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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lombardia 12/09/1983, n. 70
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- L.R. 27/03/2000, n. 18
- L.R. 14/01/2000, n. 2
- L.R. 12/08/1999, n. 15
- L.R. 20/04/1995, n. 27
- L.R. 20/04/1995, n. 24
- L.R. 07/08/1986, n. 35
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Titolo I - OPERE PUBBLICHE D'INTERESSE REGIONALE DI COMPETENZA DELLA REGIONE E DEGLI ENTI PUBBLICI |
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Articolo 1 - (Opere pubbliche di interesse regionale)1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle opere e ai lavori pubblici d'interesse regionale, intendendosi per tali, a |
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Articolo 2 - (Opere di competenza della Regione)1. Sono di competenza della Regione le opere ed i lavori pubblici di cui al precedente art. 1 riguardanti: |
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Articolo 3 - (Opere di competenza degli enti pubblici)1. Sono opere di competenza degli enti pubblici le opere ed i lavori pubblici di cui al precedente art. 1, eseguiti da enti locali s |
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Articolo 4 - (Associazioni volontarie tra enti pubblici)1. Al fine di favorire il coordinamento tra gli enti pubblici di cui al precedente art. 3 e la massima valorizzazione delle risorse tecniche ed amministrative degli enti stessi, possono essere costituite assoc |
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Titolo II - NORME TECNICHE |
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Articolo 5 - (Normativa tecnica)1. Le opere ed i lavori pubblici di interesse regionale di cui al precedente art. 1 sono soggetti alle norme tecniche emanate dallo |
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Articolo 6 - (Regolamenti di normativa tecnica)1. Con regolamenti da emanarsi dal Consiglio regionale sono determinati: |
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Articolo 7 - (Programma per la formazione e l'aggiornamento della normativa tecnica regionale)1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,N7 propone al Consiglio regionale un programma di attività per la formazione e l'aggiornamento della normativa tecnica regionale di cui all'articolo precedente, che deve comprendere: |
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Titolo III - PROGETTAZIONE DI OPERE DI INTERESSE REGIONALE - REPERTORIO REGIONALE DEI PROGETTI - CATALOGO REGIONALE DEI COMPONENTI EDILIZI |
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Articolo 8 - (Progettazione di opere di competenza della Regione)1. La progettazione e la direzione dei lavori di opere di competenza della Regione ai sensi del precedente art. 2 sono affidate "ai servizi tecnici centrali e periferici del settore lavori pubblici"N9 competenti per territorio, nonché agli enti locali interessati mediante intese o convenzioni con gli enti stessi. 2. Per opere di particolare rilevanza la Giunta regionale può bandire concorsi o affidare l'incarico di progettazione e di direzione dei lavori a liberi professionisti singoli o associati. |
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Articolo 9 - (Progettazione di opere di competenza degli enti pubblici)1. Salve specifiche e diverse disposizioni di legge, i progetti di massima e quelli esecutivi per la realizzazione di opere o lavori di competenza degli enti di cui al precedente articolo 3 sono soggetti al parere degli organi consultivi regionali competenti, |
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Articolo 10 - (Progettazione per interventi programmati)1. Indipendentemente dall'utilizzazione dei progetti inseriti nel repertorio di cui ai successivi artt. 14 e 15 il soggetto attuatore, qualora intenda realizzare interventi per opere che presentino elevati caratteri di ripetibilità e/o che siano suscettibili di realizzazione mediante procedimenti industrializzati, può, sulla base di apposito programma d |
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Articolo 11 - (Concorso per progetti - guida)1. Il soggetto attuatore, sulla base delle indicazioni del programma di intervento, bandisce concorsi per la selezione dei progetti - guida destinati all'espletamento delle successive gare di appalto. 2. Al concorso possono partecipare i progettisti iscritti nei relativi albi professionali. 3. Il bando di concorso, da pubblicarsi sul bollettino ufficiale della Regione Lomb |
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Articolo 12 - (Concorso per progetti - tipo)1. Il soggetto attuatore, sulla base delle indicazioni del programma di intervento, bandisce concorsi per la selezione di progetti - tipo che devono essere presentati da imprese singole o associate o riunite in consorzio a norma della legislazione vigente. |
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Articolo 13 - (Concorso di progettazione per componenti)1. Il soggetto attuatore, sulla base delle indicazioni del programma di intervento, bandisce concorsi per la selezione di progetti per componenti. 2. Ai concorsi possono partecipare unità di progettazione formate da produttori di componenti industrializzati o relativi consorzi, da progettisti iscritti nei relativi albi e da imprese o loro consorzi. Una delle imprese o il loro consorzio, avente i requisiti per partec |
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Articolo 14 - (Istituzione del repertorio regionale dei progetti)1. La Regione, al fine di promuovere il miglioramento qualitativo della progettazione di opere e lavori pubblici di interesse regionale, l'utilizzazione di procedimento |
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Articolo 15 - (Bandi di concorso per la formazione del repertorio regionale dei progetti)1. Per la formazione del repertorio regionale di cui al precedente articolo la Regione bandisce periodicamente concorsi per progetti relativi a ciascuna delle sezioni ivi previste. 2. Ai concorsi possono partecipare gli operatori appartenenti alle seguenti categorie: a) progettisti, singoli o associati, per la formazi |
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Articolo 16 - (Formazione e gestione del repertorio)1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale un programma di attività per la formazione e gestione del repertorio che deve comprendere: a) l'individuazione degli strumenti organizzativi ed operativi per l'attuazione del pr |
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Articolo 17 - (Istituzione del catalogo dei componenti edilizi)1. Al fine di promuovere l'utilizzazione dei componenti edilizi, di favorire la standardizzazione dimensionale e prestazionale dei m |
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Articolo 18 - (Formazione e gestione del catalogo dei componenti edilizi)1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio regionale un programma di attività per la formazione e gestione del catalogo di cui all'articolo precedente che deve comprendere: |
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Titolo IV - ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE - PROCEDURE DI APPALTO |
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Articolo 19 - (Generalità ) |
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Articolo 20 - (Concessione di sola costruzione)1. La potestà di eseguire un'opera di interesse regionale di cui all'art. 1 della presente legge e le relative funzioni possono essere trasferite a enti pubblici o privati che abbiano un proprio interesse ulteriore, concorrente o subordinato alla realizzazione dell'opera. 2. L'affidamento in concessione può essere disposto con provvedimento unilaterale dell'organo competente a deliberare l'esecuzione dell'opera o mediante convenzione da approvarsi dall'organo medesimo. 3. Lo schema del provvedimento o della convenzione di cui al comma precedente, corredato da una relazione tecnica e da un progetto preliminare, redatti dall'ente concedente, nei quali sono indicati gli elementi tecnici, economici e programmatici atti a car |
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Art. 21 - (Avvisi e bandi di gara) |
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Articolo 22 - (Inviti)1. Alle gare per l'aggiudicazione dei lavori mediante licitazione privata o appalto - concorso di importo pari o superiore a quello |
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Articolo 23 - (Aggiudicazione degli appalti di opere di competenza della Regione)1. Gli appalti di opere di competenza della Regione ai sensi del precedente art. 2, d'importo pari o superiore a quello previsto dal |
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Articolo 24 - (Svolgimento e aggiudicazione delle gare a licitazione privata)1. Nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nell'invito, chi presiede la gara apre i plichi ricevuti, contrassegna ed autentica le offerte su ciascun foglio e legge ad alta voce tutte le offerte ammesse. 2. Nel caso in cui si proceda mediante offerta di prezzi unitari, chi presiede la gara, verificati i conteggi presentati dal conco |
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Articolo 24-bis1. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore a 750.000 Euro, IVA esclusa è ammesso il ricorso alla licitazione privata semplificata secondo le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Gli enti che intendono avvalersi della licitazione privata semplificata approvano e pubblicano entro il 31 ottobre di ogni anno, un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e all'albo dell'ente; le ditte che intendono partecipare presentano domanda secondo la catego |
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Articolo 26 - (Svolgimento e aggiudicazione di appalti - concorso)1. Qualora si ricorra ad esperimento di appalto - concorso, le imprese ammesse a partecipare alla gara presentano il progetto esecutivo con i relativi prezzi nei termini, nei modi e nelle forme stabilite nell'invito, sulla base di un progetto preliminare o di un capitolato - programma predisposto dall'ente appaltante. |
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Articolo 27 - (Appalto per componenti, impianti e prestazioni di servizi scorporati)1. Il soggetto attuatore, qualora ricorra l'opportunità di utilizzare forniture di componenti, impianti e prestazioni di servizi scorporati dall'appalto principale, può avvalersi delle procedure di appalto di cui al presente articolo. 2. Nell'appalto per componenti, impianti e prestazioni di servizi scorporati, il soggetto attuatore predispone un piano di intervento da affidarsi ad un gruppo di progettazione, coordinamento e direzione dei lavori formato, ove occorra, anche da esperti esterni all'amministrazione. 3. Il piano di intervento consiste: a) nella progettazione di massima; b) nella individuazione e classificazione di tipologie di com |
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Articolo 28 - (Trattativa privata)1. Si può procedere a trattativa privata qualunque sia l'importo dei lavori quando: a) le gare di cui ai precedenti articoli siano andate deserte o sia stata presentata una sola offerta, ovvero siano state presentate offerte irregolari o non valide, ovvero nel caso di appalto - concorso non aggiudicato, purché le caratteristiche tecniche e prestazionali del bando dell'appalto iniziale non vengano modificate; |
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Articolo 29 - (Procedure inerenti alla trattativa privata)1. Nei casi previsti dal primo comma, lett. a), c) e d), e dal secondo comma del precedente articolo, alla trattativa privata devono |
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Articolo 30 - (Revisione dei prezzi contrattuali)1. Per la revisione dei prezzi contrattuali inerenti alle opere ed ai lavori di cui al precedente art. 1 si osserva la normativa vigente. 2. All'erogazione degli accon |
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Titolo V - COLLAUDI |
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Articolo 31 - (Collaudi) |
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Articolo 32 - (Istituzione dell'Albo regionale dei collaudatori) |
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Articolo 33 - (Requisiti per l'iscrizione all'albo) |
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Articolo 34 - (Documentazione richiesta per l'iscrizione all'albo) |
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Articolo 35 - (Categorie di iscrizione) |
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Articolo 36 - (Iscrizioni) |
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Articolo 37 - (Cancellazione dall'albo dei collaudatori) |
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Articolo 38 - (Affidamento degli incarichi di collaudo) |
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Articolo 39 - (Riduzione degli onorari) |
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Titolo VI - PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTI REGIONALI |
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Articolo 40 - (Programmazione degli interventi regionali)1. Gli atti di programmazione regionale e infraregionali, nonché le relative leggi di attuazione, da adottarsi ai sensi della legge 31 marzo 1978, n. 34, disciplinano gli int |
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Articolo 41 - (Raccolta ed elaborazione dei dati)1. La Regione provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati relativi alle opere pubbliche ed alle infrastrutture sociali e civili esist |
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Articolo 42 - (Forme di finanziamento regionale)1. La Regione, secondo le disposizioni delle leggi di cui al precedente art. 40, ultimo comma, e nei limiti delle previsioni dei bilanci annuali, concede contributi in annualità e/o in conto capitale agli enti pubblici per la re |
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Articolo 43 - (Spese finanziabili con contributi regionali)1. I contributi di cui al precedente art. 42 sono destinati alla copertura delle spese per la progettazione, l'assolvimento di obblighi fiscali, l'esecuzione di rilievi geognostici, l'acquisizione delle aree, nonché l'esecuz |
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Articolo 44 - (Piani di spesa)1. La concessione dei contributi è disposta da piani di spesa, approvati dalla Giunta regionale, in conformità alle disposizioni dei progetti di intervento predisposti ed approvati ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, ovvero in conformità ai relativi programmi pluriennali. 2. I piani di spesa determinano per ciascun ente beneficiario: |
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Articolo 45 - (Erogazione dei contributi)1. Le somme relative ai contributi concessi per la predisposizione dei progetti o anche per l’acquisizione delle aree sono erogate su richiesta dell’ente beneficiario e sono determinate nelle seguenti quote: a) cinquanta per cento dell’importo iniziale ammesso a contributo all’atto di assegnazione delle risorse o alla sottoscrizione di apposito accordo; b) saldo all’atto dell’approvazione del progetto o all’atto dell’occupazione dell’area, previa attestazione da parte dell’ente beneficiario delle spese sostenute e ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione Lombardia ai sensi del comma 2-ter. N24 2. Le somme relative ai contributi in capitale concessi per la progettazione e l’esecuzione delle opere sono erogate su richiesta dell’ente beneficiario e determinate nelle seguenti quote: |
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Articolo 46 - (Norme particolari connesse ai contratti di mutuo)1. Quando siano concessi contributi in annualità e sia intervenuto l'affidamento da parte dell'istituto mutuante, gli enti beneficiari possono, senza ulteriore formalità o autorizzazioni, avvi |
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Articolo 47 - (Garanzia fidejussoria regionale)1. Sulla base delle previsioni dei progetti di intervento e delle relative leggi di cui al precedente articolo 40, ultimo comma, l'ammortamento dei mutui |
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Articolo 48 - (Rimborsi)1. Le somme dovute alla Regione dagli enti beneficiari a titolo di rimborso di contributi in capitale concessi in forme di anticipaz |
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Articolo 49 - (Controllo sostitutivo)1.N23 |
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Articolo 50 - (Disposizioni in materia di espropriazione e di occupazione d'urgenza) |
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Articolo 51 - (Scelta delle aree)1. Le aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge debbono essere scelte nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o di quelli adottati e trasmessi alla Regione per l'approvazione, nonché dei vincoli e delle limitazioni di qualsiasi natura costituiti e comunque operanti a norma della |
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Titolo VII - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Articolo 52 - (Sanzioni)1. I progettisti, direttori dei lavori e collaudatori che, per ritardo od altra causa ad essi imputabile, provochino un danno rilevante alla amministrazione committente sono esclusi da ulteriori incarichi inerenti ad opere e lavor |
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Articolo 53 - (Modifica dell'art. 3 della legge regionale 22 novembre 1979, n. 58) |
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Articolo 54 - (Avvisi ai creditori)1. Per le opere disciplinate dalla presente legge, ferma restando la pubblicazione dell'avviso prescritto dall'art. 360 della legge |
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Articolo 55 - (Collaudi) |
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Articolo 56 - (Abrogazione di norme)1. Sono abrogate tutte le norme regionali, anche di carattere speciale, in contrasto con la presente legge. 2. Per quanto non previsto dalla presente legge si osserva la legislazione statale vigente in materia, in quan |
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