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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 13/12/2013, n. 24
L. R. Emilia Romagna 13/12/2013, n. 24
L. R. Emilia Romagna 13/12/2013, n. 24
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Art. 1 - Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale n. 24 del 20011. L’articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 R (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), è sostituito dal seguente: “Art. 1 - Oggetto 1. La presente legge discip |
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Art. 2 - Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 20011. L’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente: “Art. 2 - Finalità della programmazione degli interventi dell’edilizia residenziale sociale 1. La Regione persegue il coordinamento delle politiche abitative con gli indirizzi della pianificazione territoriale, sostenendo l’incremento della disponibilità di alloggi di edilizia residenziale sociale prioritariamente attraverso la riqualificazione urbana, la rigenerazione sostenibile e l’acquisto del patrimonio edilizio esistente e contrastando il consumo di suolo derivante dalla dispersione degli insediamenti nel territorio rurale. In particolare le politiche abitative della Regione e degli enti locali dell’Emilia-Romagna sono dirette: a) a rispondere al fab |
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Art. 3 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 20011. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 4 - Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 20011. L’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente: “Art. 4 - Funzioni della Regione 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e verifica degli interventi per le politiche abitative e di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite ai comuni dalla presente legge. 2. Sono di competenza della Regione, in particolare, le seguenti funzioni nel campo degli interventi per le politiche abitative: |
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Art. 5 - Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 20011. L’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente: “Art. 5 - Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative 1. Compete alla Regione provvedere, anche attraverso l'Osservatorio di cui all'articolo 16, alla valutazione dei fabbisogni abitativi rilevati a livello provinciale e alla conseguente individuazione dei comuni o degli ambiti sovracomunali nei quali localizzare in |
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Art. 6 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 24 del 20011. L’articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente: “Art. 6 - Funzioni dei Comuni 1. I Comuni esercitano le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative ed i compiti attinenti alla attuazione e gestione degli stessi. A tale scopo i Comuni provvedono, in particolare: a) alla rilevazione dei fabbisogni abitativi ed alla individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfarli; b) alla definizio |
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Art. 7 - Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 20011. L’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente: “Art. 8 - Contenuto del programma 1. Il programma regionale per le politiche abitative costituisce lo strumento di programmazione, volto al coordinamento e alla integrazione degli interventi per le politiche abitative. Il programma ha contenuti pluriennali ed è approvato dall’Assemblea legislativa. 2. Il programma determina con riferimento ai fabbisogni rilevati, sentiti i Tavoli territoriali di concertazione delle politich |
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Art. 8 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 24 del 20011. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2001 la parol |
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Art. 9 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 24 del 20011. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 24 del 2001 la parola “BUR” |
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Art. 10 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 24 del 20011. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 12 della legge è sostituito dal seguente: |
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Art. 11 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2001 |
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Art. 12 - Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 20011. L’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente: “Art. 14 - Operatori 1. Le abitazioni in locazione permanente sono recuperate, realizzate o acquisite dai Comuni, anche avvalendosi dalle ACER, da cooperative di abitazione a proprietà indivisa o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro consorzi e dalle organi |
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Art. 13 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 24 del 20011. Il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente: “2. L’Assemblea legislativa, con apposita delibera, specifica i requisiti |
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Art. 14 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 24 del 20011. Al primo periodo del comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2001 le parole |
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Art. 15 - Sostituzione dell’articolo 17 della legge regionale n. 24 del 20011. L’articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente: “Art. 17 - Anagrafe dell'intervento pubblico 1. Al fine di disporre di dati riguardanti l'intervento pubblico nel settore edilizio e l'utilizzo del patrimonio pubblico, la Regione costituisce e gest |
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Art. 16 - Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 24 del 20011. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seg |
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Art. 17 - Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 20011. Il comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente: |
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Art. 18 - Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 24 del 20011. Ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 22 della legge regionale n. 24 del 2001 dopo le parole &ldqu |
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Art. 19 - Modifiche all’articolo 23 della legge regionale n. 24 del 20011. Alla fine del comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale n. 24 del 2001 è aggiunt |
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Art. 20 - Modifiche all’articolo 24 della legge regionale n. 24 del 20011. Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale n. 24 del 2001 è |
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Art. 21 - Sostituzione dell’articolo 25 della legge regionale n. 24 del 20011. L’articolo 25 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente: “Art. 25 - Disciplina delle assegnazioni e gestione 1. Il comune assegna gli alloggi di erp su istanza degli interessati, con una delle seguenti modalità: a) il concorso pubblico, da emanarsi anche per ambiti sovracomunali; b) la formazione di una graduatoria aperta, secondo quanto previsto dal comma 5. 2. Non possono essere assegnatari di un alloggio di erp gli occupanti abusivi di un alloggio di erp, nonché coloro che hanno rilasciato l’alloggio occupato abusivamente, per un periodo di dieci anni dalla data del rilascio. 3. Il comune provvede con apposito regolamento alla individuazione della modalità di assegnazione degli alloggi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinando in particolare: |
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Art. 22 - Modifiche dell’articolo 27 della legge regionale n. 24 del 20011. Il comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente: |
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Art. 23 - Sostituzione dell’articolo 28 della legge regionale n. 24 del 20011. L’articolo 28 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente: “Art. 28 - Mobilità 1. Il Comune disciplina, con regolamento, la mobilità degli assegnatari negli alloggi di erp, in conformità ai seguenti principi: |
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Art. 24 - Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 20011. Al comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001 la lettera h) è sostituita dalla seguente: “h) abbia eseguito opere abusive nell’alloggio o nelle parti comuni del fabbricato in cui è situato l’alloggio assegnato, o nell’area di pertinenza del fabbricato predetto. È fatta salva l’eventuale rimozione dell’abuso entro il termine disposto dal comune;”. 2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001 sono aggiunte le seguenti: “h bis) non abbia consentito l’accesso all’alloggio agli agenti accertatori di cui all’articolo 34 bis e agli agenti della polizia municipale per periodiche verifiche e ispezioni sulla conduzione dello stesso; h ter) non abbia consentito l |
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Art. 25 - Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 24 del 20011. Dopo il comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale n. 24 del 2001 è inserito il s |
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Art. 26 - Inserimento dell’articolo 34 bis della legge regionale n. 24 del 20011. Dopo l’articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2001 è inserito il seguente: “Art. 34 bis - Ispezione, controllo e sanzioni 1. Le attività di ispezio |
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Art. 27 - Sostituzione dell’articolo 35 della legge regionale n. 24 del 20011. L’articolo 35 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente: “Art. 35 - Canone di locazione 1. Il canone di locazione degli alloggi di erp è determinato dal comune sulla base dei parametri oggettivi stabiliti dall’Ass |
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Art. 28 - Modifiche all’articolo 36 della legge regionale n. 24 del 20011. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale n. 24 del 2001 le parole “Tavolo di concertazione provinciale” sono sostituit |
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Art. 29 - Modifiche all’articolo 37 della legge regionale n. 24 del 20011. Il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente: “1. Gli alloggi erp possono essere alienati esclusivamente allo scopo di incrementare e di migliorare la dotazione di patrimonio residenzi |
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Art. 30 - Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 24 del 20011. Al comma 2 dell’articolo 41 della legge regionale n. 24 del 2001 dopo le parole “I com |
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Art. 31 - Modifiche all’articolo 47 della legge regionale n. 24 del 20011. Il comma 1 dell’articolo 47 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seg |
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Art. 32 - Sostituzione dell’articolo 55 della legge regionale n. 24 del 20011. L’articolo 55 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente: “Art. 55 - Clausola valutativa 1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel perseguire le finalità di cui all’articolo 2. |
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Art. 33 - Sostituzione dell’articolo 56 della legge regionale n. 24 del 20011. L’articolo 56 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente: “Art. 56 - Istituzione di un fondo regionale per l’eliminazione e il super |
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Art. 34 - Modifiche all’articolo 57 della legge regionale n. 24 del 20011. Al comma 1 dell’articolo 57, le parole “a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma |
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Art. 35 - Norme transitorie1. Fino all’istituzione dei nuovi Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitativ |
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Art. 36 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 24 del 2001: |
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