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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 02/02/2024, n. 34
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Deliberaz. G.P. Bolzano 02/02/2024, n. 34
- Deliberaz. G.P. 20/08/2024, n. 692
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Testo del documentoLa legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, prevede, all’articolo 4, comma 1, lettera b) la possibilità di concedere aiuti per la costruzione di impianti collettivi di lavaggio delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari. La legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea provinciale 2019) prevede all'articolo 13, comma 3 che tra l'altro possono essere finanziate la costruzione di impianti collettivi per il lavaggio delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari. Il lavaggio delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari in campo può portare, se eseguito in modo improprio, a immissioni di prodotti fitosanitari nelle acque superficiali e sotterranee che sono da evitare. È quindi opportuno promuovere un uso responsabile, sostenibile e rispettoso dell’acqua dei prodotti fitosanitari anche nella fase di lavaggio delle attrezzature per l’applicazione. |
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Criteri per incentivare impianti collettivi di lavaggio delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitariArticolo 1 - Ambito di applicazione 1. I presenti criteri disciplinano la concessione di aiuti per la costruzione di impianti collettivi di lavaggio delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche. 2. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. Tale regolamento prevede che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell’arco di tre anni.
Articolo 2 - Obiettivi 1. Gli investimenti devono perseguire i seguenti obiettivi: a) la promozione di pratiche di utilizzo rispettose dell'acqua attraverso impianti a gestione collettiva; b) l’utilizzo responsabile e sostenibile dei prodotti fitosanitari in base alla pulizia professionale delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari, in particolare evitando immissioni inutili di prodotti fitosanitari nelle acque superficiali e sotterranee.
Articolo 3 - Beneficiari 1. Beneficiari degli aiuti previsti dai presenti criteri sono: a) le imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE; b) le cooperative di acquisto agricolo. 2. I beneficiari devono avere una sede operativa nella Provincia autonoma di Bolzano.
Articolo 4 - Iniziative ammissibili 1. Sono ammesse ad aiuto le spese per la costruzione, l'adattamento, l'ammodernamento, l'ampliamento, la trasformazione tecnica e il potenziamento tecnico di impianti collettivi di lavaggio esterno delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari, incluso l'acquisto dei beni connessi, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge provinciale del 17 ottobre 2019, n. 10, e successive modifiche, sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano. N1
Articolo 5 - Tipologia e ammontare dei contributi 1. L’agevolazione delle iniziative di cui all’articolo 4 dei presenti criteri avviene mediante la concessione di contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ammessa.
Articolo 6 - Importi minimi e massimi delle spese ammesse |
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