N7

GU n. L 135 del 30.5.1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU n. L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

N6

GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU n. L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

N4

Le "vie di rapida comunicazione" ai fini del presente allegato corrispondono alla definizione data nell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975.

N3

Gli "aeroporti" ai fini del presente allegato corrispondono alla definizione data nella convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).

N2

Le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi oggetti di contaminazione radioattiva sono stati rimossi in modo definitivo dal sito in cui si trova l'impianto.

N1

Detti effetti devono comprendere gli effetti secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

N1

Termine prorogato dalla L.R. 488/99. Il termine era già stato prorogato al “31 dicembre 1999” dalla L. del 12/07/1999, n. 237

N2

Si ricorda che ai sensi dell'art. 69, comma 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, la produzione di energia da fonti rinnovabili è considerata di interesse pubblico e di pubblica utilità, anche se non eseguita dai soggetti istituzionalmente competenti, al fine dell'applicazione dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modificazioni ed integrazioni.

N1

Tale misura è determinata come rapporto tra il detto capitale proprio e gli investimenti ammissibili, entrambi in valore nominale, valutati nelle forme previste dalla legislazione vigente.