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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 27/05/2024, n. 12
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CAPO I - Ambito di applicazione, finalità e principi |
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. La presente legge e i relativi regolamenti attuativi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e statale, disciplinano le seguenti procedure |
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Art. 2 - Finalità1. La presente legge ha come obiettivo la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente, l'utilizzazione accorta e razionale delle ri |
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Art. 3 - Principi1. Le disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti attuativi si conformano agli obblighi internazionali nonché ai principi stabiliti: a) dagli articoli 69 e |
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CAPO II - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) |
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Art. 4 - Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VAS1. Le finalità in materia di VAS sono stabilite dal comma 3 e dalla lettera a) del comma 4 dell'articolo 4 del TUA. |
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Art. 5 - Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VAS1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 e del comma 6 dell'articolo 12 del TUA, sono sottoposti a VAS i piani e i programmi di cui ai commi da 1 a 4 del |
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Art. 6 - Commissione regionale VAS1. Il Presidente della Giunta regionale istituisce con proprio decreto la Commissione regionale VAS individuando quali componenti: a) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordi |
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Art. 7 - Regolamenti attuativi in materia di VAS1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, statale e regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, di seguito BUR, approva e pubblica nel BUR uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 e della lettera a) del comma 2 dell'articolo 54 dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con |
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CAPO III - Procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) |
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Art. 8 - Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VIA1. Le finalità in materia di VIA sono stabilite dal comma 3 e dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 del TUA. |
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Art. 9 - Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VIA1. In conformità a quanto previsto dai commi 3 e 8 dell'articolo 7-bis del TUA, è individuata all'Allegato A della presente legge la ripartizione delle competenze in materia di VIA. 2. La Regione, che si esprime, ove disposto, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale VIA di cui all'articolo 10 della presente legge, è autorità competente per le procedure in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA, con riferimento: a) ai progetti di interventi ed opere individuati nella ripartizione di cui a |
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Art. 10 - Comitato tecnico regionale VIA1. Il Comitato tecnico regionale VIA è l'organo tecnico-istruttorio che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione ed è composto da professionalità competenti nelle seguenti materie: a) ambiente (aria, acqua, clima); b) pianificazione territoriale e urbanistica; c) tutela dei beni culturali e del paesaggio; d) infrastrutture e mobilità; e) tutela delle specie biologiche e della biodiversità; f) tutela dell'assetto agronomico e forestale; |
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Art. 11 - Comitati tecnici VIA provinciali o della Città metropolitana di Venezia1. Ogni Provincia e la Città metropolitana di Venezia istituisce il rispettivo Comitato tecnico VIA provinciale o della Città metropolitana di Venezia in |
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Art. 12 - Sanzioni in materia di VIA1. L'Autorità competente ai sensi dell'articolo 9 della presente legge svolge le attività di controllo relative al rispetto delle condizioni ambienta |
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Art. 13 - Regolamenti attuativi in materia di VIA1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, statale e regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel BUR, approva e pubblica nel BUR uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 e della lettera a) del comma 2 dell'articolo 54 dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti e individuati, in materia di VIA: a) gli atti di indirizzo e di coordinamento per lo svolgimento delle procedur |
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CAPO IV - Procedure per la valutazione di incidenza ambientale (VINCA) |
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Art. 14 - Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VINCA1. Le finalità in materia di VINCA sono stabilite dai paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE "Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli |
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Art. 15 - Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VINCA1. Le competenze in materia di VINCA sono stabilite ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 del DPR n. 357/1997 e nel rispetto degli indirizzi delle Linee Guida Nazionali VINCA. 2. L'autorità competente in materia di VIA e di VAS provvede, nell'ambito delle medesime procedure di valutazione, agli adempimenti connessi alla VINCA, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del TUA. 3. Salvo che per le ipotesi di cui al comma 2, le funzioni in materia di VINCA sono esercitate dalla Regione, quale autorità competente, ad eccezione di quelle delegate ai sensi del comma 5 del presente articolo e di quelle già di competenza dei Comuni ai sensi dell'articolo 57 della legge 28 dicem |
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Art. 16 - Sanzioni in materia di VINCA1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove previste, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) il pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 a chiunque attui piani, programmi, progetti, interventi o attività in assenza della preventiva VINCA; |
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Art. 17 - Regolamenti attuativi in materia di VINCA1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, statale e regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel BUR, approva e pubblica nel BUR uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 e della lettera a) del comma 2 dell'articolo 54 dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti e individuati, in materia di VINCA: |
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Art. 18 - Piani di gestione dei siti "Natura 2000" e misure di conservazione1. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 della legge reg |
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CAPO V - Procedure per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) |
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Art. 19 - Finalità, definizione e oggetto della disciplina dell'AIA1. Le finalità in materia di AIA sono stabilite dalla lettera c) del comma 4 dell'articolo 4 del TUA. |
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Art. 20 - Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di AIA1. Ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 7 del TUA, sono sottoposti ad AIA, in sede regionale, i progetti di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del TUA che non risultano ricompresi anche nell'Allegato XII alla Parte Seconda del TUA e le loro modifiche sostanziali. 2. La Regione è autorità competente per i procedimenti di rilascio dell'AIA con riferimento ai progetti individuati nella ripartizione di cui all'Allegato B alla presente legge, nonché per i procedimenti di rilascio dell'AIA con riferimento agli impianti di piano individuati dal Piano regionale di gestione dei rifi |
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Art. 21 - Sanzioni in materia di AIA1. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione trova applicazione quanto previsto dal comma 9 |
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Art. 22 - Regolamenti attuativi in materia di AIA1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, statale e regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel BUR, approva e pubblica nel BUR uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 e della lettera a) del comma 2 dell'articolo 54 dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti e individuati, in materia di AIA: |
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CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 23 - Disposizioni transitorie1. Le Province e la Città metropolitana di Venezia, ove necessario, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni della presente legge. 2. Al fine di garantire |
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Art. 24 - Disposizioni finali1. Gli Allegati A e B della presente legge possono essere modificati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. |
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Art. 25 - Abrogazioni e modifiche di leggi regionali1. Sono e restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni regionali: a) l'articolo 5-bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente"; b) l'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"; c) l'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 26 "Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni, a |
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Art. 26 - Norma finanziaria1. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 3, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree Protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 1 "Spese correnti", la cui disponibilità è incrementata mediante le nuove entrate di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 e introitate al Titolo 3 "Entrate extratributari |
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Art. 27 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22, sal |
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