N20 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dalla L.R. 01/08/2016, n. 48.

L’articolo 47 così recitava:

“Art. 47 - Gestione delle riserve naturali regionali. Vigilanza della Regione e poteri sostitutivi

1. Le province e la città metropolitana esercitano le funzioni relative alla gestione delle riserve naturali regionali direttamente o nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di enti locali. I comuni possono svolgere attività gestionali delle riserve, ai sensi dell'articolo 17, comma 3.

2. Previa convenzione, la provincia o la città metropolitana può affidare agli enti parco regionali la gestione delle riserve naturali regionali, esterne al parco ed alle relative aree contigue, ecologicamente connesse con il territorio di competenza, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera f).

3. Le province e la città metropolitana garantiscono la partecipazione degli enti locali alla gestione delle riserve naturali regionali.

4. La Regione, per il tramite della Giunta regionale, esercita la vigilanza sulla gestione delle riserve di cui al comma 1 e i poteri sostitutivi nei casi e con le modalità di cui alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).”

Dalla redazione