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24/01/2024

Appalti pubblici: rilievi ANAC su applicazione di accordi quadro e criterio dell'OEPV

L'ANAC ha richiamato una stazione appaltante per la non corretta applicazione dello strumento dell'accordo quadro e del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV).

Fattispecie
Nell'ambito di una procedura telematica aperta per l’affidamento degli accordi quadro con un unico operatore inerenti i lavori di nuova costruzione/ampliamento/adeguamento/ristrutturazione di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico avviata in vigenza del D. Leg.vo 50/2016, l'ANAC ha contestato alla stazione appaltante anomalie relative a:
1. carenza di adeguata documentazione tecnica degli atti di gara dell’accordo quadro;
2. incongrua applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV). 

Rilievi ANAC
1. Per quanto riguarda il primo punto è stato rilevato che:
- i documenti allegati al bando di gara, per l’affidamento di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Leg.vo 50/2016, non sono adeguati ad identificare compiutamente l’oggetto delle prestazioni; tale carenza manifesta una non corretta interpretazione, e conseguente applicazione, dell’Istituto dell’accordo quadro;
- l’accordo quadro è uno strumento negoziale, non una procedura di affidamento; tale tipologia contrattuale può essere adottata dalla stazione appaltante, se e quando ritenuta dalla stessa conveniente, sempre però nel rispetto delle procedure del codice;
- sussiste la necessità che le prestazioni da svolgersi siano compiutamente identificate negli atti di gara per assicurare la più ampia concorrenza e al fine di consentire all’appaltatore di formulare un’offerta seria e consapevole (Sent. C. Stato 06/08/2021, n. 5785);
- nello specifico caso in esame, in cui sono previste anche nuove edificazioni, restauri ed interventi complessi, gli elementi tecnici forniti ai concorrenti non possono ritenersi sufficienti a definire tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori rendendosi perciò necessaria, per perseguire la massima concorrenza, la riapertura del confronto competitivo;
- la stazione appaltante, pertanto, ricadendo l’appalto in esame nel caso di accordo quadro incompleto, avrebbe dovuto più propriamente bandire la gara ai sensi della lett. c) dell'art. 54, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016 prevedendo, quindi, la successiva riapertura del confronto competitivo tra gli operatori selezionati una volta acquisiti gli elementi tecnici atti alla completa definizione degli interventi.

2. La seconda criticità rilevata si riferisce all’incongrua applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; in proposito è stato considerato quanto segue:
- all’assenza/carenza di progettualità consegue una incongrua definizione dei criteri di attribuzione dei punteggi per l’OEPV;
- l’OEPV, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del D. Leg.vo 50/2016, è individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita; l'OEPV è inoltre valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto;
- l'obiettivo del criterio è quello di migliorare la qualità degli appalti pubblici, valorizzando il più possibile gli aspetti qualitativi, innovativi e tecnici della commessa; in tal senso deve essere dato particolare risalto alle soluzioni migliorative proposte dall’appaltatore, volte a innalzare il livello qualitativo dell’appalto;
- nello specifico caso in esame in carenza di specifici elementi tecnici negli atti di gara nessuno dei criteri previsti nel disciplinare può riferirsi alla valorizzazione degli aspetti qualitativi, innovativi e tecnici della commessa.

Conclusioni ANAC
Posto quanto sopra, l'ANAC ha ritenuto:
- la non adeguata applicazione dell’art. 54 del D. Leg.vo 50/2016 posto che, nel caso di accordo quadro incompleto come quello in esame, è necessario che la gara sia effettuata ai sensi della lett. c), dell'art. 54, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016, prevedendo la riapertura del confronto competitivo;
- la non adeguata applicazione del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa considerato che i criteri/subcriteri previsti non sono atti a consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta secondo le indicazioni fornite dall’art. 95 del D. Leg.vo 50/2016 e dalle Linee guida ANAC n. 2 (di alla Delib. ANAC 02/05/2018, n. 424).

Dalla redazione