N16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 25/07/1996, n. 27, così recitava:

“Art. 11 - Collaudo delle opere

La nomina del collaudatore o della commissione collaudatrice per le opere pubbliche, comprese nei programmi regionali, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per delega, del responsabile del servizio lavori pubblici della Regione, a seguito di presentazione da parte degli enti interessati del certificato di ultimazione lavori. Su richiesta dell'ente o su iniziativa della Regione l'incarico di collaudo può essere affidato in corso d'opera. In attesa di apposita legge regionale che disciplini la nomina dei collaudatori, questi, di norma, sono scelti tra i dipendenti regionali. Per l'espletamento delle operazioni di collaudo è corrisposta ai dipendenti regionali, a titolo di rimborso spese, una somma determinata in ragione del 75 per cento dell'importo della voce "onorari" indicata nella tariffa professionale. Delle commissioni di collaudo possono far parte anche funzionari amministrativi, dipendenti dalla Regione.”

Dalla redazione