N28

Il D.L. 23 dicembre 1995, n. 546, reca: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali», ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1995, n. 301.

N27

Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 445, reca: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali», ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1995, n. 253.

N26

Il D.L. 28 agosto 1995, n. 358, reca: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali», ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1995, n. 201.

N25

Il D.L. 28 giugno 1995, n. 256, reca: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali», ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 1995, n. 150.

N24

Il D.L. 29 aprile 1995, n. 140, reca «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali», ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1995, n. 99.

N23

I decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 16 maggio 1968 e del 7 ottobre 1971, recano rispettivamente: «Determinazione del perimetro della Valle dei Templi di Agrigento, delle prescrizioni d'uso e dei vincoli di inedificabilità».

N22

Il D.L. 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 settembre 1966, n. 749, reca: «Provvedimenti a favore della città di Agrigento in conseguenza del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966».

N21

L'art. 3 della L. 28 aprile 1971, n. 287 (Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione autostradale), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

N20

L'art. 14 del citato D.L. 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 marzo 1972, n. 88, è il seguente:

N19

Il secondo comma dell'art. 23 della L. 1° dicembre 1986, n. 879 (Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità), è il seguente: