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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 19/03/2018, n. 056/Pres.
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Testo del provvedimentoIL PRESIDENTE VISTA la legge regionale 11 agosto 2009 n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio); RILEVATO che l'articolo 3, comma 3 della legge regionale n. 16/2009 demanda ad apposito regolamento regionale - previo parere della competente Commissione consiliare - la definizione di: a) tipologie di edifici di interesse strategico e di opere la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondame |
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Allegato - Regolamento recante modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. (Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, nonché delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a), c) e c-ter) della legge regionale n. 16/2009) |
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Art. 1 - Sostituzione del titolo del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres1. Il titolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. (Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che posso |
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Art. 2 - Modifica alle rubriche degli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres1. Alle rubriche degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. dopo il rifer |
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Art. 3 - Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres.1. All'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. dopo i rifer |
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Art. 4 Modifiche all'art. 4-bis del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres.1. All'articolo 4-bis del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole "del tecnico abilitato, " sono sostituite dalle seguenti: "di tecnico abilitato, "; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Tenuto conto della definizione di cui al comma 1, le opere minori possono costituire pertinenza degli edifici o delle opere strategici o rilevanti di cui agli articoli 2 e 3 purché non siano destinate ad ospitare sistemi o materiali per il funzionamento di servizi essenziali."; c) al comma 3 le parole "opere minori di nuova costruzione e opere minori" sono sostituite dalle seguenti: "nuove costruzioni ed interventi"; d) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche: 1) le parole "comprendono i seguenti interventi" sono sostituite dalla parola "riguardano"; 2) il punto 1) della lettera a) è sostituito dal seguente: "1) manufatti leggeri strutturalmente autonomi ad uso servizi quali garage, depositi, chioschi, gazebo, ricovero animali e locali consimili ad un solo piano, aventi superficie coperta compresa tra mq 5 e mq 20, altezza all'intersezione tra pareti verticali ed intradosso di copertura ≤ m 2,50 ed altezza massima o di colmo ≤ m 4,30, realizzati con strutture di legno, metalliche o in materiali assimilabili. Fermo restando il limite già stabilito ≤ m 2,50, l'altezza massima è ridotta a m 3,80 nel caso di manufatti con copertura ad un'unica falda;"; 3) il punto 2) della lettera a) è sostituito dal seguente: "2) tettoie, aventi superficie coperta compresa tra mq 5 e mq 20, altezza degli elementi portanti verticali di perimetro all'intradosso della copertura ≤ m 2,50 ed altezza massima o di colmo ≤ m 4,30, realizzate con coperture di legno, metalliche o in materiali assimilabili. |
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Art. 5 - Modifiche all'articolo 4-ter del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres1. Al comma 8 dell'articolo 4-ter del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. sono aggiunte le |
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Art. 6 - Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 7 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale |
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