Articolo abrogato dalla L.R. 07/08/2018, n. 30, così recitava:

"Art. 6 - Centri sperimentali

1. La Giunta regionale, sentito l'INFS, d'intesa con le Province interessate, è autorizzata ad istituire per le finalità di studio, di tutela, ed incremento della fauna selvatica presente nel territorio regionale, in rapporto all'ambiente, centri faunistici sperimentali nella zona faunistica delle Alpi, e nel territorio lagunare e vallivo, affidandone la gestione alle Province territorialmente interessate."

Dalla redazione