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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Superbonus rafforzato, condizioni per la fruizione dell’agevolazione
SUPERBONUS RAFFORZATO - L’art. 119 del D.L. 34/2020, commi 4-ter e 4-quater, prevede che i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali Superbonus (Eco e Sisma) - per tutti gli interventi da questo previsti - siano aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione di fabbricati danneggiati in tutti i comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi a partire dal 01/01/2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (per approfondimenti ed esempi pratici vedi anche Sismabonus e contributi per la ricostruzione, compatibilità e chiarimenti).
Il cd. Superbonus rafforzato spetta in alternativa al contributo per la ricostruzione: la fruizione di dette agevolazioni, infatti, presuppone il diritto al contributo e la successiva rinuncia formale allo stesso (per maggiori approfondimenti vedi anche Superbonus rafforzato, il contributo di ricostruzione preclude l’accesso all’agevolazione).
DIRITTO AL CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE - L’Agenzia delle entrate, esaminando il caso di specie, ha ribadito che in relazione agli interventi prospettati nell’Interpello, l'Istante potrà può fruire del cd. Superbonus rafforzato:
- rinunciando al contributo;
- qualora sussista il diritto al contributo per la ricostruzione.
In relazione alla sussistenza del diritto al contributo per la ricostruzione, e dunque al fine di poter usufruire del Sismabonus rafforzato, occorre che:
- il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza (nesso di causalità diretta);
- il livello del danno sia tale da determinare l’espressione del giudizio di inagibilità del fabbricato, ovvero scheda AeDES con esito di inagibilità corrispondente a B, C o E. Le agevolazioni fiscali maggiorate non competono per gli edifici con scheda AeDES esito A, D o F.
La dichiarazione di rinuncia al contributo per la ricostruzione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e la scheda AeDES con esito di inagibilità corrispondente a B, C o E, devono essere conservate dal contribuente ed esibite in caso di controlli fiscali.
GUIDA AGENZIA DELLE ENTRATE LUGLIO 2021 - Tale chiarimento è pervenuto dall’Agenzia delle entrate, la quale ha pubblicato una guida nella quale approfondisce, sotto forma di domande e risposte, diversi aspetti relativi alla fruizione del Superbonus relativamente agli edifici danneggiati da eventi sismici (vedi anche Eco-Sismabonus nei territori colpiti da sisma: quesiti e soluzioni Agenzia entrate).