Articolo modificato dall'art. 2, commi 23 e 27, della L.R. 14/01/2000, n. 2 e, in seguito, abrogato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 21/02/2011, n. 3; successivamente, l'intero Titolo V, comprendente il presente articolo, è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 20/05/2022, n. 8.

L'articolo 36 così recitava:

"Art. 36 - Iscrizioni

1. L'accoglimento o la reiezione della domanda di iscrizione all'albo sono disposti, tenuto conto dell'attività professionale svolta e documentata a norma del precedente art. 34, con decreto motivato del dirigente della competente struttura regionale, sentita una commissione composta da cinque membri Scelti dal Presidente stesso tra i componenti della commissione tecnico-amministrativa regionale; il relativo provvedimento è comunicato all'interessato.

2. Ai membri della commissione di cui al precedente comma si applica il trattamento economico previsto dall'art. 4, sesto comma, della legge regionale 22 novembre 1979, n. 58.

3. Non possono in ogni caso essere iscritti all'albo i tecnici:

a) titolari o amministratori di imprese iscritti all'albo dei costruttori;

b) interdetti dai pubblici uffici;

c) sospesi dall'albo dell'ordine o collegio professionale;

d) colpiti da condanna penale passata in giudicato per uno dei reati previsti dai titoli primo, secondo, quinto, sesto e settimo del libro secondo del codice penale vigente.

4. Avverso il decreto di reiezione della domanda è ammesso ricorso alla Giunta Regionale ai sensi dell.art. 1, primo comma, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199."

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