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D. Leg.vo 27/05/2022, n. 82

Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 13/06/2023, n. 69 (L. 10/08/2023, n. 103)
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

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Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi di cui ai commi 2 e 3 immessi sul mercato a far data dal 28 giugno 2025.

2. Il presente decreto si applica ai seguenti prodotti immessi sul mercato:

a) sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori per tali sistemi hardware;

b) i terminali self-service di pagamento e quelli destinati alla fornitura dei servizi disciplinati dal presente decreto;

c) apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica;

d) apparecchiatur

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:

a) «persone con disabilità»: coloro che presentano minorazioni fisiche, psichiche o sensoriale ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) «prodotto»: sostanza, preparato o merce fabbricati attraverso un processo di fabbricazione, diversi da alimenti, mangimi, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;

c) «servizio»: un servizio quale definito all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

d) «fornitore di servizi»: una persona fisica o giuridica che fornisce un servizio sul mercato dell'Unione o si offre di fornire tale servizio ai consumatori nell'Unione;

e) «servizi di media audiovisivi»: i servizi definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE recepita con l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

f) «servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi»: servizi trasmessi da reti di comunicazione elettronica utilizzati per individuare, selezionare, ricevere informazioni sui servizi di media audiovisivi e visualizzare tali servizi e tutte le caratteristiche correlate, quali sottotitoli per non udenti e ipoudenti, audiodescrizione, sottotitoli parlati e interpretazione in lingua dei segni, derivanti dall'attuazione di misure per rendere i servizi accessibili e includono guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides - EPG) ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2010/13/UE, recepita con l'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

g) «apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi»: apparecchiature il cui scopo principale è fornire accesso ai servizi di media audiovisivi;

h) «servizio di comunicazione elettronica»: i servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita con l'articolo 2, comma 1, lettera fff), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

i) «servizio di conversazione globale»: il servizio di conversazione globale quale definito all'articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

l) «centro di raccolta delle chiamate di emergenza» o «PSAP»: un centro di raccolta delle chiamate di emergenza o PSAP quale definito all'art

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Art. 3. - Requisiti di accessibilità

1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, devono essere conformi ai requisiti di accessibilità di cui alle sezioni I e, salvo i terminali self-service, II dell'allegato I.

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Art. 4. - Requisiti supplementari per i servizi di trasporto

1. I servizi conformi ai requisiti sulla fornitura di informazioni accessibili e sulle informazioni sull'accessibilità previsti dai regolamenti (CE) n

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Art. 5. - Libera circolazione

1. La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti o la fornitura sul territorio nazionale dei servizi conformi alle disposizioni del presen

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Art. 6. - Obblighi del fabbricante

1. Il fabbricante dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, certifica che i prodotti immessi sul mercato sono stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 3.

2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica in conformità all'allegato III ed esegue o fa eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui al medesimo allegato, e, se positiva, redige la dichiarazione UE di conformità e appone la marcatura CE.

3. Il fabbricante conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di cinque anni dalla data di immissione sul merc

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Art. 7. - Rappresentante autorizzato

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato a eseguire i compiti specificati nel mandato stesso. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i compiti seguenti:

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Art. 8. - Obblighi dell'importatore

1. L'importatore immette sul mercato solo prodotti conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3.

2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, l'importatore verifica che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità stabilita all'allegato III. Esso assicura che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica prescritta dall'allegato III, che il prodotto rechi marcatura CE e sia accompagnato dall'ulteriore documentazione prescritta dal presente decreto e che il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all'articolo 6.

3. L'

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Art. 9. - Obblighi del distributore

1. Prima di immettere un prodotto a disposizione sul mercato, il distributore verifica che esso rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana ovvero in lingua inglese e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati ai requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 8.

2. Il distributore che

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Art. 10. - Obblighi dei fabbricanti che si applicano agli importatori e ai distributori

1. L'importatore o il distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio d'impresa oppure modifica un prodotto già immesso

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Art. 11. - Identificazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici di cui agli articoli da 6, 7, 8 e 9 indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta ogni operatore economico

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Art. 12. - Obblighi del fornitore di servizi

1. Il fornitore di servizi progetta e fornisce i servizi in conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, comma 2. Nei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è assicurata, ove possibile, la disponibilità di più canali sensoriali.

2. Il fornitore di servizi predispone le informazioni necessarie in conformità dell'allegato IV indicando le modalità con le quali sono soddisfatti requisiti di ac

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Art. 13. - Modifica sostanziale e onere sproporzionato

1. I requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 si applicano soltanto nella misura in cui la conformità:

a) non richieda una modifica sostanziale di un prodotto o di un servizio tale da comportare la modifica sostanziale della sua stessa natura;

b) non comporti l'imposizione di un onere sproporzionato agli operatori economici interessati.

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Art. 14. - Presunzione di conformità

1. I prodotti e i servizi che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella gazzetta ufficiale d

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Art. 15. - Dichiarazione UE di conformità dei prodotti

1. La dichiarazione UE di conformità rilasciata dal fabbricante attesta la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Nei casi di cui all'articolo 13 la dichiarazione UE di conformità attesta quali requisiti di accessibilità non sono applicabili.

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Art. 16. - Marcatura CE dei prodotti

1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed è apposta sul prodotto o sulla sua targ

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Art. 17. - Vigilanza del mercato dei prodotti

1. Ai prodotti si applicano gli articoli 15, paragrafo 3, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 765/2008.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di Autorità di vigila

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Art. 18. - Prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico sia in possesso di sufficienti elementi per ritenere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, valuta il prodotto rispetto a ciascuno dei requisiti applicabili in base al presente decreto. Gli operatori economici interessati cooperano a tal fine con il Ministero dello sviluppo economico. Se il Ministero dello sviluppo economico accerta che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, richiede all'operatore economico di adottare le misure correttive per renderlo conforme entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità, da esso stabilito. Qualora l'operatore economico interessato non abbia adottato misure correttive adeguate entro il termine indicato, il Ministero indica all'operatore un termine supplementare ragionevole per procedere al ritiro del prodotto dal mercato.

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Art. 19. - Procedura di salvaguardia dell'Unione per prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità

1. Se, all'esito della procedura di salvaguardia dell'Unione cui all'articolo 20, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 882/2019, la misura di cui all'

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Art. 20. - Non conformità formale

1. Fatto salvo l'articolo 18, il Ministero dello sviluppo economico fissa un termine entro il quale l'operatore economico interessato pone fine alla non conformità contestata, ove accerti che:

a) la marcatura CE è stata apposta in v

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Art. 21. - Conformità dei servizi

1. L'Agenzia per l'Italia Digitale, in qualità di Autorità di vigilanza sui servizi, qualora sia in possesso di sufficienti elementi per ritenere che un servizio non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, ne valuta la conformità rispetto a ciascuno dei requisiti applicabili in base al presente decreto. Se accerta che un servizio di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), numeri 1), 2), 3) e 4), d), e) e f) non rispetta i requisiti di accessibilità di cui al presente decreto, l'Agenzia richiede al fornitore di servizi di adottare le misure correttive per rendere il servizio conforme entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità, da essa stabilito. Se il fornitore di servizi interessato non adotta le misure correttive richieste entro il termine indicato, l'Agenzia indica al fornitore di servizi un termine ragionevole per procedere all'oscura

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Art. 22. - Accessibilità nel quadro di altri atti dell'Unione

1. Per i prodotti e i servizi di cui all'articolo 1 del presente decreto, i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I costituiscono i requisiti

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Art. 23. - Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell'Unione

1. La conformità alle norme armonizzate e alle specifiche tecniche, o a parti di esse, adottate ai sensi dell'articolo 14, crea una presunzione di con

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Art. 24. - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi di esenzione di cui agli articoli 3, comma 3, e 13, comma 1, l'operatore economico che contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, commi da 1 a 8, 8 commi da 1 a 7, 9, commi da 1 a 4, 10 e 12, commi da 1 a 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro, tenendo conto dell'e

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Art. 25. - Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 28 giugno 2025. Fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi. I contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, ma per non più di cinque anni da t

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Art. 26. - Assunzioni Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per l'Italia Digitale

1. Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, composizione delle controversie e gestione dei reclami, l'Agenzia per l'Italia Digitale, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica vigente, è autorizzata a bandire proc

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Art. 27. - Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 18, 21 e 26, pari ad euro 1.000.000 per l'anno 2023, ad euro 1.000.000 per l'anno 2024 e ad euro 3.569.784 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante

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Allegato I - Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi

Sezione I - Requisiti generali di accessibilità relativi ai prodotti disciplinati dal presente decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 2

I prodotti devono essere progettati e realizzati in modo da ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità e devono essere accompagnati, se possibile mediante indicazione al loro interno o su di essi, da informazioni accessibili sul loro funzionamento e sulle loro caratteristiche di accessibilità.

Requisiti relativi alla fornitura di informazioni:

a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni e avvertenze) devono essere:

i) rese disponibili attraverso più di un canale sensoriale;

ii) presentate in modo comprensibile;

iii) presentate agli utenti in modalità percepibili;

iv) presentate in caratteri di dimensioni e forme idonee, tenendo conto delle condizioni d'uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente nonché una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi;

b) le istruzioni per l'uso del prodotto, qualora non riportate sul prodotto stesso, ma rese disponibili durante l'uso del prodotto o mediante altri mezzi come un sito web, comprese le funzioni di accessibilità del prodotto, le modalità per la loro attivazione e la loro interoperabilità con le soluzioni assistive, devono essere disponibili pubblicamente quando il prodotto è immesso sul mercato e devono:

i) essere rese disponibili attraverso più di un canale sensoriale;

ii) essere presentate in modo comprensibile;

iii) essere presentate agli utenti in modalità percepibili;

iv) essere presentate in caratteri di dimensioni e forme idonee, tenendo conto delle condizioni d'uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente nonché una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi;

v) essere rese disponibili, con riferimento al contenuto, in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;

vi) essere accompagnate da una presentazione alternativa di eventuale contenuto non testuale;

vii) includere una descrizione dell'interfaccia utente del prodotto (gestione, comando e feedback, input e output), che è fornita conformemente al punto 2; per ognuno dei punti di cui al punto 2 la descrizione deve indicare se il prodotto presenta tali caratteristiche;

viii) includere una descrizione della funzionalità del prodotto, messa a disposizione con funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità conformemente al punto 2; per ognuno dei punti di cui al punto 2 la descrizione deve indicare se il prodotto presenta tali caratteristiche;

ix) includere una descrizione di come il software e l'hardware del prodotto si interfacciano con i dispositivi assistivi; la descrizione deve includere un elenco dei dispositivi assistivi che sono stati testati unitamente al prodotto.

Progettazione interfaccia utente e funzionalità:

il prodotto, compresa la sua interfaccia utente, presenta caratteristiche, elementi e funzioni che consentono alle persone con disabilità l'accesso, la percezione, l'utilizzo, la comprensione e il comando del prodotto facendo in modo che:

a) qualora consenta la comunicazione, compresi la comunicazione interpersonale, l'utilizzo, l'informazione, il comando e l'orientamento, il prodotto utilizzi più di un canale sensoriale, anche offrendo alternative ai canali visivo, uditivo, vocale e tattile;

b) qualora utilizzi il canale vocale, il prodotto renda disponibili alternative alla parola e all'intervento vocale per la comunicazione, l'utilizzo, il comando e l'orientamento;

c) qualora utilizzi elementi visivi, il prodotto renda disponibili ingrandimento, luminosità e contrasto flessibili per la comunicazione, l'informazione e l'utilizzo, oltre a garantire l'interoperabilità con programmi e dispositivi assistivi per navigare nell'interfaccia;

d) qualora utilizzi colori per trasmettere informazioni, indicare un'azione, richiedere una risposta o individuare elementi, il prodotto renda disponibile un'alternativa ai colori;

e) qualora utilizzi segnali acustici per trasmettere informazioni, indicare un'azione, richiedere una risposta o individuare elementi, il prodotto renda disponibile un'alternativa ai segnali acustici;

f) qualora utilizzi elementi visivi, il prodotto renda disponibili modalità flessibili per migliorare la chiarezza dell'immagine;

g) qualora utilizzi l'audio, il prodotto renda disponibili all'utente il controllo del volume e della velocità e migliori caratteristiche audio, comprese la riduzione di segnali acustici provenienti da prodotti nelle vicinanze che fanno interferenza, nonché la chiarezza del suono;

h) qualora richieda un utilizz

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Allegato II - Esempi indicativi non vincolanti di possibili soluzioni che contribuiscono a soddisfare I requisiti di accessibilità di cui all'allegato I

 

Sezione I - Esempi di requisiti generali di accessibilità relativi a tutti I prodotti disciplinati dalla presente direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1

 

Requisiti di cui alla Sezione I dell'Allegato I

Esempi

1. Fornitura di informazioni

a)

i) Fornire informazioni visive e tattili oppure visive e uditive indicanti il luogo in cui introdurre una carta in un terminale self-service, affinché il terminale possa essere usato da non vedenti e non udenti. ii) Utilizzare le stesse parole in modo coerente o secondo una struttura chiara e logica, affinché possano essere comprese meglio da persone con disabilità intellettuali.

iii) Fornire informazioni in formato a rilievo tattile oppure sonoro oltre a un testo di avvertenza, affinché i non vedenti possano comprenderle.

iv) Rendere possibile la lettura di un testo da parte di persone con disabilità visive.

b)

i) Fornire file elettronici leggibili da un computer mediante software di lettura dello schermo, affinché i non vedenti possano utilizzare le informazioni.

ii) Utilizzare le stesse parole in modo coerente o secondo una struttura chiara e logica, affinché possano essere comprese meglio da persone con disabilità intellettuali.

iii) Mettere a disposizione sottotitoli qualora siano fornite istruzioni video.

iv) Rendere possibile la lettura di un testo da parte di persone con disabilità visive.

v) Fornire la stampa in Braille, affinché un non vedente possa utilizzare le informazioni.

vi) Integrare un diagramma con una descrizione testuale che identifichi gli elementi principali o descriva le azioni principali.

vii) Nessun esempio

viii) Nessun esempio

ix) Integrare in uno sportello automatico di banca una presa e un software che consentano l'inserimento di cuffie auricolari tramite le quali ricevere sotto forma di suoni il testo visibile a schermo.

Progettazione dell'interfaccia utente

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Allegato III - Procedura di valutazione della conformità - prodotti

 

1. Controllo interno della produzione

Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 del presente allegato e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il prodotto interessato soddisfa i pertinenti requisiti della presente direttiva.

 

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante

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Allegato IV - Informazioni sui servizi che soddisfano I requisiti di accessibilita'

1. Il fornitore di servizi include nelle condizioni generali, o in un documento equivalente, informazioni sulla valutazione di come il servizio soddisfi i requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, comma 2. Tali informazioni precisano i requisiti applicabili e includono, se necessario ai fini della valutazione, il progetto e il fun

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Allegato V - Criteri per la valutazione del carattere sproporzionato dell'onere

Criteri per l'effettuazione e la documentazione della valutazione:

 

1. Rapporto tra i costi netti dell'ottemperanza ai requisiti di accessibilità e i costi totali (spese operative e spese in conto capitale) della fabbricazione, distribuzione o importazione del prodotto o della fornitura del servizio per gli operatori economici.

Elementi da utilizzare per valutare i costi netti della conformità ai requisiti di accessibilità:

a) criteri relativi alle spese una tantum di organizzazione di cui tenere conto nella valutazione:

i) spese connesse a risorse umane aggiuntive con competenze in materia di accessibilità;

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