Comunicazioni ad ANAC per casellario informatico contratti pubblici: interviene il TAR | Bollettino di Legislazione Tecnica
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11/03/2025

Comunicazioni ad ANAC per casellario informatico contratti pubblici: interviene il TAR

In tema di appalti pubblici, il TAR Lazio ha sospeso con un'ordinanza cautelare l'art. 5 del Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici, relativo alle comunicazioni ad ANAC per le annotazioni sul casellario stesso.

GESTIONE ANAC CASELLARIO INFORMATICO CONTRATTI PUBBLICI - Un operatore economico aveva chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento con cui l’ANAC aveva iscritto l’annotazione a suo carico nel casellario informatico, nonché del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici, di cui alla Delib. ANAC 20/06/2023, n. 272.
Il ricorrente lamentava profili di illegittimità relativi sia alla segnalazione della stazione appaltante, che sarebbe stata effettuata violando termini e modalità previste dall’art. 11 del citato Regolamento, sia al medesimo Regolamento, nella parte in cui, all’art. 5, attribuisce alle stazioni appaltanti il compito di alimentare il casellario con notizie rilevanti ai fini della valutazione di affidabilità degli operatori economici, senza alcun filtro preventivo dell’ANAC e, soprattutto, all’esito di un’istruttoria unilateralmente compiuta dai committenti, che non contempla alcun contraddittorio con l’operatore segnalato.

Il TAR Lazio, con Ordinanza cautelare del 06/03/2025, n. 1425, ha ritenuto:
- che appaiono prima facie fondate le censure avverso l’atto regolamentare adottato dall’ANAC, per le ragioni già indicate nell’Ordinanza cautelare del 19/12/2024, n. 5850, la quale aveva indicato che il potere di annotazione rientra nella funzione di vigilanza intestata all’ANAC, alla quale spetta anche il compito di controllare le informazioni, comunque pregiudizievoli per gli operatori economici segnalati, mediante un adeguato filtro procedimentale e il riconoscimento a favore del privato del diritto al contraddittorio e alla fruizione delle garanzie partecipative;
- sussistente il periculum in mora nell’attualità del danno inferto dall’annotazione all’immagine della ricorrente e nel correlato aggravio che la stessa subisce nella partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- pertanto, di accogliere la domanda cautelare, sospendendo, in parte qua, il Regolamento adottato con Delib. ANAC 20/06/2023, n. 272 e l’atto applicativo impugnato, e ordinando l’oscuramento dell’annotazione fino alla decisione di merito.

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Si veda anche Contratti pubblici: nuovo Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico e l'art. 24, comma 1, della Delib. ANAC 20/06/2023, n. 272, il quale prevede che le disposizioni dell’articolo 5 e delle Parti II e III del citato Regolamento si applicano fino a nuove indicazioni che saranno fornite all’esito della completa operatività delle disposizioni contenute nella Delib. ANAC 20/06/2023, n. 262.

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