N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 26/06/1995, n. 26.

L’articolo 6 così recitava:

“Art. 6 - Comitato di coordinamento

1. Allo scopo di assicurare il coordinamento programmatico tra tutti i soggetti che operano nel campo della politica industriale a livello regionale, è costituito un Comitato di coordinamento, nominato con decreto dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e così composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede;

b) dall'Assessore regionale all'industria;

c) dall'Assessore regionale alle finanze;

d) dall'Assessore regionale all'ufficio di piano;

e) dall'Assessore regionale al lavoro, cooperazione e artigianato, nella veste di Presidente dell'Agenzia regionale del lavoro;

f) dall'Assessore regionale alla formazione professionale;

g) dall'Assessore regionale al commercio e al turismo;

h) dal Presidente dell'Unioncamere del Friuli-Venezia Giulia;

i) dai Presidenti degli organismi, istituti o società che concorrono alla realizzazione della politica industriale regionale;

l) dal Direttore regionale dell'industria.

2. Per l'esame di problemi di particolare rilevanza tecnologica, economica e finanziaria il Comitato può avvalersi di esperti, nominati dal Presidente della Giunta regionale con le modalità di cui al comma 1.

3. Il Comitato procede altresì all'esame delle risorse finanziarie ed ai conseguenti criteri di utilizzo, con specifico riguardo agli impieghi relativi alle iniziative di rilevante significato per l'economia regionale.

4. Con deliberazione della Giunta regionale vengono individuati gli Organismi, gli Istituti o le Società di cui alla lettera i) del comma 1.

5. Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale dell'industria di qualifica non inferiore a consigliere.”

Dalla redazione