Capo abrogato dall’art. 2, comma 17, della L.R. 27/12/2016, n. 33, così recitava:

“CAPO I - PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI

Art. 40. (Struttura operativa di intervento)

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, l'organizzazione della struttura operativa di intervento per le attività di spegnimento degli incendi boschivi è disciplinata dalla specifica normativa regionale vigente in materia.

 

Art. 41. (Piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo)

1. Ai fini della prevenzione e lotta agli incendi boschivi, la Regione si dota del piano per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo. Il piano è sottoposto a revisione quinquennale.

2. Il piano è approvato dalla Giunta regionale che si avvale, per l'elaborazione, oltre che delle strutture regionali competenti, del Corpo Forestale e del Corpo dei Vigili del Fuoco e tiene conto dei programmi provinciali di previsione dei rischi nell'ambito dell'attività di protezione civile.

3. Il piano contiene:

a) gli elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio;

b) la consistenza e la localizzazione dei mezzi e delle attrezzature per la prevenzione e la estinzione degli incendi;

c) l'indicazione degli strumenti, luoghi, modi e tempi necessari per migliorare e potenziare i dispositivi di prevenzione ed intervento;

d) l'individuazione dell'equipaggiamento individuale e di squadra idoneo agli interventi di lotta e prevenzione agli incendi boschivi;

e) le soluzioni per consentire le comunicazioni radio tra i volontari antincendio boschivo e i soggetti istituzionalmente competenti;

f) la regolamentazione di tutto il sistema operativo di intervento nel rispetto delle norme vigenti;

g) gli interventi organici di ricostituzione forestale.

4. In particolare sono considerati strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi:

a) la graduale sostituzione nelle aree a rischio di incendi di specie forestali meno combustibili di quelle esistenti;

b) le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate ivi compresa la pulizia del sottobosco a mezzo del pascolamento;

c) i viali tagliafuoco;

d) i serbatoi, gli invasi, i punti d'acqua fissi e mobili e le relative attrezzature di pompaggio;

e) le torri ed altri punti di avvistamento e le relative attrezzature;

f) gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione fissi e mobili;

g) i mezzi di trasporto;

h) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;

i) la formazione, l'addestramento e la qualificazione degli addetti all'attività di intervento;

j) i servizi ed i supporti per l'informatizzazione dei dati;

k) le campagne di sensibilizzazione e la promozione comunque finalizzate al rispetto della natura e alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

l) ogni altra attrezzatura, equipaggiamento o mezzo idoneo alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

5. Gli interventi volti all'attività di prevenzione degli incendi boschivi sono attuati dagli Enti delegati, tenuto conto di quanto previsto nel Piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo. A tal fine la Regione ripartisce annualmente i fondi relativi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

6. Gli interventi relativi alle attività di spegnimento degli incendi boschivi sono attuati nel rispetto della specifica normativa regionale vigente in materia.

7. La realizzazione degli interventi di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), ed e), può essere affidata dagli Enti delegati, ai sensi dell'articolo 17 della l. 97/1994.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino