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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 11/03/2014, n. 4
L. R. Liguria 11/03/2014, n. 4
L. R. Liguria 11/03/2014, n. 4
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sent. Corte Cost. 13/03/2019, n. 44
- L.R. 28/12/2017, n. 29
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Articolo 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge definisce strumenti ed interventi per promuovere il rilancio delle attività agricole e selvicolturali, anche attraverso il recupero produttivo dei terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati e la salvaguardia del territorio. 2. La presente legge, in particolare, persegue le seguenti finalità: a) favorire l’aumento della superficie media aziendale attraverso l’accorpamento delle superfici a vocazione |
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Articolo 2 - (Azioni della Regione)1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione, con la presente legge, promuove: a) una più efficace azione di vigilanza sul rispetto degli obblighi dei proprietari di terreni agricoli o forestali con particolare attenzione alla regimazione del deflusso delle acque meteoriche; b) gli interventi volti ad agevolare la mobilità fondiaria su iniziativa dei singoli o delle amministrazioni l |
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Articolo 3 - (Vigilanza sul rispetto degli obblighi connessi alla proprietà o al possesso di terreni)1. Ai fini del rispetto delle disposizioni previste dal Codice civile e dalla vigente normativa in m |
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Articolo 4 - (Ambiti di intervento)1. La Regione, d’intesa con i comuni interessati, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, individua, con deliberazione di Giunta, gli ambiti territoriali a vocazione agro-forestale, nei quali sia accertata la necessità di interventi volti a: |
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Articolo 5 - (Competenze dei comuni)1. I regolamenti di polizia rurale, adottati dai comuni ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni, indicano, fra l’altro, le misure minime, attuabili dai proprietari dei terreni a vocazione agro-forestale, ovvero da coloro che ne abbiano la disponibilità in virtù di diritti reali o personali di godimento, per fare fronte alle seguenti necessità: a) prevenire il dilavamento e l’erosione del suolo fertile, |
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Articolo 6 - (Banca regionale della terra)1. Allo scopo di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, nonché di favorire la salvaguardia del territorio, la Regione istituisce, presso il dipartimento regionale competente per materia, la Banca regionale della terra. 2. La Banca regionale della terra consiste in una base dati informatica, accessibile al pubblico ed aggiornata periodicamente, nella quale sono inserite le coordinate catastali e le eventuali ulteriori informazioni, concernenti le particelle i cui proprieta |
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Articolo 7 - (Incentivi a favore degli imprenditori agricoli e dei proprietari di terreni forestali)1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione può erogare le seguenti tipologie di incentivi: a) a favore degli imprenditori agricoli: 1) aiuti “una tantum” per il recupero a fini produttivi di terreni agricoli incolti o di terreni non agricoli; gli aiuti, di importo non superiore a euro 500,00 per ettaro, sono concessi nei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articol |
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Articolo 8 - (Contributi a favore dei comuni e dei consorzi)1. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base ai criteri di priorit� |
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Articolo 9 - (Sanzioni per la violazione degli impegni sottoscritti con gli atti d’obbligo)1. In caso di inosservanza degli obblighi sottoscritti con l'atto di impegno di cui all'articolo 5, com |
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Articolo 10 - (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))1. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “1. Agli effetti della presente legge si considera bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, ivi compresa la macchia mediterranea, nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale per cause naturali o per interventi dell'uomo.”. 2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: |
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Art. 11 - Art. 12 - Omissis
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