N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 26/06/1995, n. 26.

L’articolo 7 così recitava:

“Art. 7 - Criteri di selezione

1. Ogni anno la Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni contenute nel Programma regionale di politica industriale, adotta, sulla base delle proposte formulate dal Comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 e sentita la competente Commissione consiliare, i criteri di selezione, rapportati anche alle risorse disponibili, delle domande di contributo afferenti gli strumenti richiamati al comma 2 dell'articolo 1. In tale contesto, viene riconosciuta priorità agli interventi diretti a sostenere gli investimenti finalizzati a stabilire, sviluppare, ampliare e diversificare rapporti di collaborazione o di cooperazione con imprese appartenenti ad altri Stati membri della Comunità europea, specialmente se attuati attraverso la partecipazione a Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.).”

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