N3

La L.R. 55/2000 stabilisce che: "Le Compagnie petrolifere che non adempiono agli obblighi di cui agli articoli 1, 2 e 4 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono versare a titolo di penale, nelle casse della Regione Basilicata lire 15.000.000 (quindici milioni) per ogni giorno di ritardo."

N1

Articolo soppresso dalla L.R. 55/2000. L'articolo 3 così recitava: " Quanto previsto dai precedenti articoli deve essere realizzato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge."

N1

Capo abrogato e sostituito dalla Delib. G.R. del 27/07/2009 n.1079

N2

La legge n. 47/1975 reca: "Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi". Si trascrive il testo del relativo art. 9, come sopra modificato:

"Art. 9. - Nei periodi durante i quali il pericolo di incendio é maggiore, le amministrazioni regionali, avvalendosi dei propri organi, del personale del Corpo forestale dello Stato, nonché delle associazioni per la protezione della natura, rendono noto, nei rispettivi territori, lo stato di grave pericolosità.

N1

Il comma 9 dell'art. 5 del D.L. n. 142/1991 (Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991) prevede che: "Per l'attuazione delle misure di prevenzione nelle zone protette, anche istituite ai sensi della legge 11 marzo 1988, n.

N1

Articoli abrogati dalla L.R. del 11/08/2008 n.15. Gli articoli 2 e 3 così recitavano:

N1

Modifiche introdotte dalla L.R. del 06/05/85 n.51

N2

La Legge 27 maggio 1991, n. 176 concerne Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.