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Deliberaz. G.P. Bolzano 10/01/2023, n. 27

Criteri per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.P. 02/02/2024, n. 34
- Deliberaz. G.P. 28/02/2023, n. 180
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Testo del documento

I criteri per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole approvati con propria delibera n. 917 del 26 ottobre 2021 sono scaduti il 31 dicembre 2022.

È necessario approvare un nuovo regime di aiuti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472 della commissione europea del 14 dicembre 2022 e prevedere talune modifiche concernenti le tipologie di macchine ed attrezzature ammesse ad aiuto, il divieto di cumulo con gli aiuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché l'eccezione per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di aiuto in caso di distruzione a causa di incendi. Sono inoltre previste precisazioni con riguardo ai presupposti per la concessione di aiuti per rimesse agricole, per danni causati da calamità naturali e per strade r

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Criteri per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione di aiuti per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole e per rimuovere i danni causati da calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e k), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche. Gli aiuti previsti dai presenti criteri soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022 (GU L 327/1 del 21 dicembre 2022), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, nonché le condizioni specifiche per le categorie di aiuti di cui all'articolo 14 del capo III dello stesso regolamento; questi aiuti sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Gli investimenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) miglioramento della redditività complessiva e della sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'Unione europea;

c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura;

d) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

3. I presenti criteri si applicano agli aiuti fino a un importo pari a 600.000,00 euro per impresa e per progetto di investimento.

4. Sono escluse dalla concessione di aiuti individuali le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

5. Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

6. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

 

Art. 2 - Beneficiari

1. Beneficiari degli aiuti previsti dai presenti criteri sono le microimprese, nonché le piccole e medie imprese (PMI) che, anche in forma associata non temporanea, che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/2472, che sono attive nella produzione agricola primaria e iscritte nell'anagrafe provinciale delle imprese agricole.

2. Gli aiuti per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 2, e comma 5, lettere da a) a d), possono inoltre essere erogati alle microimprese e alle PMI quali beneficiarie finali tramite i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui agli articoli 862 e 863 del Codice Civile.

3. Dal beneficio degli aiuti sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 59, del regolamento (UE) n. 2022/2472.

 

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini dei presenti criteri s'intende per:

a) "superficie foraggera avvicendata", "arativo" e "frutta": i tipi colturali così come definiti nel manuale dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole, nella versione vigente;

b) "superficie foraggera": l'insieme delle superfici coltivate a prato e pascolo, nonché foraggere avvicendate, come fissati nel Manuale dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole, nella versione vigente;

c) "malghe": le malghe definite alpeggi nel manuale dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole, incluse le relative strutture necessarie all'alpeggio;

d) "aziende a indirizzo produttivo misto": imprese agricole che esercitano attività in diversi ambiti della produzione primaria;

e) "punti di svantaggio": punteggio assegnato per gli svantaggi naturali che caratterizzano un'impresa agricola, disciplinato ai sensi dell'articolo 13 del D.P.P. 9 marzo 2007, n. 22;

f) "azienda in forma associata": 'impresa agricola con personalità giuridica, formata da diverse singole imprese agricole;

g) "acquisto di macchine ed attrezzature": data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'acquisto;

h) "conduzione biologica": conduzione biologica di un'impresa agricola in conformità con le disposizioni di cui al regolamento (EU) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica. Per quanto riguarda il rispetto del carico di bestiame medio massimo si rimanda ai valori di cui all'allegata tabella 1, ridotto di almeno 0,2 UBA per ettaro di superficie foraggera. Per quanto riguarda la categoria "superfici foraggere fino a 1250 metri di altitudine" si applica il carico massimo di 2 UBA per ettaro di superficie foraggera.

 

Art. 4 - Iniziative ammesse

1. Sono ammesse ad aiuto la costruzione, la ristrutturazione, il risanamento o l'acquisto di:

a) edifici ad uso aziendale per il ricovero del bestiame, con relativi locali annessi e depositi per il foraggio e per le deiezioni animali;

b) edifici ad uso aziendale per il deposito di macchine e attrezzi agricoli e di mezzi aziendali con un'altezza utile di minimo 3 metri.

2. Sono ammesse ad aiuto la costruzione e manutenzione straordinaria di strade rurali, degli adiacenti muri di sostegno per collegamenti interaziendali e di muri di sostegno per superfici viticole, nonché la costruzione e la manutenzione straordinaria di strade consorziali per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

3. È ammesso ad aiuto l'acquisto delle seguenti macchine e attrezzature, compresi i relativi programmi informatici, per la meccanizzazione esterna:

a) falciatrici e loro attrezzature accessorie per la fienagione, transporter o falciatrici a due assi e caricoforaggio portati;

b) macchine e attrezzature impiegate da più aziende nell'ambito di un'associazione utenti macchine agricole o di aziende agricole associate.

4. È ammesso ad aiuto l'acquisto delle seguenti macchine e attrezzature, compresi i relativi programmi informatici, per la meccanizzazione interna:

a) sistemi per la mungitura e impianti di mungitura automatici;

b) impianti per la refrigerazione e conservazione del latte;

c) impianti e attrezzature per l'asportazione del letame, pompe, miscelatori, separatori e impianti per l'asporto di liquiletame;

d) trasportatrici pneumatiche per il fieno e impianti per l'essiccazione del fieno;

e) gru fisse e mobili per fienili.

5. Sono ammesse ad aiuto le spese per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, compresi i conseguenti lavori di ripristino e di messa in sicurezza geotecnica, concernenti:

a) lavori su superfici agricole utilizzate;

b) lavori a impianti e infrastrutture agricoli;

c) lavori a costruzioni ad uso aziendale, compresi gli edifici per le attività connesse con l'agricoltura;

d) l'acquisto di macchine agricole;

e) l'acquisto di animali.

 

Art. 5 - Casi di esclusione dall'aiuto

1. Non possono beneficiare dell'aiuto:

a) le iniziative di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 5, su malghe nonché le iniziative di cui all'articolo 4 per impianti per la produzione di biogas e di biocarburanti;

a1) le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, per più di 20 UBA-bovini, che sono ammissibili agli aiuti nell’ambito dell’intervento SRD01 del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 della Provincia autonoma di Bolzano con le risorse finanziarie previste a tale scopo; N2

b) le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), su superfici frutti-viticole;

c) le iniziative di cui all'articolo 4, comma 2:

1) su superfici frutti-viticole e arative, eccetto i muri di sostegno per superfici viticole;

2) per le quali non sia stato prodotto un titolo abilitativo valido ai sensi dell'articolo 72, comma 1 o comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, eccetto i muri di sostegno per superfici viticole;

3) realizzate in concomitanza o in seguito a cambiamenti di coltura da bosco o da alpeggio eseguiti nell'arco degli ultimi cinque anni;

4) su superfici situate a oltre 2000 m di altitudine sul livello del mare;

d) le iniziative di cui all'articolo 4, comma 3, a favore di amministrazioni dei beni di uso civico e associazioni agrarie;

e) le iniziative di cui all'articolo 4, comma 5, lettere a) e b), per spese per danni a superfici sulle quali negli ultimi due anni sono stati realizzati nuovi impianti, terrazzamenti o grandi movimenti di terra o miglioramenti fondiari e sulle quali i danni sono stati causati da frane, valanghe, cadute massi o cedimenti di muri con punto di distacco nello stesso appezzamento;

f) le iniziative di cui all'articolo 4, comma 5, lettere c), d) e e), per spese per danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

g) le iniziative di cui all'articolo 4, comma 5, per spese coperte da assicurazioni;

h) funivie per il trasporto di materiale, tunnel in film plastici e condotte di acqua potabile.

 

Art. 6 - Importi minimi delle spese ammissibili

1. Sono ammissibili i seguenti importi minimi di spesa, che devono essere documentati al momento della rendicontazione:

a) 2.500,00 euro per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), e comma 5, lettere a) e b), su prati o superfici foraggere avvicendate;

b) 5.000,00 euro rispettivamente per le iniziative di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5, eccetto quelle di cui alla lettera b) del presente comma;

c) 10.000,00 euro rispettivamente per le iniziative di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.

 

Art. 7 - Requisiti generali

1. Ai fini della concessione di un aiuto l'impresa agricola deve coltivare almeno:

a) 1,0 ettaro di superficie frutti-viticola o 2,0 ettari di superficie a prato, foraggera avvicendata o arativa per le iniziative di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4;

b) 0,5 ettari di superficie frutti-viticola o arativa o 1,0 ettaro di superficie a prato o foraggera avvicendata per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 5.

2. Se l'impresa agricola coltiva diversi tipi di colture, che singolarmente non

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