L'art. 17, commi 6°, 7°, 8° e 9°, della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 , ha disposto che

"Nei casi di somma urgenza, in cui ogni ritardo sia pregiudizievole per la pubblica incolumità, il Genio Civile è autorizzato a eseguire le opere di pronto intervento in economia - in amministrazione diretta o per cottimi fiduciari - entro il limite di spesa di lire 50 milioni, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale per la ratifica.

Il Presidente della Giunta regionale può anche autorizzare la spesa fino al completamento dell'opera.

L'autorizzazione ai lavori previsti nei commi precedenti costituisce altresì, a tutti gli effetti di legge, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

I lavori, di cui al presente articolo, sono approvati dalla Giunta regionale in sede di ratifica dell'autorizzazione preventiva, su presentazione di perizia a consuntivo e previo parere della Commissione Consultiva del Genio Civile competente per territorio, indipendentemente dai limiti di valore.

Il Dirigente del Dipartimento competente provvede all'erogazione delle somme approvate".

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