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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 15/03/2024, n. 36
L. 15/03/2024, n. 36
L. 15/03/2024, n. 36
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Capo I - FINALITÀ E DEFINIZIONI |
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Art. 1. - Finalità1. La presente legge è volta alla promozione e al sostegno dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e al rilancio del sistema produttivo ag |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini della presente legge, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, lettera n) , del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, |
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Capo II - SOSTEGNO ALL’INSEDIAMENTO DEI GIOVANI NELL’AGRICOLTURA |
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Art. 3. - Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell’agricoltura1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con la dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. 2. Le ri |
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Art. 4. - Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell’agricoltura1. I soggetti di cui all’articolo 2 che intraprendono un’attività d’impresa hanno la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l’aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta. Il predetto regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’articolo 32 del te |
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Art. 5. - Agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici1. In caso di contratti di compravendita aventi ad oggetto l’acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a |
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Art. 6. - Credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione1. Nelle more dell’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti il riordino dei crediti d’imposta ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a) , numero 1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) , della presente legge che h |
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Capo III - MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA DEI GIOVANI NEL SETTORE AGRICOLO E IL RICAMBIO GENERAZIONALE |
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Art. 7. - Agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle superfici coltivate1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i giovani imprenditori agricoli di cui all’articolo 2 della presente legge, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo profess |
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Art. 8. - Prelazione di più confinanti1. Ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione di cui all’articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, del diritto di riscatto di cui all’articolo 8, quint |
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Art. 9. - Servizi di sostituzione1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l’erogazione di incentivi alle associ |
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Capo IV - ATTIVITÀ DI ANALISI IN MATERIA DI LAVORO AGRICOLO |
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Art. 10. - Costituzione dell’Osservatorio nazionale per l’imprenditoria e il lavoro giovanile nell’agricoltura1. Al fine di favorire sinergie amministrative nel campo dell’imprenditoria giovanile, anche attraverso il raccordo tra le iniziative statali e regionali, il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, provvede con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla costituzione dell’Osservatorio nazionale per l’imprenditoria e il lavoro giovanile nell’agricoltura (ONILGA), composto da rappresentanti del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare. All’ONILGA sono attribuite le seguenti competenze: a) raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possib |
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Capo V - ULTERIORI MISURE IN FAVORE DELL’IMPRENDITORIA GIOVANILE NELL’AGRICOLTURA E DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 12. - Clausola di salvaguardia1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilme |
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Art. 13. - Disposizioni finanziarie1. Dall’attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 3, 4, 6 e 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili |
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