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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 28/01/1991, n. 8
L. R. Veneto 28/01/1991, n. 8
- L.R. 18/12/1993, n. 53
- L.R. 26/01/1994, n. 11
- L.R. 26/06/2018, n. 23
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TITOLO I - Norme generali |
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Art. 1 - Istituzione del Parco naturale regionale del fiume Sile1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici e ambientali del territorio del fiume Sile |
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Art. 2 - Finalità1. Le finalità del Parco naturale regionale del fiume Sile sono le seguenti: a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua; b) la protezione e la valorizzazione del bacin |
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TITOLO II - Il piano ambientale e gli strumenti di attuazione |
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Art. 3 - Contenuti del Piano ambientale1. Il Piano ambientale di cui all'art. 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, è formato al duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell'ambiente e di sostenere lo sviluppo economico e sociale. 2. Il Piano ambientale determina: a) le eventuali modifiche al perimetro del Parco; b) le suddivisioni del Parco in zone diverse, secondo le indicazioni di cui agli articoli 9, 10 e 11; per zone omogenee possono essere redatti specifici Piani ambientali anche con articolazioni diverse; c) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero e miglioramento da operarsi e l'individuazione dei soggetti abilitati a effettuarli ove diversi dall'Ente parco; d) le aree destinate ad accogliere attrezzature o infrastrutture per un'utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente connesse alle finalità del Parco; |
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Art. 4 - Elaborati del Piano ambientale1. Il Piano ambientale è costituito da: a) analisi volte a individuare e descrivere le precipue caratteristiche idrogeomorfologiche, la consistenza e la dinamica pregressa |
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Art. 5 - Procedimento di formazione del Piano ambientale1. Il Piano ambientale è adottato dall'Ente parco di cui all'art. 15 ed è redatto avvalendosi degli studi e documenti già predisposti dagli Enti territoriali interessati. 2. Entro 8 giorni esso è depositato presso la segreteria delle Province di Padova, Treviso e Venezia e dei Comuni |
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Art. 7 - Varianti al Piano ambientale1. Le varianti al Piano ambientale sono soggette alla stessa procedura del Piano e hanno la stessa efficacia. |
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Art. 8 - Classificazione delle aree protette1. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui agli artt. 9, 10 e 11 il territorio del Parco è suddivi |
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Art. 9 - Zone di riserva naturale generale1. Le riserve naturali sono zone del territorio del Parco che rappresentano particolare interesse naturalistico e paesaggistico connesso con l'ambiente fluviale. 2. In tali zone l'esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza. 3. Nelle zone a riserva naturale generale il Piano ambientale determina gli interventi necessari per la protezione dell'ambiente e per la ricomposizione di equilibri naturali propri dell'ambiente. 4. Le opere relative alla tutela idrogeologica sono effettuate secondo i criteri di bio-ingegneria-idraulico-forestale o comunque adottando soluzioni tecniche tali da limitare al massimo le modifiche ai sistemi ambientali, paesaggistici ed ecologici presenti. 5. Nelle zone a riserva naturale generale il Piano ambientale individua: a) zone di riserva naturale integrale che hanno la finalità di proteggere e conservare in modo assoluto l'assetto naturalistico dell'ambiente lasciando libero corso all'evoluzione spontanea della natura; b) zone di riserva naturale orientata che hanno la finalità di orientare scientificamente l'evoluzione della natura; c) zone di riserva naturale di riprist |
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Art. 10 - Zone agricole1. Le zone agricole sono caratterizzate dall'esercizio di attività agricole, di pascolo e zootecnia, ove sono agevolate le colture che combinino l'incremento della redditività con le caratteristiche naturalistiche e ambientali delle singole aree. 2. Il Piano ambientale determina i provvedimenti da attuare al fine di promuovere la specializzazione verso forme colturali e assetti produttivi capaci di utilizzare nel modo più pieno le potenzialità caratteristiche dell'ambiente, nonché la disciplina e le condizioni cui è sottoposta l'attività di produzione agricola. 3. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentite solo le costruzioni direttamente connesse e funzionali alle attività in esse ammesse. Ove il recupero delle costruzioni esistenti sia documentazione insufficiente al soddisfacimento dei fabbisogni, il Piano ambientale determina i siti, la quantità e le tipologie delle nuove costruzioni consentite. 4. Fino all'entrata in vigore del Piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle zone di cui al presente articolo non sono consentiti: |
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Art. 11 - Zone di urbanizzazione controllata1. All'interno delle zone di cui agli artt. 9 e 10 sono zone di urbanizzazione controllata le aree edificate o solo urbanizzate o urbanizzabili, già previste dagli strumenti urbanistici vigenti, nelle quali le originarie caratteristiche naturali o ambientali sono state profondamente o irreve |
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Art. 12 - Prescrizioni per la tutela delle risorse idropotabili nella zona di protezione1. In osservanza di quanto disposto dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, fino all'entrata in vigore del Piano ambientale e per un periodo non ecc |
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Art. 13 - Prescrizioni per la tutela e controllo della fauna1. L'esercizio della pesca è regolamentato dalla legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 e fino all'entrata in vigore del Piano ambientale l'asta fluviale del Sile compresa nell'area del Parco resta suddivisa secondo quanto stabilito dai decreti delle Province di Padova, Treviso e Venezia per il territorio di loro competenza. |
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Art. 14 - Programmi biennali per l'attuazione e la valorizzazione del Parco1. Nell'ambito delle previsioni del Piano ambientale il Consiglio dell'Ente parco delibera programmi biennali di interventi e di opere per l'attuazione e la valorizzazione del Parco. 2. I programmi prevedono in particolare: a) gli interventi di conservazione, riqualificazione, recupero e miglioramento da operarsi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale, nonché l'indiv |
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TITOLO III - Ente e strumenti di gestione |
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Art. 15 - Ente di gestione1. La gestione del Parco è affidata a un Ente istituito con la presente legge e denominato "En |
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Art. 16 - Regolamento dell'Ente parco1. Il regolamento dell'Ente parco contiene: |
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Art. 17 - Funzioni e organi dell'Ente |
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Art. 18 - Consiglio |
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Art. 19 - Comitato esecutivo |
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Art. 20 - Presidente dell'Ente parco |
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Art. 21 - Comitato tecnico-scientifico |
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Art. 22 - Consulta per il Parco |
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Art. 23 - Personale |
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Art. 24 - Direttore del Parco |
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Art. 25 - Vigilanza1. L'Ente vigila con il proprio personale all'uopo incaricato sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione conseguente; adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi a eventuali infrazioni. Nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite, i dipendenti dell'Ente parco, cui sono affidati i compiti di vigilanza, accertamento e contestazione, sono ufficiali di polizia g |
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Art. 26 - Sanzioni1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque voli le prescrizioni della presente legge, del Piano ambientale, dei regolamenti del Parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino; nei seguenti casi, le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate: |
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Art. 27 - Controllo sugli atti |
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Art. 28 - Controlli |
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Art. 29 - Collegio dei revisori dei conti |
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Art. 30 - Finanziamento1. L'Ente parco provvede alla copertura degli oneri per la gestione del Parco utilizzando le risorse fi |
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Art. 31 - Norma finanziaria1. Il contributo iniziale per le spese di primo impianto N5, di cui all' |
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Art. 32 - Priorità nel riparto dei finanziamenti regionali1. Nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti in particolare da leggi di settore è riservata priorità ai soggetti pubblici e privati che realizzano entro l'ambito territoriale del Parco, progetti riguardanti: |
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TITOLO IV - Norme transitorie e finali |
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Art. 33 - Norma finale1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute |
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Art. 34 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in |
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AllegatoOmissis |
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