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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 16/08/1984, n. 42
L. R. Veneto 16/08/1984, n. 42
L. R. Veneto 16/08/1984, n. 42
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[Premessa] |
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Estensione delle norme).Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le opere pubbliche di interesse regional |
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Art. 2 - (Comunicazione dei programmi di intervento)Gli enti, nella cui competenza rientra l'esecuzione delle opere pubbliche, devono comunicare alla Giu |
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Art. 3 - (Categorie di opere)Le opere pubbliche di interesse regionale sono in particolare quelle comprese nelle seguenti categorie: a) Opere idrauliche, marittime e di difesa del suolo: - interventi di difesa e sistemazione idraulica e marittima; - linee navigabili; - interventi idraulico-agrari, di bonifica e di irrigazione; - interventi idraulico-forestali; - |
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Titolo II - Competenza degli enti locali e di altri enti pubblici |
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Art. 4 - (Criteri e modalità di intervento finanziario)Le opere pubbliche di competenza degli enti locali e loro consorzi e di altri enti pubblici comprese nelle categorie di cui al precedente articolo 3 possono essere assistite da interventi finanziari regionali in una delle seguenti forme: |
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Art. 5 - (Modalità dell'intervento finanziario regionale)Gli enti locali territoriali, i loro consorzi, e gli altri enti pubblici che intendono realizzare opere pubbliche di loro competenza avvalendosi del finanziamento regionale, devono presentare alla Giunta regionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una domanda intesa a ottenere il relativo finanziamento. Tale domanda deve essere corredata da una relazione che illustri dettagliatamente: 1) le motivazioni della necessità, urgenza e priorità dell'opera con riferimento sia allo stato di fatto che ai futuri fabbisogni accertati; |
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Art. 6 - (Spese ammissibili a contributo)"1. Le spese ammissibili a contributo sono quelle riferite a: a) lavori, servizi e forniture per la realizzazione e l'attivazione dell'opera; b) acquisizioni di immobili e relativi oneri accessori; c) indennità a enti e privati, connesse alla realizzazione dell'opera; |
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Art. 7 - (Indici parametrici)I programmi di cui al precedente articolo 5 sono compilati anche in base ad appositi indici parametrici del costo delle opere, fissati periodicamente dall'amministrazione reg |
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Art. 8 - (Termini per la compilazione dei progetti)Per ciascuna opera ammessa il dipartimento interessato fissa il termine entro il quale deve essere presentato il progetto esecutivo. |
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Art. 9 - (Progettazione delle opere)Le opere sono progettate ed eseguite, di norma, dall'ente beneficiario del contributo regionale sulla base di un'apposita |
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Art. 10 - (Progettazione e relativi incarichi)La Giunta regionale, al fine di consentire una più sollecita operatività degli interventi, è autorizzata a concedere agli enti interessati all'ese |
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Art. 11 - (Disciplinare tipo per incarichi)La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone, sentite le organizzazioni |
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Art. 12 - (Impegno del contributo)Il decreto di concessione e di impegno del contributo regionale sui progetti ultimamente inseriti nella graduatoria approvata con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del precedente articolo 5, ivi compresi quelli subentrati a seguito dell'applicazione dell'ultimo comma del predetto articolo 5, è adottato dal dirigente del dipartimento competente previa acquisizione, nel caso in cui ciò sia previsto, del |
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Art. 13 - (Approvazione dei progetti)I progetti di opere pubbliche di competenza degli enti locali, loro consorzi e altri enti pubblici, a |
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Articolo 14 - (Termini per l'esecuzione dei lavori).1. Con decreto di concessione e di impegno del contributo vengono fissati i termini per l'inizio e pe |
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Art. 15 - (Erogazione del contributo)I contributi annui costanti sono erogati, con decreto del Presidente della Giunta regionale direttame |
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Art. 16 - Accreditamento somme impegnate in conto capitale."1. L'erogazione dei fondi è disposta, fino al novanta per cento del contributo concesso, con liquidazione del dirigente della struttura centrale o periferica individuata con il provvedimento amministrativo che approva il program |
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Art. 17 - (Acconti sui mutui).Gli acconti sui mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche, sono erogati sulla base di stati |
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Art. 18 - (Atti intermedi del procedimento)Tutti gli atti del procedimento amministrativo successivi al decreto di concessione del contributo, a eccezione di quelli specificamente attribuiti dalla |
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Titolo III - Opere di competenza della regione |
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Art. 19 - (Categoria delle opere di competenza regionale)Sono di competenza regionale le opere pubbliche che riguardano: 1) il patrimonio e il demanio della Regione; |
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Art. 20 - (Progettazione delle opere di competenza regionale)I progetti delle opere affidate in esecuzione agli uffici regionali sono compilati da tecnici regionali degli stessi uffici, secondo le rispettive competenze |
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Art. 21 - (Realizzazione delle opere)"1. All'esercizio delle funzioni amministrative relative alla realizzazione delle opere provvedono le strutture periferiche competenti per materia o territorio ovvero la struttura regionale competente per materia |
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Art. 22 - (Opere di somma urgenza e di bonifica e di difesa del suolo).N7 Il limite di spesa previsto dal se |
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Titolo IV - Organi consultivi |
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Art 23 - (Commissione Tecnica Regionale)É istituita la Commissione tecnica regionale che sostituisce quella prevista dall'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 . Essa si articola nella Sezione opere pubbliche, nella Sezione urbanistica e nella Sezione ambiente di cui dall'art. 11 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 . N34La Sezione opere pubbliche è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è così composta: a) da sei esperti nelle materie di competenza di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura; b) dal dirigente della Segreteria regionale per il territorio e dall'assistente per l'area dei lavori pubblici, della viabilità e dei trasporti; c) dal dirigente del dipartimento per i lavori pubblici; d) dal dirigente del dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali; e) dal dirigente del dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente; f) dal dirigente del dipartimento per la viabilità e i trasporti; g) dal dirigente del dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la CEE; |
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Art. 24 - (Assemblea generale della Commissione Tecnica Regionale)L'assemblea generale della Commissione Tecnica Regionale è costituita dai componenti delle tre sezioni. É convocata dal Presidente della Giunta regionale e presieduta dal Presidente della Giunta regi |
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Art. 25 - (Attribuzione della Commissione Tecnica Regionale, Sezione opere pubbliche)La Commissione Tecnica Regionale, Sezione opere pubbliche, esercita le funzioni tecnico - amministrative di carattere consultivo su progetti generali e loro varianti di importo superiore a lire 5 miliardi N14, fruenti o meno del contributo regionale, con riferimento alle seguenti opere: 1) opere idrauliche, marittime e di difesa del suolo come elencato nell'articolo 3a); 2) Abrogato N33; |
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Art. 26 - (Attribuzione della Commissione Tecnica Regionale, Sezione Urbanistica)La Commissione Tecnica Regionale, Sezione Urbanistica, esercita tutte le funzioni consultive relative alle attribuzioni regionali in materia urbanistica. In particolare spetta alla Commissione esprimere il parere in ordine: |
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Art. 27 - (Attribuzioni di competenze ai dirigenti degli uffici regionali del Genio civile)Il dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile competente per Territorio: a) adotta i provvedimenti amministrativi di cui al titolo I e II del TU 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche |
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Art. 28 - (Commissione consultiva)1. Presso ogni ufficio del Genio Civile è istituita una Commissione consultiva in materia di lavori pubblici. 2. La Commissione è composta da: a) il dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile che la presiede; b) l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico dell'Amministrazione Provinciale quale vicepresidente; |
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Art. 30 - (Funzionamento delle Commissioni)Per le opere pubbliche previste dalla presente legge gli organi consultivi di cui agli articoli precedenti sono tenuti a emettere il parere entro 60 giorni dal ricevimento degli a |
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Art. 31 - (Validità delle adunanze)Per la validità delle adunanze degli organi consultivi è necessaria la presenza almeno |
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Art. 32 - (Incompatibilità)Non possono essere membri della Commissione tecnica regionale coloro i quali, in proprio o come ammin |
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Art. 33 - (Limite di spesa)Gli importi di spesa che costituiscono limite per l'espletamento di procedure o per l'esercizio di fu |
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Art. 34 - (Gettoni di presenza)"1. Ai componenti la Commissione tecnica regionale, qualora spettante, viene corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta. 2. La Giunta regionale fissa con proprio atto l'importo del compenso di cui al comma 1 nonché l'im |
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Titolo V - Procedure |
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Art. 35 - (Dichiarazione di pubblica utilità)Per i progetti di opere pubbliche di interesse regionale la dichiarazione di pubblica utilità, |
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Art. 36 - (Occupazioni temporanee di urgenza)L'art. 2 della legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 è così sostituito: |
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Art. 37 - (Pubblicazione avvisi ad opponendum)Gli enti appaltanti provvedono sotto la propria responsabilità alla pubblicazione degli avvis |
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Art. 38 - (Aggiudicazione dei lavori)L'ente interessato all'esecuzione dell'opera pubblica, approvato il progetto, lo trasmette, nei casi previsti dal precedente art. 25, alla Commissione te |
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Art. 39 - (Aggiornamento dei prezzi di progetto)Le amministrazioni appaltanti o concedenti sono autorizzate ad aggiornare i prezzi di progetto, prima della gara di appalto, senza necessità di sottoporre di nuovo il progetto agli or |
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Art. 40 - (Modalità per le gare di appalto)Le gare di appalto, in caso di licitazione privata, devono essere svolte con uno dei modi indicati da |
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Art. 41 - (Affidamento in concessione)Le opere pubbliche, comprese nel precedente art. 3, che rivestono particolare rilevanza tecnica - economica possono essere eseguite con l'affidamento in concessione ad altri enti, o imprese o consorzi di imprese. La concessione può comprendere, oltre all'esecuzione dell'opera, anche la sua progettazione. L'affidamento in concessione deve essere disposto mediante convenzione da approvarsi dall'organo competente ad approvare l'esecuzione dell'opera pubblica. |
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Art. 42 - (Aggiudicazione in aumento)Nel caso di licitazione privata, sono ammesse offerte anche in aumento, sin dal primo esperimento di gara, a meno che l'amministrazione non lo escluda espressamente nell'avviso di licitazione, qualora i prezzi di capitolato siano adeguati a quelli di m |
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Art. 43 - (Estensione dell'appalto)Per le opere pubbliche di interesse regionale l'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali approvati e parzialmente finanziati può essere affidato alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente, mediante trattativa privata, per il valore non superiore al doppio dell'importo iniziale di assegnazione del lotto precedente con la procedur |
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Art. 44 - (Estensione degli appalti - concorso)Per le opere di cui alla presente legge l'appalto di impianti speciali relativi a lotti successivi di |
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Art. 45 - (Consegna dei lavori)La consegna e l'inizio dei lavori deve avvenire non oltre 30 giorni decorrenti dall'esecutività |
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Art. 46 - (Lavori suppletivi e di variante)Gli eventuali lavori di variante o suppletivi a progetti approvati, nel limite dell'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera, possono essere eseguiti senza nece |
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Art. 47 - (Cauzione provvisoria e cauzione definitiva)Oltre che nei modi previsti dalle norme vigenti, la cauzione provvisoria, da presentare per la partecipazione alle gare o alle trattative private per l'affidamento |
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Art. 48 - (Accredito dell'anticipazione)Per i lavori da aggiudicarsi, da affidarsi o da concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'anticipazione di cui al decreto del Ministro del Tesoro, previsto dall'articolo 12, commi sesto, settimo e ottavo, del RD 18 novembre 1923, n. 2440, come successivamente modificato, &egrav |
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Art. 49 - (Interessi per ritardato pagamento)L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato gene |
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Art. 50 - (Revisione prezzi sulla base del programma dei lavori)Per i lavori di importo a base d'asta superiore a 1.500 milioni di lire da aggiudicarsi, affidarsi o concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, la revisione dei prezzi viene effettuata tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori a tal fine esclusivo predisposto. |
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Art. 51 - (Pagamento revisione prezzi)Su domanda dell'impresa e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di po |
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Art. 52 - (Ricorsi in materia di revisione prezzi)I ricorsi in materia di revisione prezzi ai sensi dello art. 4 e seguenti del DLCPS 6 dicembre 1947, |
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Art. 53 - (Designazione dei collaudatori)"Alla nomina dei collaudatori provvedono, nell'ambito dell'elenco regionale collaudatori di cui alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 e con le modalità previste da tale legge in ordine anche alle figure professionali che possono far parte delle commissioni di collaudo: |
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Art. 54 - (Nomina commissioni collaudatrici)Il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 è abrogato ed è |
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Art. 55 - (Elenco regionale dei collaudatori)L'art. 2 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 , è sostituito dal presente articolo: |
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Art. 56 - (Formazione dell'elenco regionale dei collaudatori amministrativi)La formazione dell'elenco regionale dei collaudatori amministrativi è deliberata dalla Giunta |
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Art. 57 - (Certificato di collaudo o di regolare esecuzione)Per le opere di cui alla presente legge i cui lavori importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a 500 milioni, si può prescindere dall'atto formale di collaudo sostituendolo con un certificato di regolare esecuzione redatto dal direttor |
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Art. 58 - (Determinazione del contributo definitivo)Per opere fruenti di contributi regionali in conto capitale e/o interessi, nonché per opere di competenza affidate in concessione a soggetti pubblici, la determinaz |
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Art. 59 - (Assistenza tecnico - amministrativa del Genio civile)Gli uffici regionali del Genio civile devono fornire agli enti beneficiari dei contributi la richiesta assistenza tecnico - amministrativa in s |
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"Art. 59 bis - (Disposizioni transitorie in materia di tutela del lavoro)1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale sul rispettò degli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, le Amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto, pubblico o privato, che realizzi opere pubbliche nel territorio della Regione del Veneto sono tenuti a prevedere nel contratto, nel capitolato speciale d'appalto nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori: |
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Titolo VI - Norme per le costruzioni in zone classificate sismiche |
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Art. 60 - (Denunce dei lavori)Nelle località classificate sismiche ai sensi della normativa vigente chiunque intende procede |
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Art. 61 - (Autorizzazione all'inizio dei lavori)1. Il genio Civile regionale rilascia l'attestazione dell'avvenuto deposito del progetto di cui al comma 1 dell'articolo precedente e restituisce copia vistata degli elaborati. |
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Art. 62 - (Certificato di rispondenza alle norme sismiche)Il certificato di collaudo statico ovvero, qualora non sia richiesta l'effettuazione del collaudo sta |
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Art. 63 - (Vigilanza sui lavori)Per eventuali violazioni riscontrate dagli uffici regionali del Genio civile e dai Funzionari e Agen |
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Art. 64 - (Commissione sismica regionale)Presso la Segreteria regionale per il Territorio è istituita la Commissione sismica regionale. La Commissione è composta da: - due esperti in tecnica delle costruzioni; |
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Titolo VII - Norme finali |
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Art. 65 - (Aggiornamento limiti di spesa)I limiti delle spese e degli importi previsti nella presente legge per l'attribuzione di competenze o |
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Art. 66 - (Proroga validità di norme in materia urbanistica)L'applicazione della norma prevista dall'art. 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 , modi |
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Art. 67 - (Norma transitoria)L'applicazione delle norme previste nella presente legge è estesa anche ai procedimenti in corso all'entr |
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Art. 68 - (Allocazione in bilancio)A partire dall'esercizio 1985 la allocazione in bilancio degli stanziamenti di spesa autorizzati da l |
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Art. 69 - (Abrogazioni)Sono abrogate le seguenti norme: - gli artt. 8, 9, 11 e 14 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , "Modifiche e integrazioni alle LLRR 21 gennaio 1972, n. 7 e 1 settembre 1972, n. 12, in materia di urbanistica e lavori pubblici;" - gli artt. 2, 3, 5, 7, 15 (terzo e quarto comma), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 29 della LR 13 settembre 1978, n. 57 , "Norme per lo snellimento delle procedure nelle materie dell'urbanistica e dei lavori pubblici. Vengono altresì abrogate le seguenti leggi regionali, fatti salvi gli impegni di spesa già assunti: |
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Art. 70 - (Dichiarazione d'urgenza)La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 40 e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. |
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