Articolo modificato dall'art. 3, comma 2, della L.R. 08/02/2005, n. 6; successivamente, l'intero Titolo V, comprendente il presente articolo, è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 20/05/2022, n. 8.

L'articolo 33 così recitava:

"Art. 33 - Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo precedente i tecnici in possesso dei seguenti titoli di studio;

a) laurea in ingegneria;

b) laurea in architettura;

c) laurea in chimica;

d) laurea in scienze agrarie;

e) laurea in scienze forestali;

f) laurea in geologia;

g) diploma di geometra;

h) diploma di perito edile;

i) diploma di perito industriale;

l) diploma di perito agrario.

2. I soggetti di cui al comma 1 debbono inoltre essere iscritti al rispettivo ordine o, in mancanza, al collegio professionale da non meno di cinque anni.

3. Possono essere altresì iscritti all'albo i tecnici in possesso da almeno dieci anni del titolo di studio di cui al precedente primo comma, che siano dipendenti di ruolo o in quiescenza della pubblica amministrazione e che abbiano maturato tra anzianità di servizio ed iscrizione all'ordine professionale un periodo non inferiore a dieci anni.

4. Per gli impiegati in quiescenza della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche, la permanenza nell'albo dei collaudatori è condizionata all'iscrizione all'ordine o collegio professionale."

Dalla redazione