Sent. TAR. Puglia Bari 20/02/2013, n. 251 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. TAR. Puglia Bari 20/02/2013, n. 251

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Il diritto alla revisione del prezzo si prescrive in cinque anni.

In tema di revisione prezzi vige il principio che la parte interessata debba attivarsi per ottenere il compenso revisionale entro un tempo ragionevole; tale termine non può essere superiore a quello stabilito per la prescrizione dei diritti di credito. Considerato che manca una disposizione normativa che stabilisca, con precisione, un termine entro cui far valere il proprio diritto, se ne deduce che la richiesta relativa alla revisione del prezzo deve essere effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, Cod. civ. (C. Stato III, 9 maggio 2012, n. 2682; C. Stato III, 1 febbraio 2012, n. 504; C. Stato III, 19 luglio 2011, n. 4362). Nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato a stati d'avanzamento, il diritto alla revisione si prescrive, in relazione a ciascuna rata prevista in contratto, a decorrere dal giorno in cui il pagamento del relativo rateo doveva essere effettuato. Poiché anche il diritto al pagamento dei singoli ratei è soggetto a prescrizione quinquennale, ne deriva che lo stesso termine quinquennale si applica anche al diritto alla revisione del prezzo. Poiché il diritto alla revisione del prezzo deve essere considerato come un debito di valuta, se ne deduce che l'importo relativo alla revisione del prezzo è soggetto ad interessi per ritardato pagamento.

Dalla redazione