N1

Qualora l'intervento non comporti anche la trasformazione del bosco, l’autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo è rilasciata dai comuni interessati in caso di:

a) interventi su edifici già presenti per ampliamenti pari al cinquanta per cento dell’esistente e comunque non superiori a 200 metri quadrati di superficie;

N6

Articolo abrogato dalla L.R. del 03/12/2007 n.38. L'articolo 4 così recitava:" 1. La quota percentuale di assegnazione riservata ai richiedenti residenti nel Comune ove è ubicato l'intervento di nuova costruzione di edilizia sovvenzionata prevista nella misura del 15 per cento dall'articolo 38 sesto comma della legge 28 febbraio 1983 n. 6 come modificata dalla legge regionale 22 dicembre 1983 n.

N5

Articolo abrogato dalla L.R. del 03/12/2007 n.38. L'articolo 3 così recitava:" 1. Il programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata individua i casi in cui si applicano le procedure della legge regionale 23 aprile 1982 n. 22 e i casi in cui si può procedere a localizzazione diretta o a " sportello" con le procedure di cui all'articolo 14 della legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 o mediante programma organico di intervento di cui alla medesima legge regionale n. 25/1987."

N4

Articolo abrogato dalla L.R. del 03/12/2007 n.38. L'articolo 2 così recitava:" 1. Nei Comuni che presentano un fabbisogno di nuove abitazioni in base alla normativa del programma quadriennale è obbligatorio predisporre un'adeguata offerta insediativa.

N3

Articolo abrogato dalla L.R. del 03/12/2007 n.38. L'articolo 1 così recitava:"1. I contenuti operativi del programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale 1988/81 sono applicabili ove occorra anche in deroga alle disposizioni procedurali e ai requisiti tecnico - economici indicati nella vigente legislazione regionale in materia costituendone aggiornamento e integrazione. "

N1

Modifiche introdotte dalla L.R. del 15/12/95 n.57

N3

Nota nazionale - Un ascensore per merci, come definito nella UNI EN 81-1:1999, è un ascensore destinato principalmente al trasporto di merci che sono generalmente accompagnate da persone.

N2

«Ragionevole e praticabile» è definito come segue: «Nel decidere ciò che è ragionevolmente praticabile si deve valutare la gravità del rischio di infortunio comparandola alla difficoltà e al costo dell’eliminazione o riduzione di quel rischio. Se la difficoltà e i costi sono elevati, e un’attenta valutazione del rischio dimostra che esso è comparativamente poco importante, può non essere necessario intraprendere alcuna azione. D’altro canto, se il rischio è elevato, risulta necessario intervenire a qualunque costo».

N1

Appendici alla norma UNI EN 81-80

La versione completa della norma UNI EN 81-80 comprende le due appendici informative A e B, che non sono state riportate sulla Gazzetta Ufficiale.