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L.R. Emilia Romagna 08/08/2001, n. 24

Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Oggetto)

N7

1. La presente legge disciplina in modo organico il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo, dando attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo III, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzi

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Art. 2 – (Finalità della programmazione degli interventi dell’edilizia residenziale sociale)

N38

1. La Regione persegue il coordinamento delle politiche abitative con gli indirizzi della pianificazione territoriale, sostenendo l’incremento della disponibilità di alloggi di edilizia residenziale sociale prioritariamente attraverso la riqualificazione urbana, la rigenerazione sostenibile e l’acquisto del patrimonio edilizio esistente e contrastando il consumo di suolo derivante dalla dispersione degli insediamenti nel territorio rurale. In particolare le politiche abitative della Regione e degli enti locali dell’Emilia-Romagna sono dirette:

a) a rispondere al fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti e a quello di particolari categorie sociali attraverso l'incremento e la rigenerazione del patrimonio pubblico di alloggi;

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Art. 3 - (Riordino della gestione degli alloggi di erp)

1. Il riordino della gestione del patrimonio di erp è diretto a:

a) conferire ai comuni il compito di disciplinare la materia con i propri regolamenti e di esercitare tutte le funzioni amministrative che ad essa ineriscono, nell'ambito dei principi previsti dalla

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Art. 4 - (Funzioni della Regione)

N7

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e verifica degli interventi per le politiche abitative e di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite ai comuni dalla presente legge.

2. Sono di competenza della Regione, in particolare, le seguenti funzioni nel campo degli interventi per le politiche abitative:

a) la predisposizione e l'approvazione del programma regionale per le politiche abitative e dei conseguenti provvedimenti attuativi, ai sensi del Titolo II, Capo I, della presente legge;

b) il concorso, con le competenti amministrazioni dello Stato e con gli enti locali interessati, nell'elaborazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse comunitario e statale;

c) l a determinazione dei limiti di costo e dei requisiti prestazionali da rispettare nella realizzazione degli interventi nonché la verifica dell'attuazione dei programmi e dell'utilizzo delle risorse finanziarie;

d) la promozione ed il coordinamento di iniziative di ricerca e sperimentazione nel campo della normativa tecnica e della qualificazione del processo edilizio;

d bis) la promozione ed il coordinamento di iniziative e studi di ricerca e sperimentazione nel campo dell'accessibilità e fruibilità degli edifici e del benessere ambientale per consentire e favorire la qualificazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica;

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Art. 5 - (Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative)

N7

1. Compete alla Regione provvedere, anche attraverso l'Osservatorio di cui all'articolo 16, alla valutazione dei fabbisogni abitativi rilevati a livello provinciale e alla conseguente individuazione dei comuni o degli ambiti sovracomunali nei quali localizzare in via prioritaria gli interventi per le politiche abitative, sentito il Tavolo territoriale di concertazione di cui al comma 3.

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Art. 6 - (Funzioni dei Comuni)

N7

1. I Comuni esercitano le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative ed i compiti attinenti alla attuazione e gestione degli stessi. A tale scopo i Comuni provvedono, in particolare:

a) alla rilevazione dei fabbisogni abitativi ed alla individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfarli;

b) alla definizione degli obiettivi e delle linee di intervento per le politiche abitative locali, assicurando la loro integrazione con l'insieme delle politiche comunali;

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Art. 7 - (Concertazione istituzionale e partecipazione)

1. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, informano la propria attività al meto

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TITOLO II - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI PER LE POLITICHE ABITATIVE
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CAPO I - Programma regionale
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Art. 8 – (Contenuto del programma)

N7

1. Il programma regionale per le politiche abitative costituisce lo strumento di programmazione, volto al coordinamento e alla integrazione degli interventi per le politiche abitative. Il programma ha contenuti pluriennali ed è approvato dall’Assemblea legislativa.

2. Il programma determina con riferimento ai fabbisogni rilevati, sentiti i Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative:

a) le linee di intervento nel settore delle politiche abitative e i criteri per la loro integrazione con l'insieme delle po

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Art. 9 - (Procedimenti attuativi)

1. Allo scopo di dare attuazione alle previsioni del programma regionale per le politiche abitative, la Giunta regionale, in relazione alle risorse definite nella legge di bilancio, predispone uno o più bandi per la individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento "ovvero specifici accordi di programma ai sensi dell'

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Art. 10 - (Inizio dei lavori)

1. Gli interventi finanziati devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione sul “BURERT” N9 della delibera di cui al comma 3 dell'art. 9.

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Art. 11 - (Fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo)

1. Per garantire le risorse finanziarie per le politiche abitative regionali, è istituito il fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo.

2. Al finanziamento del fondo si provvede:

a) con le risorse regionali definite con la legge annuale di bilancio;

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Art. 11 bis - (Fondo di rotazione per la realizzazione delle politiche per la casa)

N3

1. Al fine di favorire la realizzazione delle politiche abitative regiona

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Art. 11-ter - Fondo di rotazione per l’acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale

N4

1. Al fine di favorire la realizzaz

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CAPO II - Interventi per l'edilizia abitativa
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Art. 12 - (Abitazioni in locazione)

1. “Al fine di aumentare l’offerta di alloggi pubblici destinati a soddisfare il fabbisogno abitativo dei nuclei meno abbienti, il programma regionale per le politiche abitative prevede la concessione di contributi per il recupero, l'adeguamento, la realizzazione e l’acquisto di alloggi di edilizia residenziale sociale, sulla base dei programmi deliberati dai Comuni.” N12 I contributi possono essere destinati anche all'acquisto degli immobili da recuperare o delle aree sulle quali realizzare gli alloggi nonché alla realizzazione, adeguamento e ammodernamento tecnologico delle dotazioni territoriali connesse all'intervento.

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Art. 13 - (Abitazioni in proprietà)

1. Al fine di promuovere la proprietà della prima casa il programma regionale può prevedere l'erogazione agli operatori di cui all’articolo 14, comma 3, di contributi, in cont

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Art. 14 - (Operatori)

N7

1. Le abitazioni in locazione permanente sono recuperate, realizzate o acquisite dai Comuni, anche avvalendosi dalle ACER, da cooperative di abitazione a proprietà indivisa o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro consorzi e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, individuate dall'

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Art. 15 - (Utenti)

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi di erp e delle abitazioni in locazione, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12, e per accedere ai contributi per il recupero, l'acquisto o la costruzione della casa di abitazione, di cui all'art. 13, attengono ai seguenti fatti o qualità del nucleo avente diritto:

a) la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente;

b) la residenza o la sede dell'attività lavorativa;

c) i limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili;

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CAPO III - Raccolta e coordinamento delle informazioni
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Art. 16 - (Osservatorio regionale del sistema abitativo)

1. È istituito l'Osservatorio regionale del sistema abitativo, che provvede alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa e sulle attività nel settore edilizio. In particolare l'Osservatorio integra, rielaborandoli su base provinciale e regionale, i dati e le informazioni che attengono:

a) ai flussi informativi locali sui fabbisogni abitativi;

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Art. 17 - (Anagrafe dell'intervento pubblico)

N7

1. Al fine di disporre di dati riguardanti l'intervento pubblico nel settore edilizio e l'utilizzo del patrimonio pubblico, la Regione costituisce e gestisce un'apposita anagrafe.

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CAPO IV - Qualificazione del processo edilizio e degli operatori
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Art. 18 - (Qualificazione del processo edilizio)

1. La Regione promuove la qualificazione degli interventi di edilizia abitativa assistiti da contributo pubblico, con riguardo alle diverse fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e gestione, in confo

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Art. 19 - (Qualificazione degli operatori)

1. La Regione persegue l'obiettivo della qualificazione degli operatori di cui all'articolo 14, ad esclusione dei comuni e delle ACER, attraverso l'istituzione di un sistema di accreditamento. N10

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TITOLO III - GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP
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CAPO I - Principi generali
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Art. 20 - (Ambito di applicazione)

1. Il presente Titolo ha per oggetto l'assegnazione, la gestione ed il canone di locazione degli alloggi di erp, intesi come le unità immobiliari ad uso abitativo, ivi comprese le relative pertinenze, site nel territorio regionale che presentano i seguenti requisiti:

a) la proprietà pubblica, dello Stato, dei Comuni, degli altri Enti locali e degli IACP;

b) l'essere state recuperate, acquistate o realizzate, in tutto o in parte, con contributi pubblici;

c) l'essere destinate senza alcun limite di tempo alla locazione al canone definito dall'art. 35.

2. Sono alloggi di erp, in particolare:

a) gli alloggi di erp, come individuati in vigenza della L.R. n. 12 del 1984 come modif

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Art. 21 - (Disciplina applicabile)

1. Il patrimonio di erp, in ragione della funzione sociale cui è destinato, è assoggettato alla speciale disciplina dettata dagli

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Art. 22 - (Partecipazione degli assegnatari alla gestione del patrimonio)

1. I Comuni “e i soggetti gestori” N11 promuovono il coinvolgimento degli assegnatari, singoli ed associati, nella gestione del patrimonio di alloggi di erp e favoriscono, nelle forme stabilite dallo statuto, la loro partecipazione al procedimento di approvazione dei regolamenti e degli atti di programmazione previsti dalla presente legge.

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Art. 23 - (Edifici a proprietà mista)

1. Negli edifici e nei complessi edilizi a proprietà mista, il Comune o il soggetto gestore a ciò delegato, attuano le modalità di gestione condominiale stabilite dalle leggi vigenti e dal Codice civile, anche nel caso in cui permane la maggioranza pubblica della proprietà.

2. A tale scopo il Comune o il soggetto gestore convoca, entro un an

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CAPO II - Assegnazione e gestione degli alloggi
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Art. 24 - (Requisiti per l'accesso)

1. Gli alloggi di erp sono assegnati, secondo l'ordine di priorità fissato con un'apposita graduatoria, ai nuclei aventi diritto in possesso dei requisiti definiti a norma dell'art. 15.

2. I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e success

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Art. 25 - (Disciplina delle assegnazioni e gestione)

N7

1. Il comune assegna gli alloggi di erp su istanza degli interessati, con una delle seguenti modalità:

a) il concorso pubblico, da emanarsi anche per ambiti sovracomunali;

b) la formazione di una graduatoria aperta, secondo quanto previsto dal comma 5.

2. Non possono essere assegnatari di un alloggio di erp gli occupanti abusivi di un alloggio di erp, nonché coloro che hanno rilasciato l’alloggio occupato abusivamente, per un periodo di dieci anni dalla data del rilascio.

3. Il comune provvede con apposito regolamento alla individuazione della modalità di assegnazione degli alloggi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinando in particolare:

a) i contenuti della domanda e le modalità di presentazione della stessa;

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Art. 26 - (Durata del contratto di locazione)

1. Il contratto di locazione degli alloggi di erp ha durata di tre anni e alla scadenza è prorogato tacitamente per periodi di tre

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Art. 27 - (Subentro, ospitalità temporanea e coabitazione)

N1

1. I componenti del nucleo originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario, di abbandono dell'alloggio, nonché nel caso previsto dall'articolo 30, comma 6 bis. Hanno diritto al subentro anche coloro che siano venuti a fare parte del nucleo per ampliamento dello stesso a seguito di matrimonio, stabile convivenza nei casi previsti

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Art. 28 - (Mobilità)

N7

1. Il Comune disciplina, con regolamento, la mobilità degli assegnatari negli alloggi di erp, in conformità ai seguenti principi:

a) la mobilità può essere richiesta dall'assegnatario per l'inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di sa

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CAPO III - Annullamento dell'assegnazione, decadenza e risoluzione del contratto
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Art. 29 - (Annullamento dell'assegnazione)

1. L'annullamento del provvedimento di assegnazione è disposto dal Comune, in contraddittorio con l'assegnatario, nei seguenti casi:

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Art. 30 - (Decadenza dall'assegnazione)

1. La decadenza dall'assegnazione è disposta dal Comune, d'ufficio o su richiesta del soggetto gestore, nei confronti del nucleo avente diritto che, nel corso del rapporto di locazione:

a) abbia abbandonato l'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo superiore a tre mesi, ovvero abbia sublocato in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;

b) abbia adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali ovvero abbia gravemente contravvenuto al regolamento d'uso degli alloggi;

c) abbia causato gravi danni all'alloggio ed alle parti comuni dell'edificio;

d) si sia reso moroso per un periodo superiore a tre mesi, fatto salvo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 32;

e) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 15;

f) abbia superato il limite di reddito per la permanenza, determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 15;

g) si sia reso inadempiente rispetto alla richiesta periodica di informazioni e documentazione per l'accertamento del reddito del nucleo avente diritto e degli altri requisiti per la permanenza;

h) abbia eseguito opere abusive nell’alloggio o nelle parti c

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Art. 31 - (Risoluzione del contratto)

1. Fuori dai casi di decadenza di cui al comma 1 dell'art. 30, il contratto può prevedere che la violazione di specifici obblighi,

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Art. 32 - (Morosità)

1. Ai fini della presente legge sono considerati morosi gli assegnatari che si rendano inadempienti nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei servizi.

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Art. 33 - (Accertamento periodico dei requisiti)

1. La situazione reddituale e la permanenza dei requisiti di assegnazione sono accertate con cadenza annuale anche attraverso la richiesta all'assegnatario delle informazioni o della documentazione non in possesso del Comune e che non possono essere acquisite d'uff

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Art. 34 - (Occupazione illegale degli alloggi)

1. Il Comune dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo, previa formale diffida a rilasciare l'alloggio entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'occupazione ovvero a presentare, e

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Art. 34 bis - (Ispezione, controllo e sanzioni)

N16

1. Le attività di ispezione e di controllo del patrimonio, di contestazione delle violazioni dei regolamenti d’uso degli alloggi delle parti

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CAPO IV - Canone di locazione
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Art. 35 - (Canone di locazione)

N7

1. Il canone di locazione degli alloggi di erp è determinato dal comune sulla base dei parametri oggettivi stabiliti dall’Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, e previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio

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Art. 36 - (Destinazione dei proventi dei canoni)

1. I proventi dei canoni degli alloggi di erp, oltre che alla copertura dei costi di gestione, sono destinati dal Comune esclusivamente:

a) al recupero ed allo sviluppo del patrimonio di alloggi di erp, ivi compresi i relativi programmi sistematici di manutenzione e di adeguamento tecnologi

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CAPO V - Alienazione degli alloggi di erp
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Art. 37 - (Alienazione degli alloggi di erp)

1. Gli alloggi erp possono essere alienati esclusivamente allo scopo di incrementare e di migliorare la dotazione di patrimonio residenziale pubblico e per l'esigenza di una più razionale ed economica gestione del patrimonio. I proventi delle alienazioni sono interamente destinati dal comune allo sviluppo e alla qualificazione del patrimonio di erp.

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TITOLO IV - FONDO PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE
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Art. 38 - (Fondo regionale)

1. È istituito il fondo per l'accesso all'abitazione in locazione, “per favorire l’accesso al mercato delle locazioni dei nuclei meno abbienti, in coerenza con quanto previsto dall’

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Art. 39 - (Funzioni regionali e comunali)

1. La Regione, sentiti i Comuni:

a) stabilisce i criteri di riparto tra i Comun

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TITOLO V - NORME ORGANIZZATIVE
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CAPO I - Riordino degli enti operanti nel settore delle politiche abitative
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Art. 40 - (Trasformazione degli IACP in enti pubblici economici)

1. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) sono trasformati in enti pubblici economici alla data di entrata in vigore della presente legge, con la denominazione "Azienda Casa Emilia-Romagna" (ACER) seguita dal nome della Provincia.

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Art. 41 - (Attività delle ACER)

1. Le ACER svolgono quali compiti istituzionali le seguenti attività:

a) la gestione di patrimoni immobiliari, tra cui gli alloggi di erp, e la manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli immobili, ivi compresa la verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni;

b) la fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidame

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Art. 42 - (Statuto e organi)

1. L'ACER è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità, in conformità alle disposizioni della presente legge. Lo statuto stabilisce, inoltre, le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ACER e, in particolare, definisce le attribuzioni e il funzionamento degli organi, i criter

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Art. 43 - (Conferenza degli Enti)

1. La Conferenza degli Enti è composta dai seguenti membri:

a) il Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;

b) i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni della provincia.

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Art. 44 - (Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione dell'ACER è nominato dalla Conferenza degli Enti ed è formato dal Presidente e da altri due componenti. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

2. La Conferenza degli Enti può in qualsiasi tempo rimuovere il

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Art. 45 - (Compiti e funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti i poteri di governo e di gestione dell'ACER che non siano riservati dalla presente legge o dallo statuto alla Conferenza degli Enti.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

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Art. 46 - (Presidente e Vice presidente)

1. I Presidenti delle ACER sono nominati dalle Conferenze degli Enti su proposta avanzata d'intesa dai Comuni capoluogo con le Amministrazioni provinciali. In mancanza di una proposta concertata le Conferenze procedono comunque alla nomina dei Presidenti.

2. Il Presidente rappresenta l'ACER, convoca e presied

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Art. 47 - (Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla Regione, con funzioni di presidente, e due nominati dalla Conferenza degli enti. I revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253

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CAPO II - Costituzione dell'ACER
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Art. 48 - (Costituzione degli organi e approvazione dello statuto)

1. Allo scopo della costituzione degli organi dell'ACER, il Presidente della Commissione amministratrice straordinaria di cui all'art. 5 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 8, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca la Conferenza degli Enti, affinché provveda alla

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Art. 49 - (Patrimonio degli attuali IACP)

1. Entro centottanta giorni dal suo insediamento, il Consiglio di amministrazione predispone l'inventario dei beni immobili di proprietà dello IACP alla data di entrata in vigore della presente legge e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione entro i successivi sessanta giorni. Nell'inventario devono essere distinti:

a) gli alloggi di erp, le relative parti comuni degli edifici e pertinenze;

b) l'individuazione, per ciascuno degli immobili di cui alla lettera a), dei diritti e dei rapporti attivi e passivi afferenti agli stessi;

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Art. 50 - (Personale dipendente degli attuali IACP)

1. A seguito del riordino disposto dal presente Titolo, il personale dipendente dello IACP, che abbia un rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene il rapporto in essere fino all'espletamento delle procedure di cui al comma 3 ed è successivamente incluso nel ruolo organico dell'ACER.

2. Per tutte le materie inerenti il rapporto di lavoro del personale già dipendente degli IACP, si fa riferimento

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TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
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26221 9008131
CAPO I - Norme transitorie
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26221 9008132
Art. 51 - (Norme transitorie in materia di programmazione ed attuazione degli interventi)

1. I procedimenti amministrativi diretti alla programmazione degli interventi nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, già avviati formalmente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi e producono pienamente i loro effetti secondo le previsioni de

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26221 9008133
Art. 52 - (Norme transitorie in merito alla gestione del patrimonio di erp)

1. Per quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ACER mantengono la gestione del patrimonio di erp trasferito ai Comuni ai sensi dell'art. 49. I proventi dei canoni percepiti successivamente alla sottoscrizione dei verbali di co

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26221 9008134
Art. 53 - (Norme transitorie in merito all'assegnazione degli alloggi di erp e al contratto di locazione)

1. Fino all'approvazione della delibera del Consiglio regionale di cui al comma 2 dell'art. 15, continua a trovare applicazione la disciplina previgente relativa ai requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi di erp e per la permanenza negli stessi.

2. I termini di durata della locazione degl

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26221 9008135
Art. 54 - (Censimento del patrimonio di erp dei Comuni)

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge i Comuni attuano il censimento del patrimonio di alloggi di erp di loro pro

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CAPO II - Norme finali
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26221 9008137
Art. 55 - (Clausola valutativa)

N7

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel perseguire le finalità di cui all’articolo 2.

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26221 9008138
Art. 56 - (Istituzione di un fondo regionale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche)

N7

1. È istituito un fondo regionale per finanziare gli interventi per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla

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26221 9008139
Art. 57 - (Norme finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli di bilancio

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26221 9008140
Art. 58 - (Modifiche all'art. 11 della L.R. n. 14 del 1990 e all'art. 9 bis della L.R. n. 5 del 1994)

1. N23

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26221 9008141
Art. 59 - (Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51 e 53 sono abrogate le seguenti Leggi regionali:

a) L.R. 28 maggio 1975, n. 36 recante: "Concessione di contributi per agevolare la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il risanamento di complessi di edilizia pubblica residenziale di proprietà degli IACP o da essi gestiti, nonché per agevolare la costruzione da parte di cooperative di abitazione a proprietà indivisa e individuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata e convenzionata";

b) L.R. 13 luglio 1976, n. 28 recante: "Modifica all'art. 8 della L.R. 28 maggio 1975, n. 36 "Concessione di contributi per agevolare la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il risanamento di complessi d'edilizia pubblica residenziale di proprietà degli IACP o da essi gestiti, nonché per agevolare la costruzione da parte di cooperative a proprietà indivisa e individuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata e convenzionata";

c) L.R. 2 giugno 1980, n. 46 recante: "Provvedimenti regionali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata-agevolata";

d) L.R. 25 maggio 1981, n. 15 recante: "Norme per la scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia residenziale convenzionata fruente del contributo pubblico - Attuazione dell'art. 25 della Legge 5 agosto 1978, n. 457";

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