Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L’articolo 43 così recitava:
“Art. 43 - Comitato tecnico consultivo per la politica industriale
1. Il Comitato è organo di ordine agli interventi di sostegno al comparto industriale e di servizio alla produzione disciplinati dalle leggi regionali di settore.
2. Il Comitato viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta regionale, e rimane in carica per la durata di anni 5.
3. Il Comitato si compone dei seguenti membri:
a) l'Assessore regionale all'industria, che lo presiede, o in sua sostituzione, il Direttore regionale dell'industria;
b) un esperto in materia industriale designato congiuntamente dalla Federazione regionale degli industriali del Friuli Venezia Giulia, dall'Associazione Imprese Medie del Friuli-Venezia Giulia - ASSIME-FVG e dall'Unione regionale Associazione piccole e medie industrie - API;
c) un esperto in materia industriale designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
d) due esperti in materia industriale designati dall'Assessore regionale all'industria, di cui almeno uno indicato dalla Friulia S.p.A.
4. In sede di esame di pratiche concernenti la materia disciplinata dal capo VIII della L.R. 23 luglio 1984, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, il Comitato è integrato da un esperto designato dal Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste.
5. In sede di esame di pratiche concernenti la materia disciplinata dagli articoli 15 e 16 della L.R. 3 giugno 1978, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, il Comitato è integrato da due esperti in ingegneria igienico-sanitaria designati dall'Assessore regionale all'industria.
6. In sede di esame di pratiche concernenti la materia disciplinata dai capi VIII e IX della L.R. 20 gennaio 1992, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, il Comitato è integrato dal Direttore regionale del commercio e del turismo o dal suo sostituto.
7 Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale dell'industria di qualifica non inferiore a segretario.”
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