N18

Il terzo comma dell'art. 21 della L. 11 novembre 1982, n. 828 (Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche), è il seguente:

N17

Il quarto comma dell'art. 3 del D.L. 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 marzo 1973, n. 205 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 marzo 1973, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972 nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania), è il seguente:

N16

Il secondo comma dell'art. 7 del D.L. 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 marzo 1972, n. 88 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 marzo 1972, n. 25, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972 e provvedimenti in favore di comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972), è il seguente:

N15

Il D.L. 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 1972, n. 734, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 ottobre 1972, n. 552, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto; e proroga dei termini previsti dal D.L. 1° aprile 1971, n. 119, in favore dei comuni colpiti dal terremoto in provincia di Viterbo».

N14

Il D.L.vo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, reca: «Disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione».

N13

Si riporta il testo del sesto comma dell'art. 28 e l'art. 29 della L. 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica):

N12

L'art. 26 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 (Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico), come sostituito dall'art. 14 della L. 27 aprile 1962, n. 231 (Modifiche al D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico), è il seguente:

N11

Il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118 reca: «Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa».

N10

Il D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1982, n. 94 reca: «Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti».

N9

Il D.L. 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1986, n. 899, reca: «Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa».