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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 26/06/1980, n. 88
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- L.R. 13/09/2004, n. 11
- L.R. 25/07/1996, n. 27
- L.R. 09/05/1995, n. 25
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TITOLO I - OPERE INCLUSE NEI PROGRAMMI REGIONALI |
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Capo I - PROGRAMMAZIONE |
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Art. 1 - Ambito di applicazione della leggeI programmi regionali, comprendenti opere e lavori pubblici di competenza di comuni, provincie e loro consorzi, e le relative modali |
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Art. 2 - FinalitàI programmi di cui al precedente articolo sono finalizzati all'equilibrato sviluppo dei servizi nel territorio e devono comprendere interventi |
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Art. 3 - Piani regionali e programmi provinciali di interventoPer l'attuazione del programma regionale di sviluppo previsto dall'articolo 2 della legge 12 aprile 1977, n. 15, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva piani finanziari pluriennali in materia di opere e lavori pubblici, articolati per settori di interv |
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Capo II - FINANZIAMENTO ED ESECUZIONE DELLE OPERE
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Art. 4 - Concessione dei finanziamenti ed impegno di spesaIl Presidente della Giunta regionale, in base ai programmi approvati dalle amministrazioni provinciali, concede agli enti interessat |
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Art. 5 - Modalità degli interventi finanziari della RegioneL'intervento finanziario della Regione può avvenire con le seguenti modalità: a) mediante la concessione di contributi in conto capitale; |
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Art. 6 - (Erogazione dei contributi)1. Per le opere ammesse a contributo in conto capitale, le somme relative al finanziamento regionale sono messe a disposizione dell’ente interessato secondo le seguenti modalità: a) per il 20 per cento all’atto della determinazione di concessione formale del finanziamento, da utilizzare per le spese di progettazione e di espletamento delle procedure di gara; N7 b) per il 30 per cento alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e del contratto di appalto e del quadro tecnico economico rideterminato a seguito delle procedure di affidamento; N6 c) per il 30 per cento alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavo |
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Capo III - PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E COLLAUDO DELLE OPERE |
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Art. 7 - Redazione del progetto e spese ammissibili a contributoGli enti beneficiari dei finanziamenti curano la progettazione delle opere a mezzo dei propri uffici tecnici ovvero mediante affidamento a liberi professionisti. Il quadro econ |
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Art. 8 - Approvazione del progetto ed appalto dei lavori |
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Art. 9 - Inosservanza dei terminiLa Regione assicura, agli enti interessati, assistenza tecnico - amministrativa anche al fine di garantire il regolare e sollecito s |
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Art. 10 - Attuazione dei programmiAl fine di accertare lo stato di attuazione dei programmi necessari per gli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2 della |
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Art. 11 - Collaudo delle opere |
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Art. 12 - Approvazione del collaudo ed accertamento definitivo della misura del finanziamento regionaleIl competente organo dell'ente appaltante approva con apposito atto deliberativo il certificato di collaudo o di regolare esecuzione |
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TITOLO II - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 13 - Opere di interesse regionaleIn attesa dell'emanazione di leggi regionali organiche per l'esecuzione di opere e lavori pubblici di interesse regionale da parte d |
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Art. 14 - Opere pubbliche degli enti locali non ammesse a finanziamenti regionaliLe deliberazioni degli enti locali di approvazione dei progetti relativi ad opere pubbliche di loro competenza, per le quali non vi |
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Art. 15 - Normative specialiÈ fatta salva la normativa regionale sulle materie disciplinate da leggi speciali ove non trovi applicazione la presente legge. Res |
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Art. 16 - Disciplina della delegaLa delega prevista al precedente articolo 3 è a tempo indeterminato ed il suo esercizio è vincolato all'osservanza delle vigenti d |
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Art. 17 - Rimborsi per le funzioni delegatePer far fronte alle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate ai sensi del precedente articolo 3 le amministrazioni |
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Art. 18 - AbrogazioniSono abrogate le leggi regionali 17 agosto 1974, n. 41, 17 settembre 1974, n. 47, 11 giugno 1975, n. 66, 26 gennaio 1977, n. 12 e 16 |
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Art. 19 - Norma transitoriaSalvo quanto previsto agli articoli 6, 7, 10, 11 e 12 della presente legge, per i programmi e per le opere in corso di realizzazione si applicano le normative già vigenti alla data di ent |
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