Il secondo comma dell'art. 7 del D.L. 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 marzo 1972, n. 88 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 marzo 1972, n. 25, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972 e provvedimenti in favore di comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972), è il seguente:

«L'ammontare dei contributi di cui al comma precedente non può superare la somma di L. 5.000.000 per ogni unità immobiliare».

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