D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 13/12/2024, n. 0165/Pres.
Regolamento concernente la definizione degli interventi, delle varianti strutturali, dei relativi procedimenti compresi quelli di vigilanza e delle modalità di presentazione dei progetti e dei documenti connessi e conseguenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 16/2009 in materia di costruzioni in zona sismica.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 13/12/2024, n. 0165/Pres.
Il regolamento entra in vigore il 28/12/2024 e si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Il provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 16/2009 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), definisce gli interventi per ciascuna delle categorie previste all’articolo 2-bis (interventi rilevanti, di minore rilevanza e privi di rilevanza per la pubblica incolumità), le varianti strutturali e i relativi procedimenti, compresi quelli di vigilanza con i connessi controlli, e disciplina le modalità di presentazione dei progetti, specificando le fasi successive alla presentazione dei progetti, dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione all’inizio dei lavori o del preavviso dei lavori con il contestuale deposito del progetto, fino al deposito del certificato di collaudo statico o della dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori nei casi previsti. Il regolamento riporta, altresì, la carta della classificazione sismica regionale e disciplina le procedure finalizzate alla verifica della rispondenza alle norme tecniche per opere realizzate o in corso di esecuzione.
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VISTA la legge regionale 5 aprile 2024 n. 2 (Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio) che ha apportato modifiche alla
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Regolamento concernente la definizione degli interventi, delle varianti strutturali, dei relativi procedimenti compresi quelli di vigilanza e delle modalità di presentazione dei progetti e dei documenti connessi e conseguenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge regionale 16/2009 in materia di costruzioni in zona sismica
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Norme tecniche: le norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”);
b) Circolare: la circolare emanata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 21 gennaio 2019, n. 7, (Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018);
c) normativa tecnica: la normativa tecnica per le costruzioni relativa al materiale impiegato e al sistema costruttivo adottato, anche previgente alle Norme tecniche;
d) interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati interventi rilevanti: gli interventi di cui all’articolo 2bis, comma 1, lettera a), della Legge e all’articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, che, per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, possono comportare, in caso di fallimento, un rischio elevato per la pubblica incolumità e per l'assetto del territorio;
e) interventi di minore ri
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Art. 3 - (Opere strutturali FVG)
1. Per l’attuazione dell’articolo 5, comma 1, della Legge e dei successivi adempimenti correlati, nell’ottica di agevolare il processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione e di semplificare le modalità di accesso ai propri servizi, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rende disponibile il sistema informatico Opere strutturali FVG.
2. La fruizione del sistema informatico Opere strutturali FVG è vincolata all’autenticazione tramite identità digitale di livello 2.
3. In fase di compilazione delle istanze o dei preavvisi e dei relativi allegati, Opere strutturali FVG effettua il controllo a livello formale tramite la verifica automatica della presenza de
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Art. 4 - (Documentazione da trasmettere)
1. Le istanze, i preavvisi, i progetti strutturali, le comunicazioni, le varianti strutturali, le relazioni a strutture ultimate, i certificati di coll
1. Le categorie di interventi individuate all’articolo 2 bis della Legge sono le seguenti:
a) interventi rilevan
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Art. 7 - (Procedimenti di vigilanza e relativi provvedimenti)
1. I procedimenti di vigilanza comportano controlli graduati in funzione della rilevanza degli interventi e sono così distinti:
a) controllo a livello formale di presenza e regolarità documentale;
b) controllo a livello amministrativo di completezza e coerenza documentale;
c) controllo a livello tecnico di completezza dei contenuti e di adeguatezza e congruità alla normativa tecnica, eseguito dalla Struttura regionale competente avvalendosi dell’Organismo tecnico regionale.
2. Il controllo a livello formale su tutte le istanze e sulla documentazione trasmesse viene effettuato direttamente dal portale Opere strutturali FVG in caso di trasmissione tramite il portale stesso, dalla Struttura regionale competente nel caso di trasmissione via pec o di presentazione allo sportello
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Art. 8 - (Conformità delle opere alla normativa tecnica di riferimento e al progetto autorizzato)
1. Il progettista è responsabile della conformità delle opere progettate ai requisiti tecnici di cui al paragrafo 10 delle Norme tecniche.
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CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE
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Art. 9 - (Oggetto)
1. Le disposizioni contenute nel presente capo disciplinano gli interventi da realizzare, in attuazione degli adempimenti previsti dalla Parte II, Capo
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SEZIONE I - AVVIO DEI LAVORI
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Art. 10 - (Classificazione sismica e normativa tecnica di riferimento)
1. Per gli interventi di cui al presente capo la classificazione sismica della zona di intervento e la normativa tecnica di riferimento sono la Classif
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Art. 11 - (Elaborati progettuali e documenti connessi)
1. Il progetto esecutivo degli interventi rilevanti e degli interventi di minore rilevanza deve essere improntato a caratteri di chiarezza espositiva e di completezza nei contenuti e deve definire compiutamente l’intervento da realizzare, con particolare cura nello sviluppare le relazioni di calcolo, con riferimento alle analisi svolte con l’ausilio del calcolo automatico, sia ai fini di facilitare l’interpretazione e la verifica dei calcoli, sia ai fini di consentire elaborazioni indipendenti da parte di soggetti diversi dal redattore del progetto stesso, come previsto dal paragrafo 10.1 delle Norme tecniche e della Circolare.
2. Il progetto di cui al comma 1 deve comprendere i seguenti elaborati, con i contenuti previsti dal capitolo 10 delle Norme tecniche:
a) relazione di calcolo delle strutture, firmata dal progettista strutturale e, per presa visione, dal direttore dei lavori;
b) relazione sui materiali, firmata dal progettista strutturale e dal direttore dei lavori;
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Art. 12 - (Procedimento relativo agli interventi rilevanti: autorizzazione all’inizio dei lavori)
1. Per gli interventi rilevanti, l’istanza di autorizzazione, corredata della documentazione progettuale definita all’articolo 11, è presentata dal committente o suo delegato alla Struttura regionale competente.
2. Le modalità di controllo sono definite all’articolo 7.
3. Il procedimento di autorizzazione comporta:
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Art. 13 - (Procedimento relativo agli interventi di minor rilevanza: attestazione di rispondenza e attestazione di deposito)
1. Per gli interventi di minor rilevanza, il preavviso dei lavori, corredato della documentazione progettuale definita all’articolo 11, è presentato dal committente o suo delegato alla Struttura regionale competente.
2. Le modalità di controllo sono definite all’articolo 7.
3. Qualora il preavviso sia soggetto al controllo a livello amministrativo sulla completezza e coerenza della documentazione trasmessa, la Struttura regionale competente può f
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Art. 14 - (Procedimenti relativi agli interventi privi di rilevanza: attestazione di deposito)
1. Per gli interventi privi di rilevanza, il preavviso dei lavori corredato della documentazione progettuale definita all’articolo 11, è presentato dal committente o suo delegato alla Struttura regionale competente.
2. Le modalità di controllo
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Art. 15 - (Parere di conformità)
1. L’istanza di parere di conformità, corredata della documentazione progettuale definita all’articolo 11, è presentata dal Responsabile Unico del Procedimento/Pr
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SEZIONE II - ESECUZIONE
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Art. 16 - (Comunicazioni)
1. Tutte le comunicazioni successive alla presentazione dell’istanza o del preavviso relative ai soggetti coinvolti a vario titolo nell’intervento sono effettuate, sotto la responsabilità del c
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Art. 17 - (Varianti strutturali)
1. In corso d’opera è possibile introdurre varianti strutturali agli interventi previsti dal progetto originario.
2. Le varianti strutturali in corso d’opera possono riguardare tutti gli interventi di cui all’articolo 6.
3. Le varianti strutturali in corso d’opera di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), della Legge, come definite nell’allegato C, sono così distinte:
a) varianti strutturali sostanziali;
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SEZIONE III - ULTIMAZIONE, COLLAUDO, REGOLARE ESECUZIONE
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Art. 18 - (Relazione a strutture ultimate)
1. Entro il termine di sessanta giorni dall’ultimazione delle parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, il direttore dei lavori redige e trasmette la relazione a strutture ultimate per gli interventi rilevanti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), e gli interventi di minore rilevanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), ad esclusione delle riparazioni e degli interventi locali di cui all’Allegato B - sottocategoria B2, bollata secondo la normativa in materia di imposta di bollo vigente.
2. La relazione a strutture ultimate è redatta in conformità a quanto previsto all’artic
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Art. 19 - (Certificato di collaudo statico e dichiarazione di regolare esecuzione)
1. Tutti gli interventi rilevanti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), e gli interventi di minore rilevanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), ad esclusione delle riparazioni e degli interventi locali di cui all’Allegato B - sottocategoria B2, devono essere sottoposti a collaudo statico.
2. Per tutti gli interventi privi di rilevanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), e le riparazioni e gli interventi locali di cui all’Allegato B - sottocategoria B2, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori.
3. Le finalità del collaudo statico previsto dall’articolo 67 del Testo unico, che ne regola le procedure per le sole strutture in cemento armato normale e precompresso e metalliche, sono estese a tutte le parti strutturali delle opere realizzate c
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CAPO III - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI REALIZZATI O IN CORSO DI REALIZZAZIONE IN ASSENZA O IN DIFFORMITÀ DAL TITOLO ABILITATIVO STRUTTURALE
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Art. 20 - (Oggetto)
1. Le disposizioni contenute nel presente capo disciplinano gli interventi realizzati o in corso di realizzazione in assenza o in difformità dal titolo abilitativo strutturale, ove necessario al momento dell’esecuzione, o difformemente dalla normativa tecnica vigente alla stessa ep
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Art. 21 - (Accertamenti)
1. Le violazioni sono accertate secondo le disposizioni previste dalla Parte II, Capo II, Sezioni II e III e Capo IV, Sezioni III e IV del Testo unico.
2. Al fine degli accertamenti di cui al presente Capo, sono necessarie, a seconda delle informazioni o degli atti disponibili e in ragione della tipologia e dell’entità degli interventi, tutte o solo alcune delle attività di seguito indicate:
a) conoscitiva di raccolta dati, per comporre l’anagrafica dei soggetti coinvolti e riunire le informazioni generali dell’opera;
b) conoscitiva di rilievo, per definire architettonicamente l’intervento, identificare l’organismo strutturale, gli elementi strutturali e i collegamenti, gli eventuali difetti, l’eventuale quadro fessurativo e deformativo;
c) conoscitiva di prova, per identificare i materiali strutturali effettivamente impiegati, gli eventuali loro difetti locali, la geologia del sito, la geotecnica;
d) verificativa, per conseguire il giudizio sulla conformità dell’intervento alla classificazione sismica e alla normativa tecnica di riferimento;
e) certificativa, per conseguire il giudizio sulla sicurezza strutturale.
3. La raccolta dati, di cui al comma 2, lettera a), deve essere datata e firmata dal tecnico v
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Art. 22 - (Classificazione sismica e normativa tecnica di riferimento)
1. Per gli interventi di cui al presente capo la classificazione sismica della zona di intervento e la normativa tecnica di riferimento per gli accerta
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SEZIONE I - INTERVENTI REALIZZATI
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Art. 23 - (Interventi conformi alla normativa tecnica)
1. Gli interventi di cui alla presente sezione che, in seguito alle attività di cui all’articolo 21, risultino conformi alla normativa tecnica applicabile come individuata all’articolo 22, comma 1, sono soggetti al deposito dell’istanza di accertamento di conformità, allegando i seguenti elaborati e documenti:
a) raccolta dati;
b) rilievo;
c) prove;
d) verifica post-operam;
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Art. 24 - (Interventi non conformi alla normativa tecnica)
1. Gli interventi di cui alla presente sezione che, in seguito alle attività di cui all’articolo 21, risultino non conformi alla normativa tecnica applicabile al momento di inizio degli interventi stessi sono soggetti, qualora il committente dell’accertamento di conformità non intenda avvalersi della facoltà di demolizione volontaria, alla valutazione della sicurezza strutturale ai fini della tutela della pubblica incolumità secondo le Norme tecniche e all’identificazione dei necessari interventi di adeguamento, ovvero all’identificazione dei necessari interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali o parti di essi o delle limitazioni da imporre nell’uso della costruzione.
2. Gli interventi di adeguamento risultano necessari in tutti i casi di difformità sostanziali, ovvero connessi a significative variazioni in meri
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SEZIONE II - INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE
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Art. 25 - (Sospensione dei lavori)
1. Gli interventi di cui alla presente sezione sono sospesi con decreto del Direttore del Servizio regionale competente ai sensi degli articoli 70 e 97
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Art. 26 - (Interventi conformi alla normativa tecnica)
1. Gli interventi di cui alla presente sezione che, in seguito alle attività di cui all’articolo 21 per la parte di intervento realizzato, risultino conformi alla normativa tecnica applicabile alla data di inizio degli interventi stessi sono soggetti all’attività progettuale della parte di intervento da realizzare secondo la medesima normativa tecnica e alla trasmissione dell’istanza di autorizzazione o del preavviso, allegando i seguenti elaborati e documenti relativ
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Art. 27 - (Interventi non conformi alla normativa tecnica)
1. Gli interventi di cui alla presente sezione che, in seguito alle attività di cui all’articolo 21 per la parte di intervento realizzata, risultino non conformi alla normativa tecnica applicabile alla data di inizio degli interventi stessi sono soggetti, qualora il committente dell’accertamento di conformità non intenda avvalersi della risoluzione di demolizione volontaria, anche alla valutazione della sicurezza strutturale ai fini della tutela della pubblica incolumità secondo le Norme tecniche e all’identificazione dei necessari interventi di adeguamento alle medesime Norme tecniche.
a) il decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 176 (Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d’opera che assolvono una funzione di limi
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Art. 30 - (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A (riferito all’art. 5) - CLASSIFICAZIONE SISMICA
Parte di provvedimento in formato grafico
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ALLEGATO B (riferito all’art. 6) - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
1. Le categorie di interventi individuate all’articolo 2 bis della Legge e all’articolo 6 del Regolamento sono di seguito declinate:
A) interventi rilevanti;
B) interventi di minore rilevanza;
C) interventi privi di rilevanza.
Sono inoltre previsti alla lettera D) gli interventi esclusi, non soggetti agli adempimenti di cui alla Legge e al Regolamento.
A) INTERVENTI RILEVANTI
1. Gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati interventi rilevanti, sono gli interventi di cui all’articolo 2bis, comma 1, lettera a), della Legge e all’articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, del Regolamento che, per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, possono comportare, in caso di fallimento, un rischio elevato per la pubblica incolumità e per l'assetto del territorio. Tra gli interventi rilevanti si distinguono le seguenti sottocategorie:
A1) Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti
1. Gli interventi rilevanti appartenenti alla sottocategoria degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti sono gli interventi di adeguamento e di miglioramento sismico definiti rispettivamente ai paragrafi 8.4.3 e 8.4.2 delle Norme tecniche di costruzioni esistenti, pubbliche e private, di classe d’uso II, nelle località sismiche ricadenti in zona 1 e in zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag maggiori di 0,20g.
A2) Nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che, per la loro particolare complessità strutturale, richiedono più articolate calcolazioni e verifiche
1. Gli interventi rilevanti appartenenti alla sottocategoria delle nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che, per la loro particolare complessità strutturale, richiedono più articolate calcolazioni e verifiche, sono le nuove costruzioni di particolare e non usuale concezione strutturale, pubbliche e private, di classe d’uso II, situate nelle località sismiche ricadenti in zona 1 e in zona 2.
In tale gruppo ricadono:
a.2.1) fabbricati caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3, tenuto conto di eventuali giunti sismici, e dimensione minima in pianta superiore a metri 5,0, misurata sull’esterno delle strutture portanti principali;
a.2.2) fabbricati con piani sospesi;
a.2.3) fabbricati con strutture a mensola di luce superiore a metri 8,0;
a.2.4) fabbricati di altezza massima fuori terra superiore a metri 40,0, indipendentemente dalle loro dimensioni in pianta;
a.2.5) ciminiere, torri, serbatoi e silos di altezza superiore a metri 20,0;
a.2.6) strutture strallate e sospese (ponti, passerelle e opere di scavalco in genere) con luce di calcolo superiore a metri 15,0;
a.2.7) passerelle pedonali con luce di calcolo superiore a metri 25,0;
a.2.8) costruzioni con isolamento e/o dissipazione regolate dal paragrafo 7.10 delle Norme tecniche;
a.2.9) costruzioni calcolate con fattori di comportamento aventi valore base (qo) maggiore di quello massimo riportato nella tabella 7.3.II delle Norme tecniche;
a.2.10) strutture analizzate con analisi non lineare dinamica di cui al paragrafo 7.3.4.1. delle Norme tecniche;
a.2.11) costruzioni con struttura prefabbricata definite al paragrafo 7.4.5.1 delle Norme tecniche, monopiano, con dimensioni in pianta superiori a metri quadrati 2000,0, misurate sull’ingombro esterno delle strutture portanti principali, ed altezza interna superiore a metri 8,0, misurata dall’estradosso della fondazione all’intradosso della trave portante principale più bassa;
a.2.12) costruzioni con struttura prefabbricata definite al paragrafo 7.4.3.1 delle Norme tecniche, pluripiano, non regolari in pianta o in altezza, con dimensioni in pianta superiori a metri quadrati 1000,0, misurata sull’ingombro esterno delle strutture portanti principali;
a.2.13) strutture di contenimento del terreno per altezze superiori a metri 6,0;
a.2.14) strutture geotecniche regolate dal paragrafo 6.3 delle Norme tecniche;
a.2.15) strutture previste per ridurre di almeno una classe di pericolosità aree o porzioni di esse classificate
ad elevata o molto elevata pericolosità idraulica, geologica, valanghiva.
A3) Edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile
1. Gli interventi rilevanti appartenenti alla sottocategoria degli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile sono le nuove costruzioni e gli interventi sulle costruzioni esistenti, pubbliche e private, di classe d’uso IV, situate nelle località sismiche ricadenti in zona 1, in zona 2 e in zona 3.
In tale gruppo ricadono quelli in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo quali alloggiamenti e vettovagliamento, strutture adibite all’attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile quali stoccaggio, movimentazione, trasporto, comprese le strutture per l’alloggiamento di strumentazione di monitoraggio con funzione di allerta, autorimesse e depositi, strutture per l’assistenza e l’informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo è regolato dai seguenti soggetti istituzionali:
a) organismi governativi;
b) uffici territoriali di Governo;
c) Protezione civile regionale e comunale e associazioni di volontariato di protezione civile;
d) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
e) Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia;
f) Forze armate;
g) Forze di polizia;
h) Corpo forestale dello Stato e regionale;
i) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
j) Consiglio Nazionale delle Ricerche;
k) Corpo nazionale di soccorso alpino;
l) Istituto nazionale di Oceanografia e Geofisica sperimentale;
m) Ente nazionale per le strade;
n) Società di gestione autostradale;
o) Friuli Venezia Giulia Strade Spa;
p) Rete Ferroviaria Italiana;
q) Proprietari e gestori della rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione elettrica in media ed alta tensione.
2. Altri edifici di interesse strategico sono:
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ALLEGATO C (riferito all’art. 17) - CLASSIFICAZIONE DELLE VARIANTI
1. Le varianti strutturali di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), della Legge e all’articolo 17 del Regolamento sono le varianti in corso d’opera che si distinguono nelle seguenti sottocategorie:
A) varianti strutturali sostanziali;
B) varianti strutturali non sostanziali.
2. Le varianti strutturali in corso d’opera possono riguardare tutti gli interventi di cui all’articolo 6 del Regolamento.
A) VARIANTI STRUTTURALI SOSTANZIALI
1. Le varianti strutturali appartenenti alla sottocategoria delle varianti strutturali sostanziali sono quelle che intervengono su molteplici parti o elementi
ZONE SISMICHE IN ITALIA E NORME TECNICHE - NORME TECNICO-AMMINISTRATIVE E AMBITO DI APPLICAZIONE (Adempimenti per costruzioni in zone sismiche nel Testo unico dell’edilizia; Generalità sugli interventi soggetti agli obblighi; Classificazione interventi in base alla pericolosità; Precisazioni della giurisprudenza sull’ambito applicativo) - ADEMPIMENTI PER LE OPERE IN ZONA SISMICA (Soggetti tenuti agli adempimenti; Denuncia dei lavori in zona sismica; Autorizzazione sismica; Certificazione in caso di sopraelevazione; Disciplina per le zone sismiche di nuova classificazione; Eliminazione di barriere architettoniche) - AGEVOLAZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA SISMICA (C.D. “SISMABONUS”) - VIGILANZA E SANZIONI, ILLECITI “ANTISISMICI” (Vigilanza; Sanzioni (illeciti antisismici); Prescrizione degli illeciti antisismici).
CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI SU EDIFICI ESISTENTI (Edifici esistenti ai fini delle NTC 2018; Interventi strutturali volontari o necessari; Interventi strutturali e non strutturali; Categorie di interventi strutturali su edifici esistenti, criteri e modalità di intervento) - VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI (Che cos’è la valutazione della sicurezza di una costruzione; Quando è obbligatorio procedere alla valutazione della sicurezza; Scopo e oggetto della valutazione della sicurezza; Verifiche da eseguire in caso di interventi non dichiaratamente strutturali; Elementi e criteri generali per l’esecuzione della valutazione della sicurezza; Esito della valutazione della sicurezza) - CLASSI D’USO DELLE COSTRUZIONI ED INTERVENTI SULL’ESISTENTE (Mutamento della classe d’uso dell’edificio ed eventualità di intervento strutturale; Individuazione della corretta classe d’uso; Specifica sulle classi d’uso III e IV; Patrimonio storico, artistico e culturale; Cambio di classe d’uso in aumento e intervento strutturale; Classificazione degli ambienti ai fini dei sovraccarichi) - SCHEMA GRAFICO RIEPILOGATIVO.
1. Requisiti generali: 1.1. Classificazione e requisiti del sistema; 1.2. Sostenibilità delle costruzioni; 1.3. Unità di misura; 1.4. Misurazioni; 1.5. Manutenzione e gestione, aspetti generali; 1.6. Manutenzione e gestione di patrimoni immobiliari; 1.7. Urbanistica; 1.8. Gestione del valore; 1.9. Norme generali di progettazione edilizia; 1.10. Appalto e realizzazione dei lavori.
2. Rappresentazione grafica: 2.1. Coordinazione modulare; 2.2. Tolleranze dimensionali; 2.3. Disegno, normativa generale; 2.4. Disegno edile; 2.5. Informazione tecnica e di prodotto.
3. Controllo e assicurazione della qualità: 3.1. Normativa generale; 3.2. Laboratori di prova; 3.3. Metodi di calcolo statistici; 3.4. Sistema aziendale per la qualità; 3.5. Certificazione della qualità.
Disamina della stesura del capitolato per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti in conformità ai nuovi CAM rifiuti approvati con DM del 23 giugno 2022
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
Disamina della stesura del capitolato per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti in conformità ai nuovi CAM rifiuti approvati con DM del 23 giugno 2022
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
D. Min. Infrastrutture e Trasporti 17 Gennaio 2018
Con commenti introduttivi a cura di: Ing. Nicola Mordà, Ing. Alfonso Mancini
Testo completo del decreto - Ambito applicativo, vigenza e periodo transitorio - Commento introduttivo alle principali novità - Indici e ausili alla consultazione.
Edizione emendata giugno 2018
6° edizione riveduta e aggiornata
La legislazione Urbanistica - La pianificazione urbanistica comunale - I piani sovracomunali - La normativa tecnica del territorio - I programmi di attuazione - La regolamentazione dell’attività edilizia - La normativa tecnica dell’edilizia - La sostenibilità
PROGETTO - VERIFICA - RECUPERO
Carichi e azioni sulle costruzioni in muratura - Normativa tecnica sulle murature - Prescrizioni per le murature in zona sismica - Valutazione delle costruzioni esistenti e interventi - Progetti svolti su costruzioni esistenti e nuove
Tecniche di calcolo e di misurazione, strumenti - Le forze - Analisi delle sezioni - Normativa tecnica per il calcolo strutturale - Requisiti prestazionali e di sicurezza delle strutture - Approccio al progetto della struttura
DOWNLOAD:
Fogli elettronici affidabili per i calcoli basilari di più frequente utilizzo
ANALISI E COMPARAZIONE TECNICO-ECONOMICA TRA SISTEMI COSTRUTTIVI
I sistemi costruttivi sismoresistenti nelle NTC 2018 - Analisi di un edificio con telaio in cemento armato - Analisi di un edificio a pareti portanti tipo ICF - Analisi di un edificio a pannelli in legno tipo X-Lam - Comparazione tra le varie soluzioni progettuali .
Aggiornato con la circolare applicativa delle NTC2018
DOWNLOAD
• Particolari costruttivi vari sistemi in formato .DWG
• Computi metrici compilabili dall’utente in formato Excel
Libro
38.00
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