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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 19/03/2015, n. 30
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 21/06/2024, n. 23
- L.R. 22/02/2024, n. 7
- L.R. 11/05/2023, n. 22
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- L.R. 29/06/2020, n. 49
- L.R. 12/12/2017, n. 70
- L.R. 31/03/2017, n. 15
- L.R. 22/02/2017, n. 5
- L.R. 01/08/2016, n. 48
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PreamboloIl Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l) dello Statuto; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna); Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani); Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); Visto il D.M. 23 ottobre 2014 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento); Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi); Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'ente per la gestione del "Parco regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo consorzio); Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza); Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana); Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza); Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 15 settembre 2014; Visto il parere istituziona |
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Capo I - Disposizioni generali sul patrimonio naturalistico-ambientale regionale |
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Art. 1 - Oggetto della legge1. La presente legge detta disposizioni per la conservazione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future e di cui devono essere assicurate le condizioni di riproduzione, la sostenibilità degli usi e la durevolezza. 2. Il patrimonio di cui al comma 1, nelle sue componenti essenziali, è costituito: a) dal sistema regionale delle aree naturali protette, come individuato all'articolo 2, comma 1; b) dal sistema regionale della biodiversità, come individuato dall'articolo 5. |
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Art. 2 - Sistema regionale delle aree naturali protette1. Il sistema regionale delle aree naturali protette è l'insieme dei territori costituito dai parchi regionali e dalle riserve naturali regionali istituiti e disciplinati ai sensi della presente legge, nel quadro dei principi di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). 2. Il sis |
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Art. 3 - Parchi regionali1. I parchi regionali, di seguito denominati "parchi", sono sistemi territoriali che, per il loro particolare valore naturale, scientifico, storico-culturale e paesaggistico, necessitano di una gestione unitaria al fine di assicurare le migliori condizioni per: |
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Art. 4 - Riserve naturali regionali1. Le riserve naturali regionali sono territori che, per la presenza di particolari specie di flora o di fauna |
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Art. 5 - Sistema regionale della biodiversità1. Il sistema regionale della biodiversità è l'insieme delle aree soggette a disciplina speciale in quanto funzionali alla tutela delle specie ed habitat di interesse conservazionistico ed è costituito da: a) siti appartenenti alla rete ecologica europea, denominata "Rete Natura 2000", istituiti ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conser |
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Art. 7 - Aree di collegamento ecologico funzionale ed elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana1. Le aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi funzionali e strutturali di cui all'artic |
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Art. 8 - Zone umide di importanza internazionale1. Le zone umide di importanza internazionale, sono le zone umide che, in applicazione della Convenzione di Ra |
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Capo II - Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità e osservatorio toscano per la biodiversità |
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Art. 9 - Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità1. La consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità, di seguito denominata "consulta", già istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale), è organo di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale per l'attuazione della presente legge e, in generale, per la tutela degli aspetti naturalistici e della biodiversità. 2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, la consulta esprime pareri obbligatori con riferimento a: a) atti dirigenziali, deliberazioni della Giunta regionale e proposte di deliberazioni al Consiglio regionale finalizzati all'attuazione coordinata di direttive e regolamenti comunitari, leggi e regolamenti statali; b) istituzione e classificazione delle aree naturali protette regionali, ai sensi dell'articolo 2, co |
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Art. 10 - Costituzione e funzionamento della consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità1. La consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale in applicazione della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). 2. La consulta è presieduta dall'assessore regionale competente per materia, ed è composta da esperti particolarmente qualificati nelle discipline inerenti la protezione ambientale, la gestione delle aree protette e la tutela delle biodiversità, come di seguito indicato: a) tre membri designati congiuntamente dalle associazioni ambientaliste, individuate per la concerta zione di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), tra quelle riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale), operanti nel territorio regionale; N49 |
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Art. 11 - Osservatorio toscano per la biodiversità1. L'osservatorio toscano per la biodiversità, di seguito denominato "osservatorio", individuato nella struttura regionale competente in materia di biodiversità, esercita, in attuazione della strategia nazionale per la biodiversità, degli atti di indirizzo del MATTM, nonché della strategia regionale per la biodiversità contenuta “negli strumenti della programmazione regionale” |
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Capo III - Programmazione regionale in materia di biodiversità e aree protette. Sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano |
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Art. 12 - Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano1. Le politiche di intervento in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale assumono come riferimento strategico il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2015. 2. Ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 1/2015, ed in coerenza con il PRS, il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), di cui all’articolo 3, lettera h, della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), nel perseguire finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, definisce: a) le strategie per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali, assicurandone la sinergia all’interno del sistema integrato delle aree naturali protette della Toscana, individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2; b) la strategia regionale della biodiversità, individuando le finalità, gli obiettivi generali e le priorità delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità; c) le strategie di coordinamento delle componenti e dei va |
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Art. 13 - Sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano1. Al fine di garantire la fruibilità, la valorizzazione e la circolazione delle informazioni, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), è costituito il sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano, che contiene: a) i dati cartografici georeferenziati relativi alle perimetrazioni delle aree del sistema integrato regionale delle aree naturali protette e del sistema regionale della biodiversità; b) i dati raccolti nell'ambito delle attività di monitoraggio effettuate, ai sensi della presente legge, sull'attività di gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 nonché sullo stato di conservazione e sulla distribuzione di specie animali e vegetali ed habitat presenti nel territorio regionale, compresi i report annuali di cui all'articolo 11, comma 3; |
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TITOLO II - Disciplina del sistema regionale delle aree naturali protette |
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Capo I - Funzioni della regione, dell'ente Parco Regionale e degli enti locali |
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Art. 14 - Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette1. La Regione esercita le funzioni di programmazione di cui all’articolo 12 e individua, nell’ambito degli indirizzi e degli obiettivi degli strumenti della programmazione regionale, il complesso delle aree naturali protette regionali assicurandone la conservazione e la valorizzazione in forma coordinata con le aree protette nazionali e con il sistema della biodiversità; esercita, altresì, le funzioni per l’attuazione coordinata della presente legge. 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, la Regione, in particolare: a) istituisce, con legge regionale, anche su proposta delle province o della città metropolitana e dei comuni, i parchi regionali e gli enti di diritto pubblico preposti alla loro gestione, previa la verifica di coerenza di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b); N86 |
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Art. 15 - Istituzione e funzioni dell'Ente Parco per la gestione del parco regionale1. Con la legge regionale istitutiva del parco di cui all'articolo 18, la Regione provvede all'istituzione di un ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato "ente parco", a cui è affidata la gestione del medesimo parco. 2. L'ente parco, svolge, in particolare, le seguenti funzioni e attività: a) adotta lo statuto del parco regionale di cui all'articolo 26; b) predispone la proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 27 e la relativa |
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Art. 16 - Funzioni delle Province e della città metropolitana in materia di aree naturali protette1. Le province e la città metropolitana, assicurando il coinvolgimento degli altri enti locali interessati, svolgono funzioni propositive per l’istituzione, la programmazione e la gestione delle riserve naturali e dei parchi regionali sul territorio di competenza e partecipano, nelle forme e nei modi di cui a |
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Art. 17 - Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette1. I comuni, nell’ambito del proprio territorio, possono proporre direttamente alla Regione, oppure d’intesa con la provincia o con la città metropolitana, i territori da individuare per l’istituzione di nuove aree naturali protette regionali indicandone le finalità, i principali aspetti di interesse ambientale, le modalità di gestione, in coerenza con le previsioni della programmazione regionale. 2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, i comuni: |
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Capo II - Disposizioni in materia di parchi regionali |
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Sezione I - Istituzione del parco e organi dell'Ente Parco |
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Art. 18 - Legge istitutiva del parco regionale1. La Regione istituisce con legge i parchi regionali, anche su proposta delle province, della città metropolitana o dei comuni. N5 2. La legge istitutiva del parco regionale, oltre a istituire l'ente per la sua gestione, definisce: |
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Art. 19 - Organi dell'Ente Parco e loro durata1. Sono organi dell'ente parco: |
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Art. 20 - Presidente1. Il presidente del parco è nominato dal Presidente della Giunta regionale in applicazione della L.R. n. 5/2008, sulla base di un elenco di almeno quattro nominativi designati dalla comunità del parc |
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Art. 21 - Consiglio direttivo1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente del parco, che lo presiede, e da otto membri nominati dal Consiglio regionale in applicazione della L.R. n. 5/2008. N112 2. La nomina dei membri di cui al comma 1, è effettuata con le seguenti modalità: a) tre membri scelti dal Consiglio regionale tra un elenco di sei nominativi dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di tutela naturalistica e di gestione amministrativa idonee al ruolo da ricoprire, risultanti da documentato curriculum e designati dalla comunità del parco; |
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Art. 22 - Comunità del parco1. La comunità del parco, fatto salvo quanto previsto al comma 8, è composta dai sindaci dei comuni, nonché dai presidenti delle province e della città metropolitana i cui territori sono compresi, anche parzialmente, nell'area del parco. Lo statuto determina la quota percentuale di rappresentatività di ciascun componente, in rapporto all'estensione del territorio degli enti locali di appartenenza ricadenti nell'area del parco e nelle aree contigue ed alla popolazione ivi residente. 2. La comunità del parco: a) adotta lo statuto del parco di cui all'articolo 26; b) designa il presidente del parco e i membri del consiglio direttivo di sua competenza ai sensi degli articoli 20 e 21; |
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Art. 23 - Collegio regionale unico dei revisori dei conti1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell'ente è esercitato da un unico collegio regionale dei revisori dei conti, comune a tutti gli enti parco regionali. La spesa per il funzionamento del collegio è ripartita in uguale misura tra gli stessi enti parco. 2. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84 |
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Art. 24 - Indennità e gettoni di presenza spettanti agli organi dell'Ente Parco1. Al presidente del parco spetta un'indennità annua nella misura massima del 15 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale ed è determinata con deliberazione della Giunta regionale. 2. Ai componenti del consiglio direttivo spetta un gettone di presenza pari ad euro 30 |
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Sezione II - Comitato scientifico |
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Art. 25 - Comitato scientifico1. Al fine di garantire all'ente parco un adeguato supporto tecnico scientifico è istituito il comitato scientifico, composto da esperti in numero non superiore a dieci, determinato dallo statuto del parco. 2. Il comitato scientifico è nominato dal consiglio direttivo ed ha durata corrispondente a quella di tale organo. I membri del comitato |
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Sezione III - Atti dell'Ente Parco regionale |
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Art. 26 - Statuto1. In conformità all'articolo 24 della l. 394/1991 e nel rispetto della presente legge, la comunità del parco adotta lo statuto dell'ente parco e lo invia alla Giunta regionale che provvede all'approvazione previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende reso positivamente. 2. Lo statuto del parco prevede in particolare: |
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Art. 27 - Piano integrato per il parco1. Il piano integrato per il parco è lo strumento di attuazione delle finalità del parco e comprende, in due sezioni distinte, gli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, della L. 394/1991. 2. I contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco sono quelli di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della L. 394/1991. Detta sezione riporta la disciplina statutaria di cui all'articolo 6 della L.R. n. 65/2014 e contiene altresì la disciplina di cui all'articolo 95 della medesima legge determinando: a) la perimetrazione definitiva del parco, seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio; b) la perimetrazione definitiva delle aree contigue del parco seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio e la disciplina delle stesse nelle materie di cui all'articolo 32, comma 1, della L. 394/1991; |
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Art. 28 - Piani di gestione del parco1. L'ente parco può perseguire le finalità del parco attraverso piani di gestione che declinano con ulteriori elementi di dettaglio i contenuti del piano integrato per il parco e del regolamento del parco. I piani di gestione interessano l'area soggetta al piano integrato per il parco e contengono l'indicazione della loro du |
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Art. 29 - Procedimento per l'approvazione del piano integrato per il parco1. La proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 27, è predisposta dal consiglio direttivo del parco che lo invia alla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità del parco e del comitato scientifico del parco. La Giunta regionale trasmette la proposta di piano integrato per il parco al Consiglio regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale di cui all'articolo 9, segnalando le eventuali difformità dello stesso dalle normative vigenti e dagli atti della programmazione regionale di riferimento. |
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Art. 30 - Regolamento del parco1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area del parco, in congruenza ed in conformità ai contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco. Esso è adottato dal consiglio direttivo con le modalità di cui al comma 3, anche contestualmente all'approvazione del piano integrato per il parco e, |
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Art. 31 - Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nei parchi regionali1. Nelle aree del parco e in quelle eventualmente disciplinate direttamente dal piano integrato per il parco, come previsto dalla legge istitutiva del parco, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, è subordinato al preventivo nulla osta dell’ente parco, che ne verifica la conformità agli atti ed alla disciplin |
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Sezione IV - Patrimonio, contratti, contabilità e bilanci del parco |
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Art. 32 - Patrimonio e contratti1. L'ente parco ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità, legati ed espropriazioni. 2. |
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Art. 33 - Ufficiale rogante1. I contratti, i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti dell'ente parco per i quali la legge prescrive pubblicità della forma sono ricevuti, in forma pubblica amministrativa, con le modalità prescritte dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), in quanto applicabili, nell'esclusivo interesse dello stess |
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Art. 34 - Entrate dell'Ente Parco1. Costituiscono entrate degli enti parco regionali da destinare al conseguimento dei fini istitutivi: a) i contributi ordinari definiti annualmente con legge di bilancio regionale; b) i contributi straordinari della Regione per progetti ed attività specifici, in attuazione “degli strumenti della programmazione regionale” N3 di cui all'articolo 12 e delle deliber |
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Art. 35 - Contabilità e bilancio dell’ente parco1. Gli enti parco adottano un sistema di contabilità economico-patrimoniale. 2. I contenuti del budget economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Al bilancio di esercizio è allegato, ove redatto, il bilancio sociale e ambientale di cui all’articolo 38. N104 |
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Art. 36 - Programma triennale delle attività1. Il programma triennale delle attività è una sezione della |
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Art. 37 - Piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell'ente parco1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell'ente parco definisce annualmente con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore del parco. Il piano della qualità della prestazione organ |
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Art. 38 - Bilancio sociale ed ambientale del parco1. L'ente parco, al fine di rendere nota l'efficacia della propria attività e di indirizzare l'azione dei soggetti economici verso metodi produttivi improntati a criteri di sostenibilità, pu |
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Sezione V - Usi civici |
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Sezione VI - Personale |
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Art. 40 - Direttore del parco1. Il presidente dell'ente parco nomina il direttore, previa selezione pubblica, nel rispetto delle disposizioni dello statuto, tra soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente in discipline attinenti alle competenze dell'ente parco e con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private. 2. A seguito della nomina di cui al comma 1, il presidente stipula |
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Art. 41 - Norme sul personale1. Ferma restando la disciplina speciale prevista dalla legge r |
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Art. 42 - Forme di collaborazione fra enti parco1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità organizzativa di cui all’articolo 37 ed anche in attuazione degli eventuali indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 44, gli enti parco regionali attuano forme di collaborazione per l’esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare ri |
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Sezione VII - Espropriazioni |
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Art. 43 - Espropriazioni e forme di collaborazione tra gli enti parco regionali1. L'ente parco regionale è autorità espropriante per la realizzazione delle opere da esso realizzate nel perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazi |
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Sezione VIII - Indirizzo, coordinamento e vigilanza sul Parco regionale. Commissariamento |
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Art. 44 - Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento.1. La Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e di garantire uniformità di comportamento sul territorio regionale, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti parco regionali mediante l'adozione di direttive e di atti d'indirizzo, anche ai fini della predisposizione della sezione programmatica del piano integrato per il parco di cui all'a |
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Capo III - Disposizioni in materia di riserve naturali regionali |
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Sezione i - istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. Prescrizioni |
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Art. 45 - Proposte della provincia e della città metropolitana per l'individuazione dei territori delle riserve naturali regionali1. In coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione regionale, le province e la città metropolitana trasmettono alla Giunta regionale le |
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Art. 46 - Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali |
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Art. 47 - Gestione delle riserve naturali regionali. Vigilanza della Regione e poteri sostitutivi |
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Art. 48 - Prescrizioni per le riserve naturali regionali1. Nelle riserve naturali regionali, fatte salve le deroghe previste dal regolamento di cui all'articolo 49, sono vietate: a) le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all'articolo 17, comma 2, della l. 394/1991 |
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Art. 48-bis - Indennizzo dei danni da fauna selvatica e azioni di prevenzione nelle riserve regionali1. La Regione prevede a favore degli imprenditori agricoli regolarmente iscritti al registro delle imprese, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, un indennizzo per il ristoro dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate funzionali all’esercizio dell’attività agricola stessa nelle riserve naturali regionali, entro i limiti delle apposite risorse disponibili nel bilancio regionale. L’indennizzo non è cumulabile con altre forme di finanziamento finalizzate al ristoro della medesima perdita o riduzione della produzione agricola, nonché dello stesso danneggiamento delle opere approntate sui fondi. |
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Sezione II - Atti della riserva naturale regionale |
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Art. 49 - Regolamento della riserva naturale regionale1. Nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti “dagli strumenti della programmazione regionale” N3, il regolamento della riserva naturale regionale disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area della riserva. 2. Il regolamento definisce in particolare: a) la perimetrazione definitiva della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio, anche in deroga a quella provvisoria di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b); b) la perimetrazione definitiva delle aree contigue della riserva segue |
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Art. 50 - Procedimento per l'approvazione del regolamento della riserva naturale regionale1. Il regolamento della riserva naturale regionale è adottato e approvato dal Consiglio regionale secondo il procedimento di cui al titolo II, capo I, della l.r. 65/2014, previa acquisizione del parere obblig |
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Art. 51 - Programma coordinato per lo sviluppo del sistema provinciale o metropolitano delle riserve naturali regionali |
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Art. 52 - Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali1. Nelle aree della riserva naturale regionale il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, è subordinata al preventivo nulla osta |
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Sezione III - Patrimonio delle riserve naturali regionali |
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Art. 53 - Patrimonio delle riserve naturali regionali |
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Sezione IV |
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Art. 54 - Coordinamento tra province e città metropolitana per la presentazione delle proposte per la realizzazione di progetti specifici |
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Capo IV - Norme comuni per le aree naturali protette |
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Sezione I - Aree contigue delle aree protette |
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Art. 55 - Aree contigue1. L'area contigua è il territorio esterno ai confini dell'area naturale protetta ove è necessario intervenire per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della L. 394/1991 |
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Sezione II - Sorveglianza |
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Art. 56 - Sorveglianza sulle aree naturali protette1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti ed organi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative): |
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Sezione III - Norme a sostegno delle attività economiche e produttive eco-compatibili |
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Art. 57 - Principi per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette regionali1. La Regione e gli enti parco, nello svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio di competenza operano per una gestione sostenibile delle attività economiche e sociali, in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale e degli strumenti di pianificazione e di programmazione di cui agli articoli 27, 30 e 49. |
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Art. 58 - Sostegno delle attività economiche e produttive eco-compatibili1. La Regione e gli enti parco sostengono e valorizzano le attività agricole, le attività produttive e di turismo naturalistico, svolte nel parco regionale e nella riserva in coerenza con le finalità dell’area naturale protetta e secondo i principi della sostenibilità ambientale e della diffusione delle buone pratiche in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale e degli strumenti di pianificazione e di programmazione di cui agli articoli 27, 30 e 49. N5 2. Per le finalità di cui al comma 1, sentite le organizzazioni rappresentative delle attività agricole e produttive e le associazioni ambientaliste presenti nel territorio, “la Giunta regionale e gli enti parco, in coerenza con le indicazioni e gli indirizzi contenuti nel documento operativo annuale, individuano” |
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Art. 59 - Albo degli amici del parco regionale e della riserva naturale regionale1. “La Giunta regionale e gli enti parco possono costituire, per quanto di competenza,” N3 l'"Albo degli amici del Parco/Riserva naturale" al quale possono iscri |
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Art. 60 - Esercizio coordinato delle funzioni. Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 42, la Giunta regionale definisce mod |
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Art. 61 - Uso del nome e dell'emblema dell'area protetta1. Per il perseguimento delle finalità delle aree protette e previa stipula di convenzione, la Giunta regionale e gli enti parco possono concedere, an |
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Art. 62 - Attività di coordinamento regionale per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell'offerta del sistema regionale delle aree naturali protette - Atlante dei servizi1. “Le strutture regionali competenti effettuano la ricognizione dei servizi e delle strutture presenti nelle aree protette di cui all’articolo 2, e predispong |
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Capo V - Norme sulle sanzioni e riduzioni in pristino |
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Art. 63 - Sanzioni amministrative1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, alle violazioni delle norme di cui all'articolo 48, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 600,00 a un massimo di euro 6.000,00. La stessa sanzione si applica altresì alla violazione delle norme contenute “nella presente legge,” N7 nelle leggi istitutive, nei piani e nei regolamenti dei parchi regionali nonché nei regolamenti delle riserve naturali. 2. Alle violazioni della disciplina |
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Art. 64 - Sospensione e riduzione in pristino1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'articolo 63, qualora sia esercitata un'attività in difformità dalle disposizioni della presente legge, dai piani, dai regolamenti e dai piani di gestione dei parchi regionali, dai regolamenti e dai piani di gestione |
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TITOLO III - Disciplina del sistema regionale della biodiversità. Riconoscimento e valorizzazione della geodiversità |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 65 - Oggetto1. In attuazione del D.P.R. n. 357/1997 e in conformità con la dir. 92/43/CEE "Habitat" e la dir. 2009/147/CE "Uccelli", il presente titol |
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Art. 67 - Funzioni della Regione in materia di biodiversità e geodiversità1. La Regione concorre alla tutela della biodiversità ed alla costituzione della Rete Natura 2000 ed in particolare: a) individua i siti da proporre quali SIC in cui si trovano tipi di habitat naturali e gli habitat di specie animali e vegetali di cui agli allegati A e B del D.P.R. n. 357/1997 “, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;” N7 b) individua le ZPS di cui alla dir. 2009/147/CE "Uccelli" “, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;” N7 c) effettua la valutazione periodica di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del D.P.R. n. 357/1997 e propone al MATTM l'aggiornamento dell'elenco dei SIC, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa; c-bis) esercita, tramite le strutture regionali competenti, le funzioni amministrative relative alla gestione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000, non attribuite alla competenza degli ent |
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Art. 68 - Funzioni della provincia e della città metropolitana in materia di biodiversità e geodiversità1. La provincia o la città metropolitana concorre alla conservazione e valorizzazione della biodiversità ed alla costituzione della Rete Natura 2000 attraverso |
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Art. 69 - Funzioni degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette statali1. Le funzioni esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c-bis) e c-ter) e quelle attribuite alla provincia e alla città metropolitana ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettera b), sono svolte dagli enti parco regionali, con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 ricadenti, anche in parte, nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue. Gli enti parco regionali svolgono altresì, le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza agli stessi attribuite ai sensi degli articoli 87 e 88. N53 2. Gli enti parco regionali concorrono altresì a |
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Art. 70 - Funzioni dei comuni in materia di biodiversità e geodiversità1. I comuni concorrono alla conservazione e valorizzazione dei siti della Rete Natura 2000 gestiti in regime di avvalimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, mediante l'esercizio, anche in forma associata, delle funzioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-bis), numero |
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Art. 71 - Coordinamento del sistema regionale della biodiversità |
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Art. 72 - Poteri sostitutivi |
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Capo II - Disposizioni per la costituzione e per la gestione del sistema regionale della biodiversità |
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Art. 73 - Individuazione dei siti della Rete Natura 2000 e proposte di aggiornamento dei relativi elenchi1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 357/1997 le aree da proporre quali SIC nonché quelle da designare quali ZPS, in applicazione dei criteri tecnico scientifici di cui alla |
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Art. 74 - Misure per la tutela e conservazione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 20001. I siti della Rete Natura 2000 costituiscono invarianti strutturali ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n. 65/2014 e fanno parte dello statuto del territorio di cui agli articoli 6 e 88 della medesima l |
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Art. 75 - Misure per la tutela e conservazione delle aree di collegamento ecologico funzionale1. Le aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi di cui all'articolo 7, sono individuati e disciplinati dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo del territorio riconosciuti dalla L.R. n. 65/2014, nel rispetto delle previsioni del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all' |
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Art. 76 - Misure per la tutela, conservazione e valorizzazione delle zone umide di importanza internazionale1. Le zone umide di importanza internazionale cui all'articolo 8 incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. n. 448/1976, e tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 42/2004, sono rappresentate nel PIT che determina obiettivi, direttive e prescrizioni d'uso finalizzate a garantirne la conservazione dei caratteri distintivi e, compatibilmente con qu |
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Art. 77 - Piani di gestione dei siti della Rete Natura 20001. Ove previsto dagli atti adottati ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a), e fatto salvo quanto previsto al comma 2, i piani di gestione finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti: a) sono approvati, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, con delibera della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, ove contengano disposizioni meramente regolat |
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Capo III - Forme e modalità di tutela e conservazione della fauna selvatica, della flora spontanea e degli habitat naturali e seminaturali |
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Art. 78 - Oggetto della tutela1. Ferme restando le competenze riservate allo stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il presente capo disciplina le forme di tutela e conservazione della |
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Art. 79 - Forme di tutela della fauna1. Sono considerate rigorosamente protette ai sensi del presente capo, le specie animali ricomprese “nell’allegato” N3 D del D.P.R. 357/1997 e nell'allegato II della Convenzione di Berna. 2. “Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 11 del d.p.r. 357/1997, per” N9 le specie di cui al comma 1, sono vietati: a) la cattura e l'uccisione “nell'ambiente naturale” N7; b) il deterioramento e la distruzione dei siti di riproduzione o di riposo; c) la molestia, specie nel periodo della riproduzione e dell'ibernazione o del letargo; |
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Art. 80 - Forme di tutela della flora1. Sono considerate rigorosamente protette ai sensi del presente capo le specie vegetali ricomprese “nell’allegato” N3 D del D.P.R. n. 357/1997 e nell'allegato I della Convenzione di Berna. 2. “Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 11 del d.p.r. 357/1997, per” N9 le specie di cui al comma 1, sono vietati il danneggiamento, l'estirpazione, la distruzione e la raccolta. 3. Sono altresì considerate protette ai sensi del presente capo, “le specie ricomprese nell'allegato E del d.p.r. 357/1997 nonché quelle” N3 individuate con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 83, indicate come |
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Art. 81 - Disciplina degli habitat di cui all'allegato A del D.P.R. n. 357/19971. Sono considerati N15 protetti ai sensi del pr |
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Art. 82 - Disciplina degli habitat non ricompresi nell'allegato A del D.P.R. n. 357/19971. Sono, altresì, considerati protetti ai sensi del presente capo, gli habitat che, in esito ai monitoraggi effettuati ai sensi della presente legge e all'implementazione ed aggiornamento periodico della banca dati RE.NA.TO di cui all'articolo 13, costituiscono esempi not |
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Art. 83 - Elenchi delle specie animali e vegetali e degli habitat protetti. Individuazione delle aree e delle misure di conservazione1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il parere della consulta tecnica di cui all'articolo 9, con deliberazione: a) approva gli specifici elenchi riferiti alle specie animali e vegetali ed agli habitat protetti rispettivamente ai sensi dell'articolo 79, comma 3, dell'articolo 80, comma 3, e dell'articolo 82. |
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Art. 84 - Ulteriori misure di conservazione1. Per il perseguimento delle finalità di conservazione di cui all'articolo 1, comma 1, la Giunta regionale in conformità con gli obiettivi e le finalità “degli strumenti della programmazione regionale, adotta specifiche misure volte a garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità delle specie di flora e di fauna di cui agli articoli 78, 79 e 80, e degli habitat naturali e seminaturali di cui agli articoli 81 e 82, e in partic |
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Art. 85 - Centri di conservazione della fauna e della flora selvatiche1. La Giunta regionale definisce, con deliberazione, i requisiti strutturali, organizzativi e strumentali dei centri di conservazione di cui all'articolo 67, comma 2, lettera b), il cui possesso deve essere accertato in capo ai soggetti interessati. I |
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Art. 86 - Iniziative per la formazione, la divulgazione e per il sostegno alle attività agricole e di uso del territorio1. La Giunta regionale, in attuazione “in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale di cui all'articolo 12” N3: a) promuove ed incentiva, anche con finanziamenti, iniziative didattiche e divulgative finalizzate alla diffusione, alla conoscenza ed alla tutela delle specie di flora, di fauna e di habitat riconosciuti ai sensi della presente legge, in collaborazione con gli enti gestori dei parchi reg |
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Capo IV - Valutazione di incidenza |
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Art. 87 - Valutazione di incidenza di piani e programmi1. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono, ai fini della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997, istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, apposito studio volto ad individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. N62 2. La valutazione d'incidenza di cui al comma 1, è effettuata dalle autorità competenti di cui al presente articolo entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione dell'istanza di screening di incidenza o dello studio d'incidenza nei casi di |
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Art. 88 - Valutazione di incidenza di interventi e progetti1. I proponenti di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti, ma che interessano in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano alle autorità competenti di cui al presente articolo, ai fini della valutazione d’incidenza ai sensi all’articolo 5 del d.p.r. 357/1997, istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. N65 2. L’ente competente all’approvazione di progetti o interventi, ubicati all’esterno di pSIC o di siti della Rete Natura 2000 verifica la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell’eventuale attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell’attivazione di dette procedure, l’ente competente motiva in ordine alle dete |
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Art. 89 - Presentazione delle istanze e contenuti minimi dello studio di incidenza. Provvedimento conclusivo1. Ai fini della valutazione di incidenza di piani e programmi il proponente presenta all'autorità competente, come individuata ai sensi dell'articolo 87, la seguente documentazione: |
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Art. 90 - Forme semplificate e casi di esclusione1. Nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 357/1997 e dell'articolo 6 della dir. 92/43/CEE "Habitat", la valutazione di incidenza può essere oggetto di semplificazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Te sto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), a condizione che tali interventi non incidano sulla salvaguardia delle specie per le quali il sito della Rete Natura 2000 è stato individuato, come risultanti dalle eventuali misure di c |
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Art. 91 - Linee guida e indirizzi in materia di valutazione di incidenza1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale e comunitaria e dei contenuti di cui all'allegato G del D.P.R. n. 357/1997: |
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Capo V - Sorveglianza e controllo. Sanzioni |
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Art. 92 - Soggetti competenti alla sorveglianza e controllo1. Ferme restando |
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Art. 93 - Sanzioni in materia di violazioni del Capo IV1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 92, N17 accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della procedura di valutazione di incidenza, l'autorità competente di cui agli articoli 87 e 88, previa eventuale sosp |
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Art. 94 - Sanzioni amministrative1. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 79, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 350,00 euro a 2.100,00 euro per ogni esemplare catturato o ucciso, fino ad un massimo di 7.000,00 euro. Alla stessa sanzione è soggetta la violazione di cui alla lettera b), per ogni sito deteriorato o distrutto, e la violazione di cui alla lettera e), per ogni esemplare detenuto o commercializzato. 2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 79, comma 2, lettera c), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40,00 euro a 240,00 euro. 3. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 79, comma 2, lettera d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 80,00 euro a 480,00 euro per ogni esemplare raccolto o distrutto, fino ad un massimo di 7.000 |
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Capo VI - Riconoscimento e valorizzazione della geodiversità |
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Art. 95 - Riconoscimento e valorizzazione dei geositi di interesse regionale1. Al fine di riconoscere il patrimonio geologico e valorizzare la geodiversità, la Regione individua i geositi di interesse regionale quali forme naturali del territorio, di superficie o sotterranee, costituite da particolari emergenze geologiche, geomorfologiche e pedologiche che presentano un rilevante valore ambientale, scientifico e didattico, la cui conservazione è strategica nell'ambito del territorio regionale. |
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TITOLO IV - Alberi monumentali |
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Capo I - Disciplina degli alberi monumentali |
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Art. 96 - Alberi monumentali1. Gli alberi monumentali, soggetti alla disciplina di cui al presente capo, sono gli alberi e le formazioni v |
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Art. 97 - Censimento degli alberi monumentali1. Entro il termine del 31 luglio 2015, stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale, i comuni: a) effettuano il censimento degli alberi monumentali ricadenti sul territorio di propria competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale medesimo; b) trasmettono alla struttura regionale competente gli esiti del censimento effettuato, in forma di elenchi contenenti le proposte di attribuzione del carattere di monumentalità, corredati dalla documentazione di cui all'articolo 7 d |
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Art. 98 - Coordinamento regionale1. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale, con deliberazione, detta indirizzi omogenei per l'effettuazione dell'attività di censimento |
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Art. 99 - Elenco regionale degli alberi monumentali1. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti ed acquisito il parere della Consulta regionale di cui all'articolo 9, propone al Consiglio regionale l'elenco regionale degli alberi monumentali, di cui a |
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Art. 100 - Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, della L. 10/2013 e dell |
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TITOLO V - Servizio volontario di vigilanza ambientale |
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Capo I - Servizio volontario di vigilanza ambientale |
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Art. 101 - Servizio volontario di vigilanza ambientale1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale toscano favoren |
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Art. 102 - Funzioni della Regione1. La Regione, al fine di assicurare l'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle GAV: a) organizza corsi per la qualificazione e la riqualificazione delle GAV nonché corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale; b) indice e svolge le sessioni di esame per il conseguimento dell'idoneità alla qu |
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Art. 103 - Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale1. La Regione, gli enti parco regionali, gli enti gestori delle aree protette nazionali, la città metropolitana per le funzioni in materia di forestazione spettanti ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della l.r. 22/2015, i comuni e le unioni di comuni, di seguito denominati “soggetti organizzatori”, ove intendano avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale, provvedono, a propria cura e spese, all'organizzazione delle attività d |
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Art. 103-bis - Compiti dei soggetti organizzatori1. In coerenza con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 102, i soggetti che accedono al servizio volontario di vigilanza ambientale provvedono altresì a: |
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Art. 104 - Requisiti per la nomina a GAV1. Ai fini dell'ammissione agli esami per il conseguimento della idoneità alla nomina a GAV gli aspiranti presentano domanda alla struttura regionale competente dichiarando sotto la propria r |
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Art. 105 - Compiti e doveri delle GAV1. Le GAV operano per favorire e garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dell’ambiente terrestre, marino e lacustre, della flora e della fauna, contenute nella presente legge e nelle altre leggi dell'ordinamento regionale che attengono alle predette materie. In particolare le GAV svolgono compiti di: a) prevenzione delle violazioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico, alle aree e siti appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 e al sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 5; b) vigilanza, mediante l’accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla presente legge, dei regolamenti e dei piani unici integrati delle aree naturali protette, nonché mediante la segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause alle autorità competenti; c) educazione, partecipando |
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Art. 106 - Sospensione e revoca della nomina a GAV1. I soggetti organizzatori vigilano sull'osservanza dei doveri delle GAV di cui all’articolo 105, direttamente o tramite gli organi di polizia l |
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Art. 107 - Relazione sull'attività svolta dalle GAV |
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TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali |
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Capo I - Disposizioni di prima applicazione e transitorie del Titolo II in materia di aree naturali protette |
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Art. 108 - Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti dei parchi regionali1. Gli enti parco regionali, al fine di adeguare gli atti di competenza alle disposizioni della presente legge, provvedono: a) all'adozione e trasmissione alla Giunta regionale dello statuto di cui all'articolo 26 entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione dello statuto tipo di cui all'articolo 26, comma 5; |
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Art. 109 - Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti delle riserve naturali regionali1. La Regione provvede entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della l.r..48/2016, all’adozione dei rego |
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Art. 109-bis - Disposizioni transitorie per gli indennizzi dei danni da fauna selvatica nelle riserve regionali1. Gli indennizzi dei danni di cui all’articolo 48-bis, comma 1, prodotti dalla fauna selvatica nelle riserve regionali a far data dal 1° gennaio 2016 e fino all’attivazione delle convenz |
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Art. 110 - Disposizioni transitorie per i procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione, programmazione e dei regolamenti. Disposizioni transitorie per i piani di gestione |
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Art. 111 - Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'approvazione del piano integrato per il parco delle Alpi Apuane e del relativo regolamento1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 110, comma 1, il piano integrato per il parco delle Alpi Apuane, comprensivo, per quanto di competenza, anche della disciplina delle aree contigue in cui si svolgono le attività di cava, è predisposto e trasmesso alla Giunta |
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Art. 112 - Disposizioni transitorie per i procedimenti amministrativi concernenti le aree protette. Disposizioni transitorie in materia di piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell’ente parco1. I procedime |
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Art. 113 - Disposizioni transitorie per la verifica dei parchi provinciali e delle ANPIL istituiti ai sensi della l.r. 49/19951. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentiti anche gli enti locali e gli enti parco regionali interessati, sottopone a verifica i parchi provinciali e le aree naturali protette di interesse locale (ANPIL) istituite ai sensi della l.r. 49/1995, valutando esclusivamente la loro ascrivibilità ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6. |
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Art. 114 - Disposizioni transitorie per gli organi dell'Ente Parco, il comitato scientifico e il direttore1. Entro sei mesi dall'approvazione degli statuti di cui all'articolo 26, sono individuati i rappresentanti delle categorie produttive, degli enti di ricerca e delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio, di cui all'articolo 22, comma 6, letter |
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Art. 114-bis. - Disposizioni transitorie per l’integrazione della composizione del consiglio direttivo degli enti parco regionali1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 21 giugno 2024, n. |
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Capo II - Disposizioni transitorie del titolo iii in materia di biodiversità e geodiversità |
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Art. 115 - Disposizioni transitorie sulla vigenza degli allegati della L.R. n. 56/2000 |
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Art. 116 - Disposizioni transitorie per la verifica dei siti di interesse regionale1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, anche di concerto con gli enti locali interessati, sottopone a verifica i siti di interesse regionale individuati dall’allegato D della l.r. 56/2000, valutando la loro ascrivibilità ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6 della presente legge e predispone la relativa proposta di delibera |
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Art. 117 - Disposizioni transitorie per la verifica degli habitat naturali di interesse regionale1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, di concerto con gli enti locali interessati e con gli enti parco, sottopone a verifica gli habitat naturali di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della L.R. n. 56/2000 ed elencati nell'allegato A |
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Art. 118 - Disposizioni transitorie sui procedimenti di valutazione di incidenza1. Ferme restando le disposizioni relative al trasferimento della titolarità delle funzioni contenute nella l.r. 22/2015, i procedimenti di valutazione di incid |
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Art. 119 - Disposizioni transitorie per la verifica dei geotopi1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, di concerto con le province, la città metropolitana o i soggetti gestori dei territori di cui all'articolo 2, comma 2, sottopone a verifica i geotopi di cui all'arti |
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Capo III - Disposizioni transitorie del Titolo IV in materia di alberi monumentali |
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Capo IV - Disposizioni transitorie del Titolo V in materia di servizio volontario di vigilanza ambientale |
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Art. 121 - Disposizioni transitorie1. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui all’articolo 102, comma 2, restano in vigore la deliberazione della Giunta regionale 6 aprile 1998, n. 331 (Approvazione norme attuative |
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Capo V - Disposizioni finali |
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Art. 122 - Trasmissione dei dati con modalità telematiche1. La trasmissione dei dati e le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, previste dalla presente legge |
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Art. 123 - Oneri istruttori1. Con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti gli importi e le modalità di applicazione e corresponsione degli oneri istruttori relativi: a) ai procedimenti di valutazioni d'incidenza di piani programmi o di singoli progetti ed interventi; |
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Art. 123-bis - Modalità di inoltro dell'istanza di nulla osta e dell'istanza di valutazione di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali1. L'istanza di nulla osta e l'istanza di screening o di valutazione appropriata di incidenza relativa ad interventi e progetti, non soggetti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale (VIA), sono inoltrati all'autorità competente per il tramite: a) dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) |
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TITOLO VII - Norme modificative. Abrogazioni. Norma finanziaria |
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Capo I - Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei Parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) |
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Art. 124 - Modifiche all'articolo 13 della L.R. n. 24/19941. I commi da 1 a 4 dell'articolo 13 della L.R. 24/1994 sono abrogati. |
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Art. 125 - Modifiche all'articolo 26 della L.R. n. 24/19941. La rubrica dell'articolo 26 della L.R. n. 24/1994 è sostituita dalla seguente: "Gestione dei beni della Tenuta di San Rossore". 2. I |
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Capo II - Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'ente per la gestione del "Parco regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo consorzio) |
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Art. 126 - Modifiche all'articolo 14 della L.R. 65/19971. Il comma 1 dell'articolo 14 della L.R. n. 65/1997 � |
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Art. 127 - Modifiche all'articolo 16 della L.R. n. 65/19971. Il comma 1 dell'artic |
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Art. 128 - Modifiche all'articolo 20 della L.R. n. 65/19971. Il comma 1 dell'articolo 20 della L.R. n. 65/1997, è sostituito dal seguente: "1. Il rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni re |
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Art. 129 - Modifiche all'articolo 22 della L.R. n. 65/19971. I commi da 1 a 5, il comma 7 e i commi da 9 a 10 dell'articolo 22 della L.R. n. 65/1997 sono abrogati. |
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Art. 130 - Sostituzione dell'articolo 28 della L.R. n. 65/19971. L'articolo 28 della L |
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Art. 131 - Modifiche all'articolo 31 della L.R. n. 65/19971. Il comma 1 dell'articolo 31 della L.R. n. 65/1997 è sostituito dal seguente: |
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Capo IV - Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza) |
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Art. 134 - Sostituzione del titolo della L.R. n. 10/20101. Il titolo della L.R. n. 1 |
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Art. 135 - Modifiche all'articolo 43 della L.R. n. 10/20101. Il comma 4 dell'articolo 43 della L.R. n. 10/2010 è sostituito dal seguente: |
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Art. 138 - Sostituzione dell'articolo 73-ter della L.R. n. 10/20101. L'articolo 73-ter della L.R. n. 10/2010 è sostituito dal seguente: "Art. 73-ter - Coordinamento tra VAS e valutazione di incidenza 1. Qualora s |
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Art. 139 - Sostituzione dell'articolo 73-quater ella L.R. n. 10/20101. L'articolo 73-quater della L.R. n. 10/2010 è così sostituito: "Art. 73-quater - Raccordo tra VIA e valutazione di incidenza |
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Capo V - Abrogazioni |
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Art. 140 - Abrogazioni di leggi e di disposizioni di legge1. Fermo restando quanto previsto dalle norme transitorie e di prima applicazione del titolo VI, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi: a) legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale); b) legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale); c) legge regionale 13 agosto 1998, n. 60 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49). d) legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 102; |
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Capo VI - Norma finanziaria |
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Art. 141 - Norma finanziaria1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente. 2. Le risorse destinate al sistema integrato delle aree protette e al sistema regionale della biodiversità sono definite, nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio, dal PAER di cui alla legge regionale n. 14/2007. |
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