Comma abrogato dalla L.R. del 13/12/2013 n. 24. Il comma 1 dell’articolo 58 così recitava: “1. Al comma 1 dell'art. 11 della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14, recante: "Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione", le parole: "dà diritto all'attribuzione aggiuntiva di due punti", sono sostituite dalle seguenti: "dà diritto all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, secondo quanto disposto dal regolamento comunale".”

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