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10/06/2024

Principio di risultato, criterio interpretativo del bando di gara

Il principio del risultato può essere utilizzato dal giudice quale criterio interpretativo per risolvere il contrasto tra il “dato formale” e il “dato sostanziale” della legge di gara.

C. Stato 04/06/2024, n. 4996 si è pronunciato sul particolare ruolo che il nuovo Codice dei contratti pubblici attribuisce al principio di risultato nella lettura e interpretazione della legge di gara.
In particolare i giudici hanno chiarito che, anche se il principio del risultato è stato reso solo di recente esplicito dal nuovo Codice dei contratti pubblici del 2023, tale principio era già immanente al sistema della c.d. amministrazione di risultato che la dottrina ha ricondotto al principio di buon andamento dell’attività amministrativa già prima dell’espressa affermazione contenuta nell’art. 1 del D. Leg.vo 36/2023 con specifico riferimento alla disciplina dei contratti pubblici. La prevalenza per gli aspetti sostanziali, rispetto a quelli puramente formali, nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica, è stata infatti riconosciuta in più occasioni dalla giurisprudenza, anche prima del Codice del 2023.
Di conseguenza, il risultato può essere adottato dal giudice quale criterio orientativo  per i casi in cui debba essere risolto il dubbio sulla sorte di procedure ad evidenza pubblica anche non rette dal medesimo D. Leg.vo 36/2023.

L’amministrazione, pertanto, deve tendere al miglior risultato possibile, in “difesa” dell’interesse pubblico per il quale viene prevista una procedura ad evidenza pubblica, trattandosi di un principio considerato quale valore dominante del pubblico interesse da perseguire e che esclude che l’azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell’obiettivo finale.
Detto principio risponde all’esigenza di privilegiare l’effettivo e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell’azione pubblica, prendendo in considerazione i fattori sostanziali dell’attività amministrativa. Per il giudice amministrativo il principio del risultato rappresenta dunque il criterio interpretativo a cui ricorrere per risolvere i casi di contrasto tra il “dato formale” del pedissequo rispetto del bando e il “dato sostanziale della idoneità delle partecipazioni dell’operatore economico (e dunque dell’interesse sostanziale dell’amministrazione alla spedita realizzazione del bene pubblico).

Il principio del risultato non deve tuttavia essere posto in chiave antagonista rispetto al principio di legalità, rispetto al quale potrebbe realizzare una potenziale frizione. Al contrario, il valore del risultato concorre ad integrare il paradigma normativo del provvedimento e dunque ad ampliare il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo, facendo transitare nell’area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte che sinora erano considerate come attinenti al merito e che fossero come tali insindacabili (sul punto si veda anche la Nota: Obbligo di sopralluogo, principio di risultato e di fiducia nel Codice 2023).

Dalla redazione