Articolo modificato dall’art. 2, della L.R. 24/02/2012, n. 12; dall’art. 2, della L.R. 06/07/2012, n. 25; dall'art. 3, comma 7, della L.R. 24/09/2013, n. 23 e, successivamente, abrogato dall’art. 10, comma 1, della L.R4. 08/08/2017, n. 27, così recitava:

“Art. 9 - Piani faunistico-venatori provinciali

1. Le Province, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992 e tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della presente legge, predispongono, articolandoli per aree omogenee, piani faunistico-venatori, corredati da idonea cartografia, con specifico riferimento alle caratteristiche ambientali e territoriali.

2. I piani hanno durata quinquennale e prevedono:

a) le oasi di protezione;

b) le zone di ripopolamento e cattura;

c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri e il procedimento per la determinazione del risarcimento, in favore dei conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, di acquacoltura e alle opere approntate sui fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri e il procedimento per la determinazione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli "habitat" naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data in vigore della legge 157/1992; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l’obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente;

i) l'identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna;

l) programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell'articolo 23 della legge n. 157/1992; nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);

m) programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'INFS e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale di cui all'articolo 8 della legge n. 157/1992.

3. Le Province, in sede di pianificazione sono delegate:

a) a ripartire, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, il territorio della zona faunistica delle Alpi in Comprensori alpini;

b) a predisporre lo statuto tipo che regola l'attività dei Comprensori;

c) a determinare l'indice di densità venatoria per i Comprensori, tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992.”

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