N8

Il D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni, dalla L. 15 febbraio 1980, n. 25, reca: «Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia».

N7

Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 20 maggio 1998 reca: «Modificazioni al decreto 22 ottobre 1997 recante approvazione del bando di gara relativo al finanziamento di interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata da realizzare nell'ambito di programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere".».

N6

Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997 reca: «Approvazione del bando di gara relativo al finanziamento di interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata da realizzare nell'ambito di programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartieri".».

N5

Il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 reca: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».

N4

La delibera CIPE del 16 marzo 1994, reca: «L. 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica: programmazione per il quadriennio 1992-95».

N3

Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 aprile 1991, reca: «Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata residenziale pubblica, ai sensi della L. 5 agosto 1978, n. 457 determinati dal Comitato esecutivo per l'edilizia residenziale».

N2

Il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, reca: «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa».

N1

La L. 7 marzo 1996, n. 108, reca: «Disposizioni in materia di usura».

N1

Come modificata con errata corrige in B.U. 11.11.2005, n. 48 che ha sostituito “capitolati speciali d’appalto” con “centri servizi amministrativi”.

N1

Comma abrogato dalla D.Leg.vo del 10/09/2003 n.276. Il comma abrogato così recitava: "L'attestazione di equivalenza del provvedimento di cui al comma 2 è rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni dalla richiesta dell'impresa interessata e comporta la contestuale iscrizione dell'impresa interessata e comporta la contestuale iscrizione all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 196 del 1997.