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D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 11/10/2022, n. 0127/Pres.

Regolamento in materia di contributi a favore di interventi per l'internazionalizzazione delle imprese di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento).
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Premessa

 

IL PRESIDENTE

 

VISTA la legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento) ed in particolare gli articoli 24, 25, 26 e 26-bis del Capo VIII, come introdotti dall'articolo 59, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa) i quali prevedono che, al fine di promuovere l'internazionalizzazione dei modelli di attività del sistema produttivo regionale e di favorire i processi di internazionalizzazione digitale finalizzati alla crescita e all'affermazione sui mercati globali, possono essere concessi contributi a fondo perduto alle imprese per la realizzazione di progetti diretti allo sviluppo della presenza delle stesse sui mercati esteri in relazione all'attività economica esercitata in Friuli-Venezia Giulia;

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Art. 1 - Finalità e definizioni

1. In attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), il presente regolamento determina modalità, criteri e settori produttivi beneficiari concernenti la concessione di contributi per l'internazionalizzazione delle imprese di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) progetto di internazionalizzazione: iniziativa o complesso di iniziative di cui all'articolo 7, ovvero iniziativa di cui all'articolo 8, dirette allo sviluppo della presenza delle imprese beneficiarie sui mercati esteri in relazione all'attività economica esercitata in Friuli-Venezia Giulia, in termini di rapporti con altre imprese, consumatori e istituzioni operanti in tali mercati, esclusa in ogni caso la delocalizzazione dell'attività svolta nel territorio regionale;

b) impresa giovanile

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Art. 2 - Beneficiari dei contributi per l'internazionalizzazione concernenti iniziative per la partecipazione a fiere e esposizioni, attività di promozione, marketing, tutela della proprietà intellettuale, management e internazionalizzazione digitale

1. Al fine della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, possono richiedere e beneficiare dei contributi per l'internazionalizzazione le imprese aventi sede di svolgimento dell'attività economica nel territorio regionale in possesso dei seguenti requisiti:

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Art. 3 - Beneficiari dei contributi per l'internazionalizzazione concernenti iniziative per l'organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri

1. Al fine della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 8, possono richiedere e beneficiare dei contributi per l'internazionalizzazione:

a) aggregazioni d'imprese;

b) reti con soggettività giuridica;

c) società consortili;

d) consorzi con attività esterna.

2. L'aggregazione d'imprese di cui al comma 1, lettera a), è composta da almeno cinque imprese ciascuna in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritta al Registro delle imprese;

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Art. 4 - Regime di aiuto

1. I contributi per l'internazionalizzazione sono concessi in osservanza del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo

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Art. 5 - Sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili n

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Art. 6 - Cumulabilità del contributo

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, gli aiuti di cui al presente regolamento possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto d

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Art. 7 - Iniziative ammissibili concernenti la partecipazione a fiere e esposizioni, attività di promozione, marketing, tutela della proprietà intellettuale, management e internazionalizzazione digitale

1. Ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 2/1992, sono ammissibili le iniziative concernenti:

a) partecipazione a fiere ed esposizioni;

b) attività promozionale relativa alle partecipazioni di cui alla lettera a), incluso l'utilizzo temporaneo di uffici e sale espositive;

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Art. 8 - Iniziative ammissibili concernenti l'organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri
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Art. 9 - Spese ammissibili per la realizzazione di iniziative concernenti la partecipazione a fiere e esposizioni, attività di promozione, marketing, tutela della proprietà intellettuale, management e internazionalizzazione digitale

1. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), sono ammissibili le spese relative al prezzo di iscrizione agli eventi, all'affitto di uffici e sale espositive, all'acquisizione di servizi per l'allestimento e la gestione delle sale espositive, al noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature e degli arredi, alla realizzazione degli impianti e all'assistenza ai visitatori, nonché le spese per l'acquisizione di servizi per la predisposizione e la distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale illustrativo, redatti in lingua diversa dall'italiana. Le spese sono ammissibili a condizione che l'evento si svolga all'estero oppure si svolga in Italia e sia inserito, per l'anno di partecipazione da parte del beneficiario, nell'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali certificate predisposto dalla Conferenza delle regioni e province autonome.

2. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), sono ammissibili le spese relative al prezzo di iscrizione ad eventi di B2B all'estero.

3. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), sono ammissibili le spese relative all'acquisizione d

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Art. 10 - Spese ammissibili per l'organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri

1. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 8, comma 1, sono ammissibili le spese concernenti l'acquisizione di servizi di orga

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Art. 11 - Decorrenza dell'ammissibilità delle spese e spese non ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale n. 2/1992, sono ammissibili a contributo le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

2. Non sono ammissibili a contributo l

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Art. 12 - Intensità e ammontare del contributo e limite minimo di spesa ammissibile

1. L'intensità massima del contributo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, salvo che il beneficiario abbia richiesto un'intensità minore.

2. L'ammontare massimo del contributo concedibile per domand

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Art. 13 - Presentazione della domanda, procedimento, istruttoria e valutazione

1. Nel caso dei progetti concernenti le iniziative di cui all'articolo 7:

a) i contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, della legge regionale n. 7/2000;

b) la domanda di contributo è presentata alla Camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'ammissione all'articolazione della graduatoria relativa al territorio provinciale nel quale è stabilita la sede di svolgimento dell'attività economica, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite con bando, articolato su base provinciale, adottato con decreto del direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio e pubblicato sul sito internet della Regione; nel caso in cui sussistano più sedi di svolgimento dell'attività economica stabilite in differenti terri

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Art. 14 - Riparto delle dotazioni finanziarie su base provinciale

1. La dotazione da destinare al finanziamento dei bandi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, è stabilita mediante la deliberazione della Giunta regionale di riparto delle risorse

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Art. 15 - Concessione del contributo

In vigore dal 27 ottobre 2022

1. Nel caso di bando adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 1:

a) la graduatoria su base provinciale è approvata dalla Camera di commercio territorialmente competente entro centoventi giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo ed è pubblicata sul sito internet della Camera di commercio medesima;

b) riscontrato il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 2, il contributo è concesso su base provinciale, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 1, nei limiti delle risorse disponib

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Art. 16 - Erogazione in via anticipata

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione di apposita domanda da parte del beneficiario, entro 120 giorni dalla notificazione della concessione del contributo, corredata da:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'

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Art. 17 - Variazioni del progetto o delle iniziative

1. Il beneficiario realizza il progetto di internazionalizzazione conformemente a quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.

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Art. 18 - Variazioni soggettive dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 32-ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari dei progetti di internazionalizzazione, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, a condizione che tale soggetto:

a) presenti domanda di subentro;

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Art. 19 - Presentazione della rendicontazione

1. Il progetto di internazionalizzazione è realizzato e rendicontato entro il termine massimo di 18 mesi dalla notificazione della concessione del contributo.

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Art. 20 - Documentazione di rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione, il beneficiario ovvero nel caso di aggregazione di imprese l'impresa capofila presenta, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 7/2000, alla Camera di commercio territorialmente competente:

a) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;

b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

c) dichiarazione del beneficiario attestante la c

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Art. 21 - Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazi

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Art. 22 - Sospensione della erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli

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Art. 23 - Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto del contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure:

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Art. 24 - Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei sottoelencati obblighi nel corso dell'attuazione del progetto, per la durata di tre anni, nel caso di PMI, e di cinque anni, nel caso di grande impresa, dalla data di presentazione della rendicontazione del progetto:

a) iscrizione nel Registro delle imprese;

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Art. 25 - Ispezioni e controlli
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Art. 26 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla

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Art. 27 - Rinvio dinamico
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Art. 28 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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Allegato A - (riferito all'articolo 2, comma 2, lettera a) Regime di aiuto "de minimis". Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (UE) 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

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Allegato B - (riferito all'articolo 12, comma 3) Criteri valutativi delle domande per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero (max 50 punti)

 

 

Criteri

Punteggio

a

Livello di completezza e consistenza del piano finanziario previsto per la realizzazione del programma

- buono = 5 punti

- eccellente = 10 punti

b

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