N25 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 01/08/2016, n. 48.

L’articolo 54 così recitava:

“Art. 54 - Coordinamento tra province e città metropolitana per la presentazione delle proposte per la realizzazione di progetti specifici

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 2, lettera o), nel rispetto delle finalità istitutive, nonché dei regolamenti, delle riserve naturali regionali istituite sul proprio territorio, le province e la città metropolitana promuovono iniziative, coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati, volte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente all'interno del sistema provinciale o metropolitano delle riserve e delle relative aree contigue.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni e dei termini stabiliti nel PAER di cui all'articolo 12, le province e la città metropolitana presentano proposte per la realizzazione di specifici progetti, da ammettere ai contributi comunitari, statali e regionali.

3. Le proposte di cui al comma 2 possono avere ad oggetto interventi da realizzare direttamente oppure a cura degli altri enti gestori, qualora ricadenti nelle riserve da questi gestite. Nel caso di progetti proposti da comuni o unioni di comuni per le aree protette da essi gestiti, la provincia o la città metropolitana ne verifica la coerenza con il programma di cui all'articolo 51 e, comunque, con gli obiettivi gestionali del sistema provinciale o metropolitano delle aree protette.

4. In relazione alle proposte presentate ai sensi dei commi 2 e 3, la Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, attribuisce ed eroga i contributi agli enti gestori delle riserve interessate. La provincia o la città metropolitana verifica lo stato di avanzamento della realizzazione dei progetti finanziati e ne dà conto nella relazione di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b).”

Dalla redazione