funzionari regionali di comprovata qualificazione appartenenti ai settori: 1) Piani e Programmi di intervento ordinario e strao |
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Art. 7.1. Il Segretario generale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore delegato alla gestione della legge 18 maggio 1989, n. 183 tra i dirigenti regionali di seconda qualifica particolarmente esperti e di comprovata qualificazione nel settore disciplinato dalla presente legge: la nomina avviene sulla base di motivata relazione allegata agli atti. Ovvero tra professionisti esperti con |
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Art. 8.1. La segreteria tecnico-operativa è costituita da dipendenti dell'Amministrazione regionale appartenenti ai settori di cui al punto c) dell'articolo 6 "e da dipendenti degli enti strumentali" N5ed è articolata negli uffici: |
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Art. 9.1. Il Piano di bacino ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, nel rispetto delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. 2. Il Piano di bacino deve comprendere: a) il quadro conoscitivo, organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al Bacino, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 20 giugno 1939, n. 1497 e loro successive modificazioni ed integrazioni; legge 6 dicembre 1991, n. 394, leggi regionali 1° settembre 1993, n. 33 e 21 gennaio 1993, |
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Art. 10.1. Il Piano di bacino è attuato attraverso programmi triennale di intervento ai sensi degli articoli 21 |
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Art. 11.1. Gli Enti, territorialmente interessati dal Piano di bacino, sono tenuti a rispetta |
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Art. 12.1. Allo scopo di assicurare le idonee dotazioni logistiche e strumentali l'Autorità di bacino |
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Art. 13.1. Il funzionamento dei bacini interregionali del Sele, del Fortore e dell'Ofanto, &e |
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Art. 14.1. Al fine di consentire il necessario coordinamento e la razionalizzazione delle com |
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Art. 15.1. All'onere derivante dalla presente legge, la regione Campania fa fronte: a) per quanto riguarda le spese relative agli studi, alle consulenze, e alle collaborazioni tecnico-scientifiche, provvedendo mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati al C |
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Art. 16.1. La Giunta regionale della Campania, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, predisporrà un disegno di legge al fine di regolamentare, in conformità con quanto disposto dal primo comma dell'articolo 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183, le funzioni e l'organizzazione dei Consor |
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