Il terzo comma dell'art. 21 della L. 11 novembre 1982, n. 828 (Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche), è il seguente:

«Il limite previsto sia dal secondo comma dell'art. 7 del D.L. 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni nella L. 16 marzo 1972, n. 88, sia dal quarto comma dell'art. 3 del D.L. 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella L. 17 maggio 1973, n. 205, è elevato a lire 8 milioni».

Dalla redazione