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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 08/08/2017, n. 27
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Art. 1 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono aggiunte le parole: ", garantendo la coesistenza tra le specie e le attività antropiche presenti sul territorio". 2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "mediante il coordinamento nonché, ove necessario, l'adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale, dei piani provinciali di cui all'articolo 9 e" sono sostituite dalle seguenti: "e può essere aggiornato nel periodo di validità con le modalità di cui al successivo comma 6;". 3. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "Il Consiglio regionale, con lo stesso provvedimento, sentite le Province e" sono sostituite dalle seg |
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Art. 2 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "Le Province istituiscono" sono sostituite dalle seguen |
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Art. 3 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "Le Province istituiscono" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta reg |
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 |
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Art. 5 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "Le Province |
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Art. 6 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente: |
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Art. 7 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 9 |
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Art. 8 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "su proposta delle Province interessate, " sono soppresse e le parole: "provvedono le Province" sono sostitute dalle seguenti: "provvede la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria". |
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Art. 9 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"1. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente: "1. La Giunta regionale, nel territorio compreso del tutto o in parte nella zona faunistica delle Alpi e in attuazione della pian |
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Art. 10 - Abrogazioni |
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Art. 12 - Clausola di neutralità finanziaria1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, com |
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Art. 13 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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