Caratteristiche dei volumi tecnici e sanatoria paesaggistica | Bollettino di Legislazione Tecnica
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14/03/2025

Caratteristiche dei volumi tecnici e sanatoria paesaggistica

Il Consiglio di Stato fornisce chiarimenti sulle caratteristiche e requisiti dei volumi tecnici e sull’applicabilità della sanatoria paesaggistica.

VOLUMI TECNICI SANATORIA PAESAGGISTICA - Nel caso di specie il ricorrente contestava il diniego di sanatoria paesaggistica di un locale destinato “a vano tecnologico per ghiacciaie” della dimensione di 5,99 mq e di altezza di m. 2,19 di una struttura ricettiva. La Soprintendenza dichiarava improcedibile l’istanza, rilevando che il volume destinato a contenere frigoriferi non può considerarsi per la sua destinazione d’uso e per le caratteristiche architettoniche come volume tecnico. Con successivi provvedimenti il Comune respingeva l’istanza di compatibilità paesaggistica e di conformità edilizia.

CARATTERISTICHE DEI VOLUMI TECNICI - Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, i volumi tecnici sono esclusivamente i volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso a quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.
In particolare il volume tecnico si caratterizza per:
a) l’assenza di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale;
b) un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione in quanto strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all’interno dell’edificio.
Tale natura è stata ritenuta appunto ravvisabile per cabine contenenti impianti idrici, termici, motori dell’ascensore e simili, nonché per i sottotetti termici, intesi come ambienti situati sotto il solaio di copertura di un edificio, con esclusive funzioni di isolamento dagli agenti esterni dell’ultimo piano dell’edificio stesso, purché non utilizzabile per attività connesse all’uso abitativo, come nel caso di soffitte, stenditoi chiusi o locali di sgombero (C. Stato 21/01/2015, n. 175).

In sostanza, ai fini della nozione di volume tecnico, assuono valore i seguenti parametri:
- il primo, positivo e funzionale, attiene al rapporto di strumentalità necessaria del manufatto con l'utilizzo della costruzione alla quale si connette;
- il secondo ed il terzo, negativi, consistono, da un lato, nell'impraticabilità di soluzioni progettuali diverse - nel senso che tali costruzioni non devono potere essere ubicate all'interno della parte abitativa - e dall'altro lato, in un rapporto di necessaria proporzionalità tra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.
Ne consegue che rientrano nella nozione in parola solo le opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, mentre non sono riconducibili alla stessa i locali, in specie laddove di ingombro rilevante, oggettivamente incidenti in modo significativo sui luoghi esterni (C. Stato 07/07/2020, n. 4358; C. Cass. pen. 25/02/2011, n. 7217; C. Stato 21/01/2015, n. 175).

CONSIDERAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO - In tale contesto, C. Stato 10/02/2025, n. 1035 ha rilevato che nel caso di specie il locale contestato non conteneva impianti tecnologici destinati all’edificio principale, né era qualificabile come mera ghiacciaia. Si trattava, invece, di un vano adibito a deposito/magazzino al cui interno erano stati posizionati alcuni mobili frigo con vetrina funzionali all'attività di grill-barbecue all'aperto; inoltre, era ubicato in area a ragguardevole distanza dal corpo centrale dei servizi di ristorazione dell'hotel.
Il locale pertanto difettava, non solo la stretta correlazione tecnico-funzionale del manufatto con la costruzione principale, ma anche l’impossibilità di un’autonoma utilizzazione del medesimo (invero, già autonomamente utilizzato rispetto all’edificio principale). Il locale dunque non avrebbe potuto essere qualificato come vano tecnico né dal punto di vista urbanistico-edilizio né, a maggior ragione, dal punto di vista paesaggistico.
Sul punto il Collegio ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui il rilascio della compatibilità paesaggistica non è comunque consentito - stante il disposto dell’art.167, comma 4, D. Leg.vo 42/2004 - in presenza di un incremento di volumi, a prescindere dal fatto che si tratti di volumi tecnici, di volumi interrati o di altro tipo di volume.

Infine i giudici hanno anche precisato che:
a) il diniego di sanatoria paesaggistica per difetto dei presupposti tassativamente indicati dal comma 4 dell’art. 167 del D. Leg.vo 42/2004 costituisce un atto vincolato in relazione al quale non è predicabile alcun vizio di manifesta sproporzione;
b) è irrilevante che al momento della (dichiarata ma non provata) realizzazione del manufatto fosse prevista l’applicazione della sanzione pecuniaria e non di quella demolitoria, in quanto non si verte in tema di misura sanzionatoria ma meramente ripristinatoria dello stato dei luoghi, in relazione alla quale trova applicazione il principio del tempus regit actum e non quello dell’irretroattività della pena;
c) l’impossibilità di conseguire la sanatoria paesaggistica è ostativa anche alla sanatoria edilizia.

Dalla redazione

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