Articolo abrogato dalla L.R. 26/06/2018, n. 23, così recitava:

“Art. 18 - Consiglio

1. Il Consiglio dell'Ente parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

a) da tre rappresentanti per ogni Comune di cui all'art. 1, designati da ciascun Consiglio comunale, con voto limitato a 2/3, garantendo la presenza delle minoranze;

b) da cinque rappresentanti designati dalla Provincia di Treviso con voto limitato a 2/3, garantendo la presenza delle minoranze;

c) da un rappresentante designato dalla Provincia di Padova;

d) da un rappresentante designato dalla Provincia di Venezia.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale invita i Comuni e le Province interessati a provvedere entro il 30 settembre 1991 alle designazioni di competenza. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Consiglio dell'Ente parco sulla base delle designazioni pervenute, purché siano stati designati almeno i 2/3 dei componenti.

3. La durata del Consiglio è stabilita in cinque anni. Alla loro decadenza i rappresentanti comunali e provinciali sono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati nominati e restano in carica sino alla nomina dei successori. I consiglieri nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Consiglio dell'Ente parco.

4. Il direttore del Parco partecipa alle sedute con voto consultivo.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente parco con qualifica non inferiore a funzionario, indicato dal presidente.

6. Ai membri del Consiglio competono una indennità di presenza di importo pari al 50% dell'indennità stabilita dall'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'art. 5 della medesima legge.

7. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri nominati; le deliberazioni sono adottate dalla maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti, palesemente espressi, prevale il voto del presidente.

8. La prima riunione del Consiglio è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età.

9. Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:

a) elegge il presidente, il vicepresidente e il Comitato esecutivo;

b) nomina il direttore del Parco e i componenti del Comitato tecnico-scientifico;

c) adotta entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Piano ambientale;[N=2]

d) nomina su proposta del Comitato esecutivo, i redattori del Piano ambientale e delle relative varianti;

e) adotta le varianti al Piano ambientale;

f) delibera i programmi di cui all'art. 14;

g) delibera sul regolamento dell'Ente di cui all'art. 16;

h) controdeduce alle osservazioni relative al Piano ambientale adottato;

i) delibera i bilanci preventivi e consuntivi afferenti alla gestione del Parco;

l) delibera la pianta organica;

m) delibera l'attivazione delle strutture tecniche e operative;

n) delibera la partecipazione in società e organismi.”

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